Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze 6 febbraio 2018, n. 82
Regolamento recante disciplina del gioco del Bingo con partecipazione a distanza.
 
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, recante: «Disciplina delle attivita' di gioco»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 25, comma 2, concernente disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante: «Regolamento concernente l'affidamento in materia di attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;
Visto l'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), il quale prevede che: «La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e' introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonche' della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento»;
Visto l'articolo 24, comma 13, della citata legge n. 88 del 2009, che dispone l'affidamento in concessione dell'esercizio e della raccolta a distanza di uno o piu' dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad f), del medesimo articolo, ferma la facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire in prima attuazione, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento le concessioni;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011, come modificato dal decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 20 gennaio 2012, recante «Disposizioni concernenti le modalita' di gioco del bingo, effettuato con partecipazione a distanza», notificato, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con procedura n. 2010/0627/ I;
Visto l'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che: «E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalita' di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco, nonche' l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni»;
Visto l'articolo 10, comma 9-septies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha, tra l'altro, disciplinato il prelievo erariale, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stata incorporata nell'Agenzia delle dogane, che ha assunto la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto l'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che determina l'applicazione al gioco del bingo a distanza dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998 e che fissa dal 1ยบ gennaio 2017 l'imposta unica nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della citata direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2012/474/I del 9 agosto 2012, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 2017, n. 1454/2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, di cui a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 14108 del 21 dicembre 2017;

Adotta
il seguente regolamento:


Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di gestione e di raccolta del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza.

Art. 2
Modalita' di Gioco

1. Il bingo con partecipazione a distanza consiste nell'estrazione progressiva di massimo 100 elementi alfanumerici o simbolici e prevede l'assegnazione di uno o piu' premi, avendo i giocatori come unita' di gioco una o piu' cartelle su cui sono visualizzati elementi diversi, in numero prestabilito tra quelli oggetto di estrazione, determinati dal generatore di numeri casuali.
2. Il bingo con partecipazione a distanza puo' essere offerto, in conformita' con le modalita' definite con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per sette giorni alla settimana senza limitazione di orario, dai concessionari di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzati all'esercizio e alla raccolta del bingo a distanza.
3. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore aspetto relativo alla disciplina del bingo con partecipazione a distanza.

Art. 3
Imposta unica, compenso per il controllore centralizzato del gioco e ripartizione della raccolta

1. Al gioco del bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, nella misura dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, ai sensi dell'articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. L'imposta unica e' stabilita, ai sensi del comma 945 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
3. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti:
a) le modalita' di versamento dell'imposta unica, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
b) l'importo minimo da destinare al montepremi;
c) l'importo da destinare al jackpot;
d) la misura del compenso del concessionario.

Art. 4
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 febbraio 2018

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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