D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613
Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992,n. 225; Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266; Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, concernente l'attuazione del citato art. 11 del decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile; Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi collegiali; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della protezione civile 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia. 2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni, accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali. 5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, provvede all'emanazione di una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente regolamento. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed irego lamenti. - Il testo degli articoli 4, comma 3, e 18 della legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, é il seguente: "Art. 4 (Direzione e coordinamento delle attività delle previsione, prevenzione e soccorso), comma 3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato". "Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione,prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266". - La legge n. 266/1991 é la legge-quadro sul volontariato. - Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 159/1984 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania) é il seguente: "Art. 11. - Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 537/1993 reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 266/1994 (Legge-quadro sul volontariato) é il seguente: "Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome).1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 2. L'iscrizione ai registri é condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali,secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. 4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. 5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione é ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatta richiesta. La decisione del tribunale é appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12. 7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti". Art. 2. Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica. 1. Il Dipartimento della protezione civile può concedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, lettera a), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1. 2. Per potenziamento delle attrezzature si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'associazione dispone. 3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività - ivi inclusa quella di formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività dispiegata dalle associazioni. Tali attività debbono espletarsi nel rispetto delle linee di indirizzo e dei piani formativi teorico-pratici indicati dal Dipartimento della protezione civile che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali. 4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla circolare di cui all'art. 1, comma 5, può essere disposta in misura non superiore al 50 per cento del fabbisogno risultante da documentata richiesta. 5. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture o di miglioramento della preparazione tecnica. 6. La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo é formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda compilata in conformità al modello fissato nella circolare di cui al precedente art. 1, comma 5, ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, corredata della documentazione prevista nei successivi articoli 3 e 4, nonché nella medesima circolare. Nota dall'art. 2: -Per il testo dell'art. 18, lettera a), della legge n. 225/1992, si veda in nota alle premesse. Art. 3. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature. 1. Per la concessione dei contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature le associazioni, aventi titolo a norma dell'art. 2, devono presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista all'art. 1, comma 5, del presente regolamento,accompagnata da una relazione tecnico-esplicativa circa le attrezzature da acquisire in relazione alle possibili o prevedibili modalità operative di impiego. Qualora il Dipartimento della protezione civile ritenga che la documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. 2. Ai fini della concessione dei contributi in questione é necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura e dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente in merito alla congruità del preventivo di spesa relativo alla dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il parere della regione o provincia autonoma competente ai fini dell'opportuno coordinamento con i programmi di finanziamento previsti in sede locale. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta. Art. 4. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica. 1. Per la concessione dei contributi finalizzati al miglioramento della preparazione tecnica, le associazioni aventi titolo a norma dell'art. 2 debbono presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista dall'art. 1, comma 5, del presente regolamento, corredata di: a) una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle attività di addestramento od altra attività tendente al conseguimento di una maggiore efficienza od efficacia delle attività dell'associazione richiedente; b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire in relazione alla possibilità di impiego delle associazioni e alle esigenze del territorio. 2. Se il Dipartimento della protezione civile ritiene che la documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. 3. Ai fini della concessione dei contributi in questione é necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura e di altre pubbliche amministrazioni competenti in relazione alla tipologia delle attività tendenti al miglioramento della preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i programmi di formazione previsti in sede locale viene acquisito il parere delle regioni o delle province autonome interessate. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta. Art. 5. Criteri di concessione dei contributi 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato determina annualmente, a valere sulle somme disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, le quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica. 2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi riguardano: a) il maggior grado di rischio presente nel territorio dove l'associazione richiedente opera; b) il minor grado di efficienza delle strutture di protezione civile nella zona, anche in considerazione del rapporto costi-benefici dell'intervento per il quale viene richiesto il contributo; c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni. 3. Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, esaurita l'istruttoria, delibera sulle richieste di contributo presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno. 4. Entro cinquanta giorni dalla data di cui al comma 3, l'amministrazione espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato nei quindici giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 5. Nel termine di quindici giorni dall'approvazione del piano dei finanziamenti, viene data comunicazione a ciascuna associazione di volontariato del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Art. 6. Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo previsto dall'art. 5, comma 1, é emesso sulla base del piano di ripartizione di cui al comma 5 del medesimo articolo alla stregua dei criteri e delle procedure previsti al precedente art. 5. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevede inoltre: a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura durevole senza esplicita autorizzazione da parte del Dipartimento della protezione civile per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'associazione o trasferimento dei beni acquisiti ad altra associazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal Dipartimento della protezione civile; b) l'obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione all'associazione nella persona del presidente pro-tempore ; c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie; d) le modalità di erogazione del contributo medesimo; e) l'obbligo di realizzare l'iniziativa entro un termine stabilito prorogabile solo per fatti non imputabili all'associazione. Art. 7. Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa1. Il Dipartimento della protezione civile può disporre accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a). 2. Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi del Dipartimento medesimo. 3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano: a) la revoca, da parte del Dipartimento della protezione civile, del contributo finanziario accordato; b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale. 4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone, con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili. 5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dal Dipartimento della protezione civile, con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4. Art. 8. Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità. 1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 14 ed al comma 3 dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le associazioni di volontariato di protezione civile, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono al prefetto ed al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'associazione. 2. Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di protezione civile di cui al comma 1, le associazioni di volontariato di protezione civile presentano al prefetto ed al sindaco, per l'ipotesi in cui il comune si sia dotato di strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi corredate di ogni utile elemento di valutazione. 3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed alla attuazione dei piani di protezione civile, le associazioni di volontariato sono in particolare tenute a comunicare: a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti; b) la specialità individuale posseduta nel contesto del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito all'interno del gruppo medesimo; c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile; d) la capacità ed i tempi di mobilitazione; e) l'ambito territoriale di operatività. 4. Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei piani di protezione civile secondo le istruzioni e con le modalità previste nei medesimi piani. Nota all'art. 8: - Il testo degli articoli 14, comma 1, e 15, comma 3, della citata legge n. 225/1992, é il seguente:"Art. 14 (Competenze del prefetto), comma 1. - Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione". "Art. 15 (Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco), comma 3. - Il sindaco é autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale". Art. 9. Modalità di intervento delle associazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso 1. Le associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del presente regolamento prestano la loro opera in base a esplicita richiesta dell'autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio. 2. Ove, peraltro, aderenti ad una o più associazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso. Art. 10. Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. 1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità,autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro é tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione. 2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. 3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. 4. Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e dalle associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 11, nonché di quelle riferite al comma 1 del presente articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello svolgimento delle prove al Dipartimento della protezione civile, che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono. 5. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o dopo la cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al prefetto competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del prefetto medesimo dovrà essere inoltrata, corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della protezione civile. 6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza al Dipartimento della protezione civile per il tramite della prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'art. 11, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, di cui al comma 1 del presente articolo, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile. 8. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal Dipartimento della protezione civile. Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato) é il seguente: "Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli". Art. 11. Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a rimborsare alle associazioni di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a: a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente; b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette. 2. L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1994Att i di Governo, registro n. 94, foglio n. 8