Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 marzo 2017
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola del Giglio e Giannutri.
 
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di giunta comunale del Comune dell'isola del Giglio del 30 novembre 2016, n. 61, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto in data 1° febbraio 2017, n. 5055, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la deliberazione della giunta regionale Toscana del 6 febbraio 2017, n 80, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1708 del 24 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1
Divieti
1. Dal 13 aprile 2017 al 24 settembre 2017, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto pubblico locale comunale.
2. Dal 5 agosto 2017 al 25 agosto 2017 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
3. Dal 13 aprile 2017 al 1° novembre 2017 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa;
Art. 2
Deroghe
1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell'isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, localita' e periodo del soggiorno);
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di isola del Giglio, frazione isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
c) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;
e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, nonche' al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
Art. 3
Autorizzazioni
Al Comune dell'isola del Giglio e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco, ivi compresi i veicoli appartenenti alle aziende e/o agli operatori impegnati nell'ambito della fase WP9 di bonifica e ripristino fondali naufragio Costa Concordia.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.658 cosi' come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.
Art. 5
Vigilanza
Il prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro
Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1656