Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 marzo 2014
Limitazioni afflusso e alla circolazione dei veicoli isola del Giglio e Giannutri
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune dell'Isola del Giglio del 3 dicembre 2013, n. 73, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio;
Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 3286-AREA III/P.A. del 31 gennaio 2014 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 28 gennaio 2014, n 48, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1
Divieti

1. Dal 17 aprile 2014 al 21 settembre 2014, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto Pubblico Locale Comunale.
2. Dal 3 agosto 2014 al 22 agosto 2014 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a fusone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
3. Dal 17 aprile 2014 al 3 novembre 2014 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa;
Art. 2
Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell'Isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana;
c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, localita' e periodo del soggiorno);
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
c) veicoli al servizio di persone invalide, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;
e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonche' al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
Art. 3
Autorizzazioni

Al Comune dell'Isola del Giglio e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, ivi compresi i veicoli necessari coinvolti nella fase conclusiva delle operazioni di trasferimento della nave da crociera Costa Concordia, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
Art. 4
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643 cosi' come previsto dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.
Art. 5
Vigilanza

Il Prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 27 marzo 2014

Il Ministro
Lupi

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1598

(G.U. n. 88 del 15 aprile 2014)