L'AUTORITA' RESPONSABILE della Direzione centrale dei Servizi civili per l'immigrazione e l'Asilo «Fondo Europeo per i Rifugiati» 2008-2013
Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarieta' e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;
Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;
Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalita' di applicazione della Decisione 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilita' delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo e' individuata quale Autorita' Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro - tempore e' incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;
Vista la Decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013;
Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorita' Responsabile in qualita' di Organo Esecutivo;
Visto l'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti-bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
Visto il Regolamento(CE) n.604/2013 del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo;
Visto il decreto di ripartizione prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 ed il successivo decreto prot.n.6483 del 1° agosto 2013 a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati;
Visto il decreto di adozione degli avvisi prot. n. 5010 dell'11 giugno 2013 ed il successivo decreto prot. n. 6485 del 1° agosto 2013;
Viste le risorse residue non ancora stanziate previste dal Programma Annuale 2013 sulle azioni 3 e 4 rispettivamente di € 980.365,99 e € 1.000.000,00;
Considerato che sulla base delle proposte progettuali pervenute sull'avviso a valere sull'azione 4 si e' deciso, in considerazione delle necessita' provenienti dal territorio legate alla crescente pressione migratoria, di finanziare ulteriori progetti fino a esaurimento della dotazione prevista dalla suddetta Azione del Programma Annuale 2013;
Considerata l'esigenza di potenziare i posti di accoglienza messi a disposizione nell'ambito dei progetti destinati ai soggetti trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino appartenenti a categorie vulnerabili a valere sull'Azione 3 del Programma Annuale 2013;
Decreta:
Art. 1
A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di incentivare l'emersione di progettualita' a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nell'ambito di riferimento delle azioni previste, vengono destinate alla realizzazione di interventi «a valenza territoriale» e «a carattere di sistema» le seguenti risorse:
€ 980.365,99 per l'Azione 3 «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie vulnerabili, che giungono in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino»;
€ 1.000.000,00 per l'Azione 4 «Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai titolari di protezione internazionale vulnerabili».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 febbraio 2014
L'Autorita' responsabile
Il direttore centrale
Scotto Lavina
(G.U. n. 54 del 6 marzo 2014)