Decisione del Consiglio del 23 maggio 2011
Conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa (2011/646/UE)
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (1) («la direttiva quadro UE sulle acque»), prevede che, se un distretto idrografico supera i confini dell’Unione, gli Stati membri si adoperino per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per realizzare gli obiettivi della direttiva in tutto il distretto idrografico.
(2) Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione, a nome della Comunità europea, a negoziare la conclusione di accordi internazionali sui distretti idrografici per migliorare la cooperazione nei distretti idrografici europei comuni tra taluni Stati membri e paesi terzi.
(3) I laghi di Prespa e le zone circostanti rappresentano un’area naturale unica e rivestono un ruolo importante dal punto di vista ecologico, un ruolo che può essere preservato soltanto mediante un approccio integrato a livello di bacino.
(4) Un accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa è stato negoziato dalla Commissione europea, dalla Grecia, dall’Albania e dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e costituisce un rafforzamento della collaborazione già esistente nell’area che potrà contribuire all’attuazione della direttiva quadro UE
sulle acque.
(5) È opportuno concludere l’accordo,


ha adottato la seguente decisione:


Articolo 1
L’accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.


Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, in nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 18 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.


Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. (2)
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2011
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.