Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze 13 gennaio 2016
Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
 
Termini e modalita' per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese funebri;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;
Visto l'art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
Visto l'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Considerato che le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese funebri sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi;
Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, le universita' statali e non statali trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente:
a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
b) spese per la frequenza di corsi universitari di specializzazione;
c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
2. Per ciascuno studente le universita' statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.
Art. 2
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2015, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
Art. 3
1. Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono gia' trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalita' di controllo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015.
Art. 4
1. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2016

Il Ministro
Padoan
(Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016)