Decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2014
Modifica dell'art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635»
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici» ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il proprio decreto 9 agosto 2011, recante "Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973";
Visto il proprio decreto 26 novembre 2012, recante "Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto";
Rilevata la necessita', nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di eliminare possibili incertezze applicative con riflessi sulla sicurezza pubblica e di corrispondere anche alle istanze del comparto economico, attraverso l'individuazione delle tipologie, dell'entita' massima e delle modalita' di detenzione e di vendita presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. e capitolo VI dell'allegato B al citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dei manufatti che rientrano nell'art. 98, ultimo comma, del medesimo regolamento di esecuzione;
Rilevata la necessita' di consentire la detenzione e la vendita presso i predetti esercizi commerciali solo di alcune categorie e tipologie di articoli pirotecnici marcati CE, e di riservare tali attivita' per le restanti categorie e tipologie solo presso i locali aventi le piu' rigorose caratteristiche strutturali previste dall'art. 2 del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed, in quanto tali, in grado di offrire maggiori garanzie di sicurezza ai fini del deposito di tali prodotti;
Ritenuta l'urgenza, nelle more dell'emanazione del citato regolamento, di garantire la sicurezza degli esercizi commerciali non muniti di licenza per la minuta vendita di esplosivi;
Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 6 del menzionato decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "Disposizioni transitorie e finali", come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 novembre 2012;
Visto l'art. 97 della Costituzione;
Sentito il parere espresso in data 1° aprile 2014 dal tavolo tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, sul modello della composizione della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti presso il Ministero dell'Interno di cui all'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
Sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il quale, con nota n. prot. 0005585, del 15 aprile 2014, ha espresso il proprio parere per la parte relativa alla prevenzione incendi;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2011, come modificato dal decreto ministeriale 26 novembre 2012, citati in premessa, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dal seguente:
1-bis: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:
a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, nonche', fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
• petardi
• petardi flash
• doppio petardo
• petardo saltellante
• loro batterie e combinazioni;
3.2) artifici del tipo:
• sbruffo
• mini razzetto
• razzo
• candela romana
• tubi di lancio (tubi monogetto)
• loro batterie e combinazioni;
4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
4.3) bengala a bastoncino;
4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante = mg 150;
4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante = mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
4.8) dispositivi lancia coriandoli;
4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;
b) la detenzione, in un locale dove non e' permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purche' conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attivita' commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale, che puo' avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attivita' commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.".
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2014

Il Ministro
Alfano

(G.U. n.138 del 17 giugno 2014)