Decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2014, n. 127
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare gli articoli 108 e 109, relativi all'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2006, recante l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;
Considerato che, a norma dell'articolo 108, comma 7, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di vice collaboratore tecnico-informatico del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le materie oggetto delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le percentuali dei posti riservati nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
Art. 2
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di 800, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti su tutte le materie di cui all'articolo 3.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/ decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino a un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige la graduatoria della prova preselettiva secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 3
Prove di esame
1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.
2. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
a) linguaggi e tecniche di programmazione;
b) funzionalita' e caratteristiche dei principali sistemi operativi;
c) architettura dei sistemi di elaborazione dati;
d) gestione di basi di dati, problematiche d'integrita' e sicurezza dei dati;
e) architetture e protocolli per le reti di trasmissione dei dati con particolare riferimento alle reti locali;
f) tecnologia internet/intranet con particolare riferimento ai protocolli, ai servizi e ai linguaggi di programmazione.
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato, senza l'ausilio di strumenti informatici, su uno dei seguenti temi, a scelta del candidato:
a) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita' di un sistema software di gestione di banche dati basate sul modello relazionale, sviluppo in pseudocodice di un modulo a scelta del concorrente e realizzazione della successiva codifica in un linguaggio di programmazione a scelta fra Visual Basic, C++ e Java;
b) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita' di un applicativo web per la gestione di banche dati basate sul modello relazionale, rappresentazione in maniera schematica dell'interfaccia grafica e sviluppo di un modulo a scelta in pseudocodice, con traduzione di quest'ultimo in un linguaggio di programmazione a scelta fra Dot Net e Java.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e comunitario;
b) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
c) dimostrazione pratica della padronanza e dell'uso corretto delle apparecchiature e delle procedure informatiche;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 2, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per la prova di lingua straniera, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio al Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Art. 5
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 109, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Il decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.
Art. 6
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica
1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.
Art. 7
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro
Alfano
Visto, il Guardasigilli
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014 Interno, foglio n.1852

(G.U. n. 208 del 8 settembre 2014)