D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2010)
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Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 4 e 14; Visto l'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98; Visto l'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 é sostituito dal seguente: «2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali é articolato nelle seguenti direzioni: a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali; b) Direzione centrale dei servizi elettorali; c) Direzione centrale della finanza locale; d) Direzione centrale per i servizi demografici.»; b) il comma 3 é sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali é diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale é anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.». Art. 2 Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera c) é sostituita dalla seguente: «c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;»; b) al comma 1, la lettera d) é sostituita dalla seguente: «d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e l'Amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.»; c) il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.». Art. 3 Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie 1. L'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: «Art. 6-bis (Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie). - 1. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile; b) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile; c) sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile; d) documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; e) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche; f) gestione delle risorse finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero. 2. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie é articolato come segue: a) Direzione centrale per le risorse umane; b) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. 3. Dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione civile dell'interno. La Scuola assicura anche la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo. Alla Scuola sono altresì attribuiti compiti di analisi e ricerca su tematiche socio-economiche emergenti sul territorio. 4. Al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato é preposto un prefetto coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno tre prefetti, ivi compreso un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali. 5. Il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie é diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al quale é anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le risorse umane. Al Direttore centrale per le risorse strumentali e finanziarie sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai Vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.». Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006,n. 256 1. In relazione alla esigenza di dare attuazione alle misure di riorganizzazione previste dal presente regolamento, nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto, é soppressa la funzione di «Direttore dell'Istituto superiore di Polizia» e , conseguentemente, sono soppresse all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, le parole: «dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e». Art. 5 Personale dirigente 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi dodici posti di funzione di prefetto individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonché sette posti di funzione di vice prefetto e sessanta posti di funzione di vice prefetto aggiunto. 2. Corrispondentemente, le dotazioni organiche delle qualifiche di prefetto, di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, previste nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 4 ottobre 2002, n. 243, sono ridotte rispettivamente di dodici, sette e sessanta unità. 3. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi tredici uffici di dirigente di seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno. 4. Corrispondentemente, le dotazioni organiche dei dirigenti dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno, sono determinate come previsto nell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note al titolo. - Per il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, si veda nelle note al titolo. - Si riporta la tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (per l'argomento si veda nella nota in premessa),come modificata dal presente decreto: «Tabella B Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili Parte di provvedimento in formato grafico Art. 6 Personale dell'Amministrazione civile dell'interno destinatario del CCNL comparto Ministeri 1. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno sono determinate come previsto nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. I contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza, determinati ai sensi del comma 1 sono ripartiti nei profili professionali e nelle fasce retributive con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica Amministrazione e e l'innovazione. Art. 7 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riservati al personale dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito degli uffici centrali e periferici, alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, anche di diretta collaborazione del Ministro nell'ambito del contingente assegnato, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. Art. 8 Invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 117 Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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