Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2006
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Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF; Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito in legge dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base dei dati consuntivi per l'anno 2002; Vista la delibera del CIPE n. 26 del 29 settembre 2004 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2004, così come stabilito ai punti 6, 16 e 17 dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 (tabella 2); Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (tabella 1); Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Sulla proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, é rideterminata nella misura del 40,31 per cento per l'anno 2004. 2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2002. 3. Restano ferme, per l'anno 2004, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 2006 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 91 Tabelle pag. 9 pag. 10
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