Decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2014, n. 131
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e in particolare l'articolo 119, disciplinante l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2005, recante l'individuazione delle classi delle lauree magistrali per l'accesso alla carriera dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, "Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";
Considerato che, a norma dell'articolo 119, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n.6863 del 14 luglio 2014;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di funzionario amministrativo-contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato dipartimento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le materie oggetto delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata la percentuale dei posti riservati, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 2
Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di 800, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine dell'elenco della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino a un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige l'elenco secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. L'elenco della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 3
Prove di esame

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.
2. Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di Stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto civile;
c) diritto comunitario;
d) legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione;
f) elementi di diritto del lavoro;
g) elementi di diritto sindacale, con particolare riferimento al C.C.N.L. del personale della pubblica amministrazione;
h) lingua straniera, a scelta dal candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
i) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
l) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 2, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Art. 5
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Il decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it .
Art. 6
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.
Art. 7
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro
Alfano

Visto, il Guardasigilli
Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014 Interno, foglio n. 1848

(G.U. n. 211 del 11 settembre 2014)