Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2010 Suppl. Ordinario n. 128)
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Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, c. 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; Visto l'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme sulla revisione della disciplina del reclutamento del personale docente; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recantedefinizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto l'articolo 1, commi 605, lettera f), e 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale é stata sancita l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione e al lavoro; Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione; Vista la Raccomandazione 2006/961/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; Vista la Raccomandazione, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009; Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'Adunanza del 7 ottobre 2009, con il quale il Consiglio medesimo ha condiviso gli aspetti caratterizzanti dei nuovi assetti liceali formulando nel contempo alcune osservazioni relativamente all'introduzione di nuovi insegnamenti ed al potenziamento di altri, ad interventi a sostegno dell'autonomia, alla definizione di modalità di valutazione dei crediti scolastici, all'inserimento nei percorsi di studio di pratiche laboratoriali centrate sulla flessibilità organizzativa; Considerato che, delle osservazioni dal predetto Consiglio, alcune sono state accolte, altre sono state parzialmente accolte compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno oggetto di distinti provvedimenti; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e preso atto che, nella seduta del 29 ottobre 2009, le Regioni hanno espresso parere negativo a maggioranza; le regioni Veneto, Molise, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, hanno espresso parere favorevole, con la richiesta da parte delle due ultime regioni che «per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico sia quantificata a livello regionale la previsione di attivare in prima applicazione a livello nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche» e considerato, altresi', che ANCI, UPI e UNCEM hanno espresso parere favorevole; Ritenuto che la predetta richiesta delle regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia puo' trovare accoglimento grazie al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 13 del presente regolamento, in considerazione della specificità del percorso liceale in questione, per il quale é richiesto un attento monitoraggio della fase di avvio e dei limiti di spesa previsti; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal presente regolamento in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volto alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico. Art. 2 Identità dei licei 1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del suddetto decreto legislativo. 2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'Allegato A al presente regolamento con riferimento ai piani di studio di cui agli Allegati B, C, D, E, F e G ed agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a). 4. Il primo biennio é finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all'articolo 3, nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema formativo, nella salvaguardia dell'identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento. 5. Il secondo biennio é finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. 6. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente delineato nell'Allegato A, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7. 7. Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento puo' essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio. Art. 3 Articolazione del sistema dei licei 1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane. 2. Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento. Art. 4 Liceo artistico 1. Il percorso del liceo artistico é indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti. 2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi: a. arti figurative; b. architettura e ambiente; c. design; d. audiovisivo e multimediale; e. grafica; f. scenografia. 3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: a. laboratorio della figurazione, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative; b. laboratorio di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche; c. laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti; d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e multimediale; e. laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale disciplina; f. laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica. 4. Le discipline e i laboratori sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante il piano dell'offerta formativa nel rispetto delle proprie specificità al fine di potenziarne e arricchirne le caratteristiche. 5. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti é di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio, e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo é di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno. 6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi é definito dall'Allegato B al presente regolamento. 7. Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro. Art. 5 Liceo classico 1. Il percorso del liceo classico é indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. 2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti é di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. 3. Il piano degli studi del liceo classico é definito dall'Allegato C al presente regolamento. Art. 6 Liceo linguistico 1. Il percorso del liceo linguistico é indirizzato allo studio di piu' sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 2. Dal primo anno del secondo biennio é impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio é previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti é di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 4. Il piano degli studi del liceo linguistico é definito dall'Allegato D al presente regolamento. Art. 7 Liceo musicale e coreutico 1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, é indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresi' la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico é subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. 3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti é di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. 4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni é definito dall'allegato E al presente regolamento. Art. 8 Liceo scientifico 1. Il percorso del liceo scientifico é indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 2. Nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione «scienze applicate» che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all'informatica e alle loro applicazioni. 3. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti é di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 4. Il piano degli studi del liceo scientifico e della relativa opzione «scienze applicate» é definito dall'allegato F al presente regolamento. Art. 9 Liceo delle scienze umane 1. Il percorso del liceo delle scienze umane é indirizzato allostudio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 2. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti é di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 4. Il piano degli studi del liceo delle scienze umane e della relativa opzione economico-sociale é definito dall'allegato G al presente regolamento. Art. 10 Orario annuale e attività educative e didattiche 1. I percorsi dei licei sono riordinati secondo i seguenti criteri: a. i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea; b. l'orario annuale, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocolloaddizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, é articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2, lettera c), e 3; c. la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non puo' essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale. 2. Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche: a. possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica; b. possono dotarsi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi a nessun titolo; c. possono organizzare, attraverso il piano dell'offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti é facoltativa per gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con esperti, nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. 3. Le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente con il decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive, puo' essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti é compreso nell'allegato H al presente regolamento. 4. Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni scolastiche attivano gli strumenti di autonomia didattica previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 5. Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno é impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento é attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente. 6. Attraverso apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le linee guida per l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e gli specifici requisiti richiesti per impartire il predetto insegnamento. Dall'adozione di tale decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Le attività e gli insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si sviluppano nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto, con riferimento all'insegnamento di «Diritto ed economia» o, in mancanza di quest'ultimo, all'insegnamento di «Storia e Geografia» e «Storia». Art. 11 Valutazione e titoli finali 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti é effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 2. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore. 3. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali é rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente. Il diploma consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. Il diploma é integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale. Art. 12 Monitoraggio e valutazione di sistema 1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca puo' avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). 2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, nonché le indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. 3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), é oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione. 4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione. Art. 13 Passaggio al nuovo ordinamento 1. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto. 2. Gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dal comma 1. 3. I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. 4. La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo dell'ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di cui al presente regolamento é individuata nella tabella contenuta nell'allegato L del presente regolamento. 5. In rapporto alla specificità dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella di cui al comma 1, purché compresa tra quelle indicate nella tabella medesima. Gli istituti d'arte possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte finalizzate alla confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato. Le proposte di confluenza presentate dalle istituzioni scolastiche statali sono valutate dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale. 6. Le sezioni di liceo musicale e coreutico sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In prima applicazione del presente regolamento, sono istituite sul territorio nazionale non piu' di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche. Alla ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede di intesa di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 7. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo musicale e coreutico possono essere istituite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. L'istituzione di sezioni di liceo musicale é subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento. 9. Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico é richiesta, in prima attuazione, una specifica convenzione con l'Accademia nazionale di danza. 10. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti: a. le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente regolamento; b. l'articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle classi di concorso del personale docente; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica; c. gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione. 11. Il passaggio al nuovo ordinamento é accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi. Art. 14 Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano 1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 1254 ore annuali per il liceo artistico e di 1188 per il liceo classico, il liceo linguistico, il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il liceo delle scienze umane. Art. 15 Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25, 26 e 27, con esclusione dei commi 2 e 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi allegati. Art. 16 Disposizioni finali 1. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed i posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 214 Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico Allegato E Parte di provvedimento in formato grafico Allegato F Parte di provvedimento in formato grafico Allegato G Parte di provvedimento in formato grafico Allegato H Parte di provvedimento in formato grafico Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico Allegato L Parte di provvedimento in formato grafico
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