IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche e integrazioni, contenente il «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), che prevede che le sanzioni inflitte in caso di violazioni del divieto di assunzione illegale includono almeno il pagamento dei costi medi del rimpatrio;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali siano stabiliti i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di dover stabilire i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di dover determinare il costo medio del rimpatrio per l'anno 2018;
Udito il parere n. 01110/2018 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 0009776 del 9 agosto 2018;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio
1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e' dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio e' aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unita' di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.
2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.
Art. 2
Modalita' di pagamento e riassegnazione dei proventi
1. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' versata in unica soluzione sul capitolo n. 3648 del capo XIV dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 22, comma 12-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Determinazione del costo medio del rimpatrio
1. Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e' fissato, per l'anno 2018 in euro 1398,00.
2. Con decreto del Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il costo medio del rimpatrio e' determinato in aggiornamento entro il 30 gennaio di ogni anno, sulla base dei medesimi criteri richiamati al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2018
Il Ministro dell'interno
Salvini
Il Ministro della giustizia
Bonafede
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Di Maio
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 302