Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 novembre 2017
Determinazione del valore della componente di reddito percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio (CLC).
 
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante testo unico delle imposte sui redditi ed, in particolare, il comma 4, lettera c-bis);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2010, predisposto con riferimento al Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2007 e 2008, con il quale ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, si prevede l'applicazione dell'importo corrispondente all'introito medio per passeggero-chilometro pari a € 0,052;
Considerato che il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2015 e 2016 indica un valore del ricavo medio per passeggero-chilometro, riferito al trasporto ferroviario, pari a € 0,072;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica del suddetto decreto del 12 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente, percepito sotto forma di concessione gratuita dai dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero-chilometro pari a € 0,072, come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito agli anni 2015 e 2016, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.
2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.
Roma, 21 novembre 2017

Il Ministro: Delrio