Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2017
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 51.773 unita' di personale docente
 
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 51.773 unita' di personale docente, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno e n. 56 unita' di personale educativo.

Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facolta' di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e, in particolare, l'art. 2, comma 414, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015, in base al quale l'organico dei posti di sostegno e' determinato nel limite previsto dal sopra richiamato art. 2, comma 414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007, e dall'art. 15, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, ferma restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 1, commi 113 e 114, della legge n. 107 del 2015, in base ai quali i concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, sono indetti per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il triennio scolastico 2016/2018, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui n. 52.828 docenti comuni, n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed in particolare l'art. 1, comma 366, che prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l'art. 22-ter, comma 1, che prevede la rideterminazione del fondo di cui al comma 366 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 19 luglio 2017, n. 30827, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2017/2018, alla nomina in ruolo di personale docente della scuola, per un contingente totale di n. 53.845 unita' su posti vacanti e disponibili;
Vista la posta certificata del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2017, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 luglio 2017, n. 155208/2017, con la quale si esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 51.773 unita' di personale docente, tenuto conto che il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha comunicato, per le vie brevi, che, sottratti n. 2.231 esuberi, il contingente per cui si richiede l'autorizzazione e' pari a n. 51.773 unita' di personale docente, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 19 luglio 2017, n. 30836, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2017/2018, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 61 unita' di personale educativo, a fronte di un pari numero di cessazioni dal servizio e un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 312 unita';
Vista la comunicazione, pervenuta tramite posta elettronica del 31 luglio 2017, del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca che, con riferimento al personale educativo, precisa che: a) le cessazioni al 1° settembre 2017 ammontano a n. 61 unita' totali; b) i posti in organico di diritto ammontano a n. 2.280; c) i titolari ammontano a n. 2.010; d) le disponibilita' per l'anno scolastico 2017/2018 ammontano a n. 312 posti totali, dei quali n. 42 relativi a esuberi;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017, n. 16072 che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 2017, n. 160124 che esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di n. 56 unita' di personale educativo, atteso che dall'esame del quadro analitico sulla distribuzione territoriale delle assunzioni richieste, le n. 5 unita' corrispondenti alle province di Catanzaro (n. 1), Bologna (n. 1), Oristano (n. 1) e Treviso (n. 2) genererebbero esuberi di personale in rapporto alla dotazione organica e corrispondono pertanto ad esuberi da riassorbire;
Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferma restando la disponibilita' in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato:
n. 51.773 unita' di personale docente su posti vacanti e disponibili, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno;
n. 56 unita' di personale educativo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come modificato dall'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2017;

Decreta:

Art. 1
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, per l'anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unita' pari a:
a) n. 51.773 unita' di personale docente su posti vacanti e disponibili, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno;
b) n. 56 unita' di personale educativo.
Art. 2
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 9 agosto 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2001