Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 novembre 2013
Modalità di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso il Ministero dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
Considerato che, ai sensi di detto comma 300, l'Osservatorio e' inteso ad assicurare la creazione di una banca dati e di un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali nonche' a garantire la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una banca dati unitaria in cui dovranno confluire i dati raccolti e le analisi effettuate dall'Osservatorio nonche' tutti gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale;
Visto il decreto interministeriale del 25 novembre 2011, n. 325, con il quale sono stati fissati la composizione, le modalita' di funzionamento ed i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 300;
Considerato che l'articolo 16-bis del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito e modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilita' 2013) che, al capoverso 7, prevede che i dati economici e trasportistici che l'Osservatorio provvede a richiedere, con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, devono essere certificati con «le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 4746, registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2004;
Considerato che i dati richiesti dall'Osservatorio incidono in modo significativo sull'erogazione dei contributi pubblici alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario;
Considerato pertanto la necessita' di prevedere modalita' di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false;

Decreta:

Art. 1
I dati trasportistici richiesti dall'Osservatorio alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, ovvero alle imprese che gestiscono infrastrutture destinate a servizi di trasporto ad impianti fissi sono prodotti sotto forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorieta' dal legale rappresentante delle stesse imprese ovvero, ove possibile, da societa' di certificazione all'uopo dedicate.
Art. 2
I dati finanziari ed economici richiesti dall'Osservatorio ai soggetti di cui all'articolo 1 sono prodotti con le medesime modalita' di cui allo stesso articolo 1 e sono certificati anche dal collegio sindacale ove esistente o da societa' di certificazione all'uopo dedicate.
Art. 3
I dati finanziari, economici e trasportistici richiesti dall'Osservatorio e di competenza delle regioni e province autonome sono certificati dai responsabili degli uffici delle stesse competenti per settore e dall'organo di revisione economico-finanziario ove esistente.
Art. 4
I dati finanziari, economici e trasportistici richiesti dall'Osservatorio e di competenza degli enti locali sono certificati dal segretario dell'ente, dal responsabile competente per il servizio e dall'organo di revisione economico-finanziario.
Art. 5
I dati richiesti dall'Osservatorio agli Enti richiamati dagli articoli precedenti sono inseriti, in modalita' telematica, direttamente nel sistema informativo dell'osservatorio, previa autenticazione.

Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Il Ministro dell'interno
Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare registro n. 13, foglio n. 391

(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2014)