note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/10/2015.
Il presente decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "154".
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza";
Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1992, n. 574, "Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione";
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991;
Ritenuto di dover disciplinare l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, al fine di consolidare una positiva sperimentazione dell'utilizzo di detti alloggi come strumento di mobilita';
Ritenuto di dover favorire la disponibilita' del personale della Polizia di Stato che espleta incarichi di direzione per il soddisfacimento delle esigenze di servizio;
Ritenuto altresi', di dover salvaguardare le esigenze di mobilita' del personale, nonche' quelle correlate alla funzionalita' delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio;
Ritenuto di dover procedere, per i mutati assetti organizzativo-ordinamentali delle articolazioni centrali e territoriali della Polizia di Stato e delle connesse esigenze funzionali, ad una revisione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 46/A2015 - 000385, del 9 febbraio 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Al fine di salvaguardare sia le esigenze di costante ed immediata disponibilita' del personale, sia quelle correlate alla mobilita' dello stesso ed alla funzionalita' degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, il presente decreto disciplina l'assegnazione degli alloggi di servizio individuali connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, di seguito denominati "alloggi", tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio.
2. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo determina la perdita del titolo di fruizione dell'alloggio di servizio e si procede al suo recupero con le modalita' di seguito indicate.
Allegato A INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI UFFICI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A TITOLO GRATUITO
parte del provedimento in formato PDF
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Art. 2
Criteri di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico
1. Salva la destinazione di un alloggio al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per esigenze di sicurezza e di rappresentanza, le unita' abitative destinate ad alloggi di servizio dei Questori sono individuate, su proposta del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. I rimanenti alloggi sono individuati e assegnati nell'ambito dei settori di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Gli alloggi di cui all'ultimo capoverso del comma 1, ove disponibili, sono assegnati ai titolari degli incarichi di direzione indicati nell'allegato A al presente decreto, secondo l'ordine ivi individuato per ciascun settore, nei limiti delle disponibilita' conseguenti alle assegnazioni gia' disposte.
3. Gli alloggi non assegnati ai sensi del comma 2 possono essere temporaneamente assegnati ad altro personale, ferma restando la facolta' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di procedere al recupero degli stessi per assicurare il rispetto del preminente criterio di cui ai commi 1 e 2.
4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro dell'interno puo' fruire di un alloggio di servizio della Polizia di Stato. In caso di motivata necessita', esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, il Vice Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato per l'interno che esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, ivi comprese quelle concernenti la trattazione degli affari relativi al personale della Polizia di Stato, possono fruire di alloggi di servizio della Polizia di Stato.
Art. 3
Esclusione dell'assegnazione
1. Gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che:
a) siano titolari di un diritto di piena proprieta' o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatari in cooperativa, ancorche' indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;
b) siano assegnatari o concessionari di un alloggio a canone agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, ubicato nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;
c) abbiano un familiare o altra persona stabilmente convivente nelle condizioni sopraindicate.
Art. 4
Organi competenti all'assegnazione
1. Presso le sedi territoriali, l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato fino alla qualifica di primo dirigente e' disposta, su proposta del Questore, con provvedimento del Direttore del Servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di Stato competente; l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore e di dirigente generale e' disposta con provvedimento del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.
2. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, l'assegnazione degli alloggi e' disposta con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facolta' di delega al Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.
Art. 5
Disciplina del rapporto
1. La disciplina del rapporto tra Amministrazione della pubblica sicurezza ed assegnatario e' oggetto dell'atto di assegnazione, comprese le prescrizioni per il godimento dell'immobile.
Art. 6
Oneri
1. Sono a carico degli utenti degli alloggi i seguenti oneri:
a) le spese per le piccole riparazioni;
b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio;
c) le spese per i consumi relativi all'alloggio per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento, nonche' gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani; ove l'alloggio insista su un edificio comune, le spese per i consumi sono pro-quota;
d) le spese per l'ordinaria manutenzione non rientranti tra quelle previste dal comma 2;
e) gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
f) ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso.
2. Salvo che l'immobile sia di proprieta' privata, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese relative a:
a) impianti per la sicurezza, per la prevenzione infortuni e servizi antincendio previsti dalla normativa vigente;
b) illuminazione delle strade d'accesso, dei cortili e delle aree di transito;
c) imposte, tasse ed assicurazioni relative agli immobili e agli impianti connessi;
d) esecuzione dei lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, articoli 1609 e seguenti.
Art. 7
Obbligo di rilascio
1. Gli alloggi devono essere liberati dall'occupante da cose, persone o animali entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico o dalla sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.
2. Oltre il termine del rilascio e sino all'effettiva liberazione dell'unita' immobiliare, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando l'obbligo di rilascio, e' applicata un'indennita' di occupazione corrispondente al canone di locazione, determinato con riferimento ai prezzi di mercato, maggiorato di una componente economica correlata al mancato tempestivo rilascio.
Art. 8
Provvedimento di rilascio e modalita' di esecuzione
1. Nel caso in cui l'alloggio non venga liberato nel termine fissato, gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti di assegnazione, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la riconsegna, adottano un provvedimento di rilascio, fissandone la data dell'esecuzione che non dovra' comunque essere superiore a trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento.
2. Il provvedimento di rilascio viene notificato mediante consegna di copia per mezzo di personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed eseguito in via amministrativa anche se pendente ricorso amministrativo e giurisdizionale, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva.
3. E' possibile il differimento dell'avvio della procedura di rilascio, in caso di comprovata, eccezionale necessita', valutata di volta in volta dall'organo competente all'assegnazione.
Art. 9
Revoca dell'assegnazione
1. L'organo competente all'assegnazione puo' disporre in qualunque momento, con atto motivato e con preavviso di almeno sessanta giorni, la revoca del provvedimento di assegnazione per conduzione dell'immobile che si risolve in un abuso del titolo o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
Ricognizione e recupero
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procede ad una periodica ricognizione, almeno annuale, sullo stato di attuazione dello stesso. Gli esiti della ricognizione sono presentati al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, responsabile dell'adozione delle conseguenti, opportune iniziative.
Art. 12
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 16 ottobre 1991.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 luglio 2015
Il Ministro
Alfano
Visto, il Guardasigilli
Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015 Interno, foglio n. 1737
(G.U. n. 229 del 2 ottobre 2015)