Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario dei contributi di 317 milioni di euro, per l'anno 2018 e di 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2018
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
del Ministero dell'interno
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018 - legge 27 dicembre 2017, n. 205 - che prevede l'attribuzione alle province delle regioni a statuto ordinario di un contributo pari a 317 milioni di euro, per l'anno 2018, di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Considerato che il citato art. 1, comma 838, della legge n. 205 del 2017 prevede che le risorse siano attribuite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018 in merito ai criteri e agli importi del riparto del predetto contributo, pari a 317 milioni di euro, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario, che recepisce la proposta dell'UPI, con annessa nota metodologica, limitatamente all'anno 2018;
Rilevato che, invece, per quanto attiene gli anni 2019, 2020 e successivi l'UPI non ha presentato analoga proposta in merito ai criteri e agli importi del riparto del predetto contributo, pari a 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
Considerato che lo stesso art. 1, comma 838, della legge n. 205 del 2017 prevede che, qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto e' comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'art. 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonche' alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non piu' dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
Ritenuto che, al fine di consentire alle Province interessate la predisposizione dei bilanci di previsione per gli anni 2018-2020, occorre necessariamente definire la ripartizione del contributo in parola anche per gli anni 2019 e 2020 sulla base del criterio previsto in assenza di proposta dell'UPI, come sopra evidenziato;
Ritenuto che la ripartizione del contributo relativo alle annualita' 2021 e successive possa essere rinviata ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi in tempi brevi;
Decreta:
Art. 1
Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 317 milioni di euro, per l'anno 2018, per l'esercizio delle funzioni fondamentali
1. Il contributo di 317 milioni di euro, per l'anno 2018, previsto dall'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018 - legge n. 205 del 2017 - a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' ripartito secondo i criteri indicati nella nota metodologica - riferita soltanto all'anno 2018 - di cui all'allegato 1, e nelle quote indicate nell'allegato 2.
Art. 2
Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per l'esercizio delle funzioni fondamentali
1. Il contributo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, previsto dall'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018 - legge n. 205 del 2017 - a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' ripartito nelle quote indicate nell'allegato 3.
Art. 3
Rinvio a successivo provvedimento per il riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, per l'esercizio delle funzioni fondamentali
1. Il riparto del contributo di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, sara' disposto con un provvedimento successivo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2018
Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Belgiorno
Il Ragioniere generale dello Stato
Franco
Allegato 1
NOTA METODOLOGICA
Ipotesi riparto risorse ex art. 1, comma 838, legge n. 205/2017
ANNO 2018
Allegato 2
Riparto del contributo complessivo di 317 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario, per
l'esercizio delle funzioni fondamentali.
Allegato 3
Riparto del contributo complessivo di 110 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, a favore delle province delle regioni a statuto
ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali.