Decreto del Ministero dell'ecomia e delle finanze 5 dicembre 2012
Garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.
 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;
Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni», il quale tra l'altro prevede che:
«Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (comma 1);
«Ai fini del presente decreto i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di commissari delegati.» (comma 2);
«Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.» (comma 4);
«I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.» (comma 5);
Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate», il quale tra l'altro prevede che, su proposta dei presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, »sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole regioni»;
Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese;
disposizioni di semplificazione procedimentale», il quale tra l'altro prevede che «Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'art. 1, i presidenti delle regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, recante «Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012".»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 3-bis, concernente «Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione», il quale tra l'altro prevede che:
«I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 1);
«In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.» (comma 2);
«Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.» (comma 3);
«I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo.» (comma 4);
«Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.» (comma 5);
«Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.» (comma 6);
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 ai sensi del citato art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri e modalita' di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera b), il quale prevede che »le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.»;
Dovendosi provvedere alla concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' alla definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' della stessa garanzia;

Decreta:

Art. 1
1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
3. La garanzia dello Stato e' concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 2.
4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato.
5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Art. 2
1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 sono trasmesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto.
3. Le modalita' di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2012
Il Ministro: Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 260