Decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2012
Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.(G.U. n.1 del 2 grnnaio 2013 - Suppl. Ordinario n. 1)
 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'articolo 20, che istituisce un elenco nazionale di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalita' e fissati i criteri per l'espletamento della selezione ai fini dell'iscrizione nell'elenco e prevede l'obbligo per i segretari generali di partecipare all'attivita' di formazione organizzata da Unioncamere, secondo modalita' e criteri fissati con il suddetto decreto;
Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni, recante «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2012;
Vista la nota n. 8427 del 21 settembre 2012, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;


Adotta il seguente regolamento:


Art. 1
Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento:
a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
b) «elenco» indica l'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge;
c) «Ministro» e «Ministero» indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dello Sviluppo economico;
d) «Direttore generale» e «Direzione generale» indicano rispettivamente il Direttore generale e la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico;
e) «camera di commercio», indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) «commissione» indica la commissione di cui all'articolo 20, comma 5, della legge;
g) «divisione» indica l'ufficio dirigenziale di livello non generale della Direzione generale, competente alla tenuta dell'elenco;
h) «Unioncamere» indica l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».


Art. 2
Istituzione dell'elenco


1. Presso la Direzione generale e' istituito l'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretario generale di camera di commercio.
2. Il dirigente responsabile della divisione provvede alla tenuta dell'elenco secondo le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e puo' nominare i funzionari responsabili dei singoli procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il dirigente responsabile della divisione trasmette, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, alla camera di commercio interessata, anche in via telematica, l'elenco aggiornato degli iscritti, ai fini dell'avvio della procedura relativa alla scelta del segretario generale mediante designazione da parte della Giunta camerale.


Art. 3
Commissione


1. Presso la Direzione generale e' istituita la commissione per l'espletamento della selezione nazionale per titoli di cui all'articolo 20, comma 5, della legge.
2. Gli esperti di cui all'articolo 20, comma 5, della legge designati in rappresentanza del Ministero e delle regioni dichiarano il possesso della necessaria esperienza nelle discipline economiche e giuridiche attraverso la presentazione di un curriculum professionale, redatto in formato europeo.
3. Nella commissione almeno il presidente o un altro componente e' di sesso diverso dagli altri due componenti.
4. La commissione dura in carica cinque anni ed e' nominata dal Direttore generale. Per ciascun componente e' nominato anche un supplente, nel rispetto del medesimo criterio di cui al comma 3.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale.
6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte con la medesima maggioranza.
7. La commissione tiene due sessioni di selezione per ciascun anno.
8. La commissione e' incaricata di esaminare e valutare i requisiti professionali di cui all'articolo 7 e i titoli di cui all'articolo 8, desunti dai curricula professionali dei richiedenti in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6.
9. La valutazione dei requisiti professionali si conclude con un giudizio preliminare di ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli. In caso di valutazione negativa relativamente al possesso dei requisiti professionali non si procede alla valutazione dei titoli e la commissione propone l'immediata esclusione dalla procedura di selezione.
10. La valutazione dei titoli, da effettuare nei riguardi dei richiedenti che abbiano conseguito il giudizio preliminare di ammissione di cui al comma 9, si conclude con l'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 8 e con la formazione per ciascuna sessione dell'elenco degli idonei e dell'elenco dei non idonei, nonche' con le conseguenti proposte relative all'iscrizione o al rifiuto dell'iscrizione.
11. La commissione puo' richiedere, per il tramite della divisione, le integrazioni documentali ritenute necessarie ai fini della valutazione dei requisiti professionali e dei titoli.


Art. 4
Procedimento di iscrizione


1. L'iscrizione nell'elenco ovvero il rifiuto della domanda sono disposti con il provvedimento del Direttore generale di approvazione dell'elenco degli idonei e dei non idonei e delle conseguenti proposte della commissione di cui all'articolo 3.
2. Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in centottanta giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande relativamente a ciascuna sessione. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza e fissando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione.
3. Le domande di iscrizione nell'elenco, previa verifica da parte della divisione del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6, sono trasmesse alla commissione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 8. In caso di esito negativo di tale verifica il Direttore generale dispone l'esclusione dalla procedura di selezione.


Art. 5
Domanda di iscrizione


1. La domanda di iscrizione all'elenco e' redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all'allegato A, e puo' essere presentata dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 20 della legge. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 10 marzo ed al 10 settembre di ogni anno per le due relative sessioni di selezione.
2. Alla domanda deve essere allegato un curriculum, redatto in conformita' all'allegato B, con specifica indicazione dei titoli da sottoporre alla valutazione della commissione.
3. La domanda di cui al comma 1 e il curriculum di cui al comma 2 possono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in forma digitale, mediante documento informatico in formato PDF/A sottoscritto con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 6
Requisiti generali per l'iscrizione


1. I requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco sono:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, ivi compresi i dirigenti degli altri organismi costituenti il sistema camerale italiano ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, essere in servizio con qualifica dirigenziale alla data della presentazione della domanda e, anche se il datore di lavoro non e' una pubblica amministrazione, essere comunque in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione;
b) per i soggetti, di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, oltre ai requisiti ivi previsti, essere in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione.
2. I titoli di studio idonei per soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, sono individuati nell'allegato C al presente decreto.


Art. 7
Requisiti professionali


1. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata per almeno un triennio complessivo nell'ultimo quinquennio in qualifica dirigenziale in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilita' di risultato nella direzione di unita' operative poste alle dirette dipendenze; tale esperienza per i dirigenti di enti ed organismi del sistema camerale diversi dalle pubbliche amministrazioni e' valutabile positivamente solo se acquisita presso enti ed organismi dotati di almeno 10 dipendenti;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale per almeno un quinquennio, in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilita' di risultato nella direzione di unita' operative poste alle dirette dipendenze, in imprese, enti o organismi, con almeno 15 dipendenti.
2. Il possesso dei requisiti professionali e' attestato con il curriculum di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' da dichiarazione rilasciata dall'ente o dall'impresa di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco.


Art. 8
Titoli


1. La commissione valuta, ai fini del superamento della selezione nazionale di cui all'articolo 20, comma 4, della legge, il possesso dei seguenti titoli con l'attribuzione di un punteggio nel limite massimo di punti 80 totali, cosi' suddivisi:
a) titoli culturali, con un massimo di punti 25 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli culturali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: punteggio conseguito e grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per l'iscrizione; altri titoli di laurea; specializzazioni post-laurea; dottorati di ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai sensi della normativa vigente per l'erogazione di corsi di insegnamento o formazione o aggiornamento o tirocini, con risultato finale certificato;
b) pubblicazioni, con un massimo di punti 5 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diverse pubblicazioni, indicate dal richiedente, nel seguente ambito: monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purche' regolarmente registrate; libri; relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi;
c) conoscenza di lingue straniere attestate da certificato finale, con un massimo di punti 5 complessivi;
d) titoli professionali, con un massimo di punti 10 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli professionali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali e' necessario un diploma di laurea in materie giuridico-economiche; partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale;
e) titoli di servizio, con un massimo di punti 25 complessivi: nell'ambito dell'esperienza dichiarata e documentata ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali minimi di cui all'articolo 7, esperienza professionale, valutata anche sulla base della sua attualita', del suo rilievo e dei risultati conseguiti, maturata con lo svolgimento di attivita' di direzione, anche congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di attivita':
1) «ambito giuridico-amministrativo», con particolare riferimento all'assunzione di decisioni di natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna;
2) «ambito amministrativo-contabile», con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attivita' degli organi decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei risultati;
3) «ambito economico-statistico», con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale;
4) «ambito di promozione e sviluppo delle imprese» e con particolare riferimento, in Italia e all'estero, alla creazione o gestione di servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo territoriale o di progetti di formazione.
f) partecipazione all'attivita' di formazione organizzata da Unioncamere di cui all'articolo 12 con un massimo di punti 10 complessivi.
2. La selezione nazionale per titoli si intende superata a seguito di una valutazione da parte della commissione pari almeno ad un punteggio di 56/80.


Art. 9
Tenuta dell'elenco


1. L'elenco contiene il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza degli iscritti. L'elenco e' pubblico ed e' tenuto con tecniche informatiche, e' consultabile sul sito del Ministero. La Direzione generale provvede all'aggiornamento dello stesso entro venti giorni dai relativi provvedimenti di iscrizione o cancellazione ovvero dalla comunicazione di variazioni trasmessa dagli iscritti.


Art. 10
Revisione dinamica dell'elenco


1. La Direzione generale provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine la divisione richiede agli iscritti la conferma della permanenza dei necessari requisiti.
2. L'iscritto nell'elenco, nominato segretario generale di camera di commercio, e' esonerato per tutta la durata dell'incarico dall'adempimento di cui al comma 1.


Art. 11
Cancellazione dall'elenco


1. La cancellazione dall'elenco e' disposta:
a) su richiesta dell'interessato;
b) al raggiungimento dei limiti di eta' corrispondenti a quelli vigenti per il collocamento in quiescenza dei dirigenti delle camere di commercio, salvo proroga, per i segretari generali in servizio, nei limiti consentiti dalle vigenti normative in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
c) per l'accertata carenza o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, fatta salva la cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale con imprese pubbliche o private intervenuta senza demerito da meno di due anni;
d) nel caso di mancato invio, entro trenta giorni, delle dichiarazioni e della documentazione richiesta dalla divisione, attestante la sussistenza o la permanenza dei requisiti dichiarati.
2. La divisione puo' effettuare in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti previsti.
3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco e' adottato dal Direttore generale previa comunicazione all'interessato.


Art. 12
Requisiti e modalita' dell'attivita' formativa


1. L'attivita' formativa di cui al comma 6 dell'articolo 20 della legge e' finalizzata ad assicurare il costante sostegno allo sviluppo delle competenze professionali proprie della figura del segretario generale, cosi' da favorire l'efficace copertura del ruolo primario di supporto alle scelte strategiche della camera di commercio che a tale figura si riconduce.
2. L'investimento formativo e' assunto come metodo permanente per assicurare il continuo adeguamento delle competenze, il consolidamento di logiche e metodi di gestione improntati al risultato, lo sviluppo dell'autonomia e della capacita' innovativa propri del segretario generale.
3. L'Unioncamere organizza, con cadenza annuale, sessioni formative per i segretari generali, secondo modalita' tali da favorirne la piu' ampia partecipazione tenendo conto degli impegni connessi alla posizione ricoperta.
4. Il programma triennale delle sessioni formative, le sue articolazioni annuali e le disponibilita' numeriche relative all'accesso dei partecipanti alle singole sessioni sono determinate annualmente dall'Unioncamere, d'intesa con la Direzione generale.
5. Il programma di cui al comma 4 individua il numero minimo di ore di formazione nel triennio e nel singolo anno garantiti dagli eventi formativi organizzati con modalita' in presenza o in remoto. Il segretario generale e' tenuto, nel triennio, a partecipare ad almeno il 75% delle ore programmate.
6. L'Unioncamere comunica, alla conclusione di ciascuna sessione formativa, all'interessato, alla camera di commercio di appartenenza ed alla Direzione generale il numero delle ore di frequenza ai corsi e la valutazione finale conseguita da ciascun partecipante. La camera di commercio tiene conto di tale risultato finale all'atto della valutazione del segretario generale.
7. Agli eventi formativi e' ammessa la partecipazione degli iscritti nell'elenco e di tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 4.


Art. 13
Norme finali e transitorie


1. I segretari generali delle camere di commercio formalmente titolari della funzione ed in servizio alla data di applicazione dell'articolo 2 sono iscritti di diritto nell'elenco e, fatti salvi i limiti di eta', vi permangono per il triennio successivo alla scadenza del relativo incarico.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla data di prima applicazione dell'articolo 2 del presente decreto a seguito di domande comunque anteriori alla data di pubblicazione del decreto stesso sono transitoriamente iscritti d'ufficio nel nuovo elenco di cui all'articolo 20 della legge fino alla scadenza del triennio di iscrizione indicato ai fini della revisione dell'elenco dall'articolo 10 del decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422, o, comunque, per almeno un anno dalla predetta data di prima applicazione.
4. I soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla divisione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, anteriore di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza ad essi applicabile del periodo transitorio di cui al medesimo comma 3 del presente articolo, la domanda di nuova iscrizione di cui all'articolo 5, corredata di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.
5. Gli allegati A, B e C, possono essere integrati ed aggiornati con decreto del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 ottobre 2012.
Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2012. Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 396.


Allegati
ALLEGATO A
(articolo 5, comma 1)
Domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO B
(articolo 5, comma 2)
Curriculum vitae
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO C
(articolo 6, comma 2)
Titolo di studio richiesto per l'iscrizione nell'elenco di cui al dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, per i soggetti di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo 20.
Parte di provvedimento in formato grafico