Decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio 2017
Modalita' di cancellazione dei profili del DNA, di distruzione dei campioni biologici, di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei medesimi profili DNA.
 
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2017

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm e, in particolare, l'art. 5, che istituisce presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, la banca dati nazionale del DNA, e presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85», e in particolare:
l'art. 29, comma 1, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, le modalita' di cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge;
l'art. 29, comma 2, il quale dispone che con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresi' disciplinate le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3;
l'art. 25, comma 4, che prescrive la cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2015, con il quale e' stata istituita, nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze, la Divisione quarta, cui sono attribuite le competenze relative alla banca dati nazionale del DNA;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, con il quale e' stato istituito, nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, l'Ufficio VI, cui sono attribuite le competenze relative al Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016, recante «Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87»;
Ritenuto di dare attuazione all'art. 29, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016, nonche' di stabilire la modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 85 del 2009.
2. Il presente decreto stabilisce, altresi', le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.
3. Il presente decreto stabilisce, inoltre, la modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.
Allegato A
Procedure per la cancellazione dei profili del DNA dalla BDN-DNA e distruzione dei campioni biologici nel Laboratorio centrale
Divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione (art. 530 codice procedura penale), pronunciata con una delle seguenti formule:
il fatto non sussiste
l'imputato non lo ha commesso
il fatto non costituisce reato
il fatto non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice che ha emesso la sentenza ordina d'ufficio la cancellazione del profilo del DNA dell'assolto dalla BDN-DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici presenti presso il Laboratorio centrale, acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge. Detto ordine e' eseguibile alla condizione che al CUI corrisponda, presso il sistema AFIS, un codice prelievo relativo ad un'unica registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo.
La cancelleria del giudice che ha emesso l'ordine di cancellazione e di distruzione verifica l'assenza di motivi ostativi alla cancellazione, anche attraverso l'interrogazione del registro unico penale, di cui all'art. 9 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n 44, e della Banca dati misure cautelari nazionali. In presenza di motivi ostativi la cancelleria rimette gli atti al giudice ai fini della revoca dell'ordine.
Trasmette quindi l'ordine, per l'esecuzione, al Direttore del Servizio polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, che dispone la verifica che al CUI corrisponda un prelievo presso il sistema AFIS e inoltra, attraverso posta elettronica o messaggistica certificata, l'ordine di cancellazione, con annesso il codice del prelievo, al Direttore dell'Ufficio VI - Laboratorio centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria.
Quest'ultimo e' tenuto a provvedere alla materiale cancellazione del profilo del DNA ed alla distruzione dei campioni biologici relativi al codice di prelievo comunicato dal Direttore del Servizio polizia scientifica.
Delle operazioni compiute dal personale del Laboratorio centrale, in adempimento dell'ordine di cancellazione e' redatto verbale.
L'avvenuta distruzione dei campioni biologici e' comunicata, per via telematica, al Direttore del Servizio polizia scientifica ai fini dell'aggiornamento dei dati archiviati.
La cancellazione dei dati relativi ai prelievi, presenti nei sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA da parte degli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione forte.
Le operazioni di cancellazione dei dati relativi ai prelievi, effettuate nei sistemi informatici e banche dati, sono registrate in appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per:
a) «legge», la legge 30 giugno 2009, n. 85;
b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;
c) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) «BDN-DNA», la banca dati nazionale del DNA, istituita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 85 del 2009;
e) «Laboratorio centrale», il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito dall'art. 5, comma 2, della legge n. 85 del 2009;
f) «AFIS», (Automated Fingerprint Identification System), sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identita' del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica;
g) «CUI», (Codice Univoco Identificativo), codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona di cui all'art. 9 della legge o al consanguineo sottoposti a prelievo di un campione biologico;
h) «codice prelievo», codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'art. 9 della legge, di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;
i) «codice reperto biologico», codice alfanumerico che univocamente individua il reperto biologico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;
l) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita' dell'operatore;
m) «credenziali di autenticazione», i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente correlati, necessari per l'autenticazione;
n) «autenticazione forte», il metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo di piu' credenziali di autenticazione;
o) «portale S.S.I.I.», il portale che consente l'accesso ai servizi offerti dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza ed e' l'unico punto di accesso al portale per lo scambio IXP.
p) «portale per lo scambio dati - IXP» (Information eXchange Platform), il portale messo a disposizione dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per le attivita' necessarie alla formazione del personale e per accedere ai servizi offerti dalla banca dati nazionale del DNA, ivi compreso lo scambio di dati per finalita' di collaborazione internazionale di polizia;
q) «annotazione», il contrassegno apposto, attraverso un'applicazione informatica della BDN-DNA, a un profilo DNA relativo al codice prelievo, indicante che e' stata evidenziata una concordanza positiva su tale profilo DNA a seguito di una consultazione o di un raffronto.
Allegato B
Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA
Decorsi trenta anni dall'ultima circostanza che ha determinato l'inserimento del profilo del DNA nella BDN-DNA, il profilo viene automaticamente cancellato.
Il contatore temporale e' gestito dal sistema AFIS e i relativi dati cronologici sono comunicati alla BDN-DNA per via telematica. Il termine decorre dalla data di avvenuta registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.
Gli aggiornamenti dei dati relativi alle operazioni di identificazione e di prelievo effettuate nel sistema AFIS, sono registrati in appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni.
Il giudice che ha emesso sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati indicati agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale, o che ha applicato in sentenza la recidiva di cui all'art. 99 codice penale, ordina d'ufficio l'aggiornamento del dato nel sistema AFIS.
L'ordine e' trasmesso per l'esecuzione a cura della cancelleria, che comunica al Direttore del Servizio polizia scientifica le generalita' del condannato ed il CUI, ai fini della decorrenza del piu' lungo termine di conservazione previsto dalla legge in quaranta anni. Alle operazioni materiali di aggiornamento provvede il personale del Sistema AFIS abilitato attraverso l'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI al codice prelievo.
Art. 3
Modalita' di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici
1. Le modalita' di cancellazione dei profili del DNA acquisiti dalla BDN-DNA e di distruzione dei campioni biologici conservati dal Laboratorio centrale, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge, in attuazione dell'art. 29, comma 1, del regolamento, sono stabilite nell'allegato A del presente decreto.
2. La cancellazione dei dati relativi ai prelievi, presenti nei sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA di cui al comma 1, con le modalita' tecniche stabilite nell'allegato A del presente decreto.
Allegato C
Modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a seguito di concordanza con il profilo del DNA ottenuto da un campione biologico
Nel caso in cui il raffronto nella BDN-DNA tra il profilo del DNA relativo al campione biologico acquisito ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge, e il profilo del DNA relativo al reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge, determini una concordanza positiva di almeno 10 loci, l'esito e' l'identificazione del profilo del DNA ignoto con un soggetto.
La BDN-DNA, tramite il portale per lo scambio dati - IXP, comunica l'esito del raffronto al Laboratorio delle Forze di polizia che ha inserito il profilo del DNA relativo al reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge e conserva come annotazione le seguenti informazioni:
numero di riferimento;
codice ente;
codice laboratorio;
abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo;
data dell'avvenuta identificazione.
Le predette informazioni sono annotate in una specifica applicazione informatica della BDN-DNA.
L'annotazione delle informazioni e' effettuata dagli operatori in servizio presso la BDN-DNA e specificatamente abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione forte.
Le operazioni di annotazione sono registrate in appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni.
A seguito del raffronto con esito positivo, la Forza di polizia delegata all'indagine procede alla decodifica dei rispettivi codici prelievo e del codice reperto biologico, secondo quanto disposto all'art. 7, commi 2 e 3, del regolamento e comunica l'esito all'autorita' giudiziaria competente, indicando il Laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto all'inserimento del profilo del DNA.
L'autorita' giudiziaria, acquisita l'informazione relativa all'avventa identificazione, ordina la cancellazione del profilo del DNA dalla BDN-DNA. Il provvedimento e' comunicato al Laboratorio delle Forze di polizia competente, il quale effettua la cancellazione con personale espressamente autorizzato e attraverso una procedura di autenticazione forte resa disponibile dal Portale per lo scambio dati - IXP.
La BDN-DNA registra l'avvenuta cancellazione del codice reperto biologico e del relativo profilo del DNA.
La BDN-DNA, inoltre, conserva le seguenti informazioni:
l'identificativo dell'incaricato del trattamento dei dati che ha materialmente effettuato la cancellazione e i riferimenti temporali;
la relazione tra il codice reperto biologico e il codice prelievo, al fine di consentire all'autorita' giudiziaria di acquisire la lista dei precedenti codici reperto biologico cancellati relativa al medesimo soggetto.
La cancellazione dell'annotazione relativa all'abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo e' effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA relativi allo specifico codice prelievo, da parte degli operatori abilitati della BDN-DNA, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione forte.
Art. 4
Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA
1. Le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del regolamento, in attuazione dell'art. 29, comma 2, del regolamento, sono stabilite nell'allegato B del presente decreto.
Art. 5
Modalita' di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a seguito di concordanza con il profilo del DNA ottenuto da un
campione biologico
1. La modalita' di cancellazione dalla BDN-DNA del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza positiva di almeno 10 loci con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del regolamento, e' stabilita nell'allegato C del presente decreto.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2017

Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro della giustizia
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2017 foglio n. 1224