Convenzione relativa all'età minima per l'assunzione all'impiego n. 138
Adottata dalla Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro in Ginevra il 6 giugno 1976
Entrata in vigore il 19 giugno 1976
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro,
e ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative all’età minima per l’assunzione
all’impiego, tema che figura al punto quarto dell’ordine del giorno della sessione,
Preso atto dei termini della Convenzione sull’età minima (industria), 1919, della
Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, della Convenzione sull’età minima
(agricoltura), 1921, della Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, della
Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (riveduta)
sull’età minima (industria), 1937, della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavori non
industriali), 1937, della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959 e della Convenzione
sull’età minima (lavori sotterranei), 1965,
Considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale su tale materia,
che dovrebbe sostituire gradualmente gli strumenti già esistenti applicabili a settori economici
limitati, in vista dell’abolizione totale del lavoro infantile,
Dopo aver deciso che tale strumento prenderà la forma di una Convenzione internazionale,
adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentosettantatre, la Convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sull’età minima, 1973.
Articolo 1
Ciascun membro per il quale la presente convenzione è in vigore si impegna a perseguire una
politica interna tendente ad assicurare l’abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare
progressivamente l’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro ad un livello che permetta
agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.
Articolo 2
1. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà specificare in una dichiarazione
allegata alla sua ratifica un’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro sul suo territorio e
sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio ; con riserva delle disposizioni degli
articoli da 4 a 8 della presente convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima
potrà essere assunta all’impiego o al lavoro qualunque sia la professione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione potrà, in seguito, informare il
Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta
l’età minima precedentemente specificata.
3. L’età minima specificata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non dovrà
essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, né in ogni caso inferiore ai quindici
anni.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui
economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potrà, previa
consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono,
specificare, in un primo tempo, un’età minima di quattordici anni.
5. Ogni membro che avrà specificato un’età minima di quattordici anni in virtù del precedente
paragrafo dovrà dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dell’articolo 22 della
Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro :
a. o che sussiste ancora il motivo della sua decisione ;
b. o che rinuncia ad avvalersi del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata
data.
Articolo 3
1. L’età minima per l’assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura
o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la
moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai diciotto anni.
2. I tipi di impiego o di lavoro previsti dal precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla
legislazione interna o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.
3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l’autorità
competente potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
interessati, se esistono, autorizzare l’impiego o il lavoro di adolescenti dall’età di sedici anni a
condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che
abbiano ricevuto un’istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore
d’attività corrispondente.
Articolo 4
1. Se sarà necessario e dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori interessati, se esistono, l’autorità competente potrà non applicare la presente
convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l’applicazione della presente
convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficoltà d’esecuzione.
2. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà indicare, adducendo i motivi,
nel suo primo rapporto sull’applicazione di quest’ultima, che deve presentare ai sensi
dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le categorie di
impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ed esporre, nei
suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie,
precisando in quale misura è stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente convenzione
per quanto riguarda dette categorie.
3. Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente
convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall’articolo 3.
Articolo 5
1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno
sviluppo sufficiente potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della
presente convenzione.
2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo 1 del presente articolo dovrà specificare, in una
dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese ai quali
verranno applicate le disposizioni della presente convenzione.
3. Il campo di applicazione della presente convenzione dovrà comprendere almeno : le
industrie estrattive ; le industrie manifatturiere ; l’edilizia e i lavori pubblici, l’elettricità, il gas e
l’acqua, i servizi sanitari, i trasporti, magazzini e comunicazioni ; le piantagioni e le altre aziende
agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali ; sono escluse le aziende familiari o di piccole
dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati.
4. Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della convenzione in virtù del
presente articolo :
a. dovrà indicare, nei rapporti che dovrà presentare ai sensi dell’articolo 22 della
Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la situazione generale
dell’impiego o del lavoro degli adolescenti e dei bambini dei settori di attività che sono
esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione, nonché i progressi realizzati
in vista di una più ampia applicazione delle disposizioni della convenzione ;
b. potrà, in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della convenzione
con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro.
Articolo 6
La presente convenzione non si applica né al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in
istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, né
al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende, qualora tale lavoro venga
compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorità competenti previa consultazione
delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte
integrante :
a. o di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetti in
primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale ;
b. o di un programma di formazione professionale approvato dall’autorità competente ed
eseguito principalmente e interamente in una azienda ;
c. o di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una
professione o di un tipo di formazione professionale.
Articolo 7
1. La legislazione nazionale potrà autorizzare l’impiego in lavori leggeri di giovani di età dai
tredici ai quindici anni o l’esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che :
a. non danneggino la loro salute o il loro sviluppo ;
b. non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati
dall’autorità competente o la loro attitudine a beneficiare dell’istruzione ricevuta.
2. La legislazione nazionale potrà altresì, con riserva delle condizioni previste ai comma a. e b.
del precedente paragrafo 1, autorizzare l’impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che
non hanno ancora terminato la scuola dell’obbligo.
3. L’autorità competente determinerà le attività nelle quali l’impiego o il lavoro potranno
essere autorizzati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fisserà la durata, in ore,
e le condizioni di impiego o di lavoro in questione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si è
avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 2 può, fintanto che se ne avvale, sostituire i
limiti di età di tredici anni e di quindici anni di cui al paragrafo 1 con dodici e quattordici anni, e il
limite di età di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.
Articolo 8
1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se
esistono, l’autorità competente potrà autorizzare, in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui
all’articolo 2 della presente convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attività quali gli
spettacoli artistici.
2. Le autorizzazioni così concesse dovranno limitare la durata, in ore, dell’impiego o del lavoro
autorizzati e fissarne le condizioni.
Articolo 9
1. L’autorità competente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le
sanzioni adeguate, al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente
convenzione.
2. La legislazione nazionale o l’autorità competente dovrà specificare le persone tenute a
rispettare le disposizioni che danno effetto alla convenzione.
3. La legislazione nazionale o l’autorità competente dovrà prescrivere i registri e gli altri
documenti che il datore di lavoro dovrà avere e tenere a disposizione, detti registri e documenti
dovranno indicare il nome e l’età o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle
persone da lui assunte o che lavorano per lui e di età inferiore ai diciotto anni.
Articolo 10
1. La presente convenzione modifica la Convenzione sull’età minima (industria), 1919, la
Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sull’età minima
(agricoltura), 1921, la Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, la Convenzione
(riveduta) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (riveduta) sull’età minima
(industria), 1937, la Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, la
Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959 e la Convenzione sull’età minima (lavori
sotterranei), 1965, alle condizioni fissate qui di seguito.
2. L’entrata in vigore della presente convenzione non chiude ad una ulteriore ratifica la
Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (riveduta)
sull’età minima (industria), 1937, la Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavori non
industriali), 1937, la Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959 e la Convenzione sull’età
minima (lavori sotterranei), 1965.
3. La Convenzione sull’età minima (industria), 1919, la Convenzione sull’età minima (lavoro
marittimo), 1920, la Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sull’età
minima (carbonai e fuochisti), 1921 saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati
membri parti di detta convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dell’Ufficio
Internazionale del Lavoro.
4. Dall’entrata in vigore della presente convenzione :
a. il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull’età minima (industria),
1937, accetti gli obblighi della presente convenzione e fissi, in conformità dell’articolo 2 della
presente convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la
denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull’età minima (industria), 1937 ;
b. il fatto che un membro parte della Convenzione sull’età minima (lavori non
industriali), 1932, accetti gli obblighi della presente convenzione per i lavori non industriali
ai sensi di detta convenzione, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della
Convenzione sull’età minima (lavoratori non industriali), 1932 ;
c. il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavori non
industriali), 1937, accetti gli obblighi della presente convenzione per i lavori non industriali
ai sensi di detta convenzione e fissi, in conformità dell’articolo 2 della presente convenzione,
un’età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata
della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoratori non industriali), 1937 ;
d. il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull’età minima (lavoro
marittimo), 1936, accetti gli obblighi della presente convenzione per il lavoro marittimo e, o
fissi, in conformità dell’articolo 2 della presente convenzione, un’età minima di almeno
quindici anni, o specifichi che l’articolo 3 della presente convenzione si applica al lavoro
marittimo, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta)
sull’età minima (lavoro marittimo), 1936 ;
e. il fatto che un membro parte della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959,
accetti gli obblighi della presente convenzione per la pesca marittima e, o fissi, in conformità
dell’articolo 2 della presente convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, o
specifichi che l’articolo 3 della presente convenzione si applica alla pesca marittima,
comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima
(pescatori), 1959 ;
f. il fatto che un membro parte della Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei),
1965, accetti gli obblighi della presente convenzione e, o fissi, in conformità dell’articolo 2
della presente convenzione, un’età minima almeno uguale a quella che aveva specificato in
esecuzione della Convenzione 1965, o precisi che tale età si applica, conformemente
all’articolo 3 della presente convenzione, ai lavori sotterranei, comporta di pieno diritto la
denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965.
5. Dall’entrata in vigore della presente convenzione :
a. l’accettazione degli obblighi della presente convenzione comporta la denuncia della
Convenzione sull’età minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12 ;
b. l’accettazione degli obblighi della presente convenzione per l’agricoltura comporta la
denuncia della Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9 ;
c. l’accettazione degli obblighi della presente convenzione per il lavoro marittimo
comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, in
applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull’età minima (carbonai e fuochisti),
1921 in applicazione del suo articolo 12.
Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore generale
dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 12
1. La presente convenzione non sarà vincolante che per i membri dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.
2. La convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri
saranno stati registrati dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici
mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 13
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere
dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto
trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La
denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo
scadere del decennio menzionato nel precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria
facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e,
successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio
secondo le condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 14
1. Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro l’avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e
denunce pervenutegli dai membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della seconda ratifica
pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei membri sulla data di entrata in
vigore della presente convenzione.
Articolo 15
Il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale
delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle
Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunce da lui registrate in conformità
dei precedenti articoli.
Articolo 16
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del
Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente
convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la
questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 17
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente
la presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente :
a. la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comporterà, di
pieno diritto, nonostante l’articolo 13 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente
convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
b. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente
convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri
che l’hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
Articolo 18
Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.