Decreto del Ministero dell'Interno 11 settembre 2013
Determinazione dei contenuti e delle modalita' delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni
 

IL MINISTRO DELL'INTERNO


Visto l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, l' esercizio obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione di quelle indicate alla lettera l);
Visto il comma 31-bis del medesimo art. 14, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. e) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'esercizio associato delle funzioni, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, puo' essere realizzato mediante una o piu' convenzioni, di durata almeno triennale, sottoscritte ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante una unione di comuni cui si applica, in deroga all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina recata dallo stesso art. 16;
Visto l'art. 16, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'esercizio associato delle funzioni, per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti puo' essere attuato anche mediante una o piu' convenzioni, con durata almeno triennale, stipulata ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che, per i comuni delle predette classi demografiche, e' fatto obbligo di trasmettere al Ministero dell'interno, alla scadenza del predetto periodo triennale, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive funzioni;
Ritenuto che, ove non sia comprovato, alla scadenza del predetto periodo, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi associati, agli enti locali delle predette classi demografiche si applica la disciplina rispettivamente prevista dal comma 28 dell'art. 14 e dal comma 1 dell'art. 16 sopracitati;
Considerato pertanto, che, a tali fini, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi del comma 31-bis dell'art. 14 sopracitato, occorre determinare i contenuti e le modalita' delle predette attestazioni;
Sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali nella seduta del 7 agosto 2013;


Decreta:


Art. 1
Determinazione popolazione Enti destinatari


1. Per l'esercizio associato delle funzioni mediante convenzione previsto dall'art. 16, della legge n. 148/11 e dall'art. 14, comma 31-bis, del decreto-legge n. 78/10, la fascia demografica e' determinata dall'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.

Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 2
Contenuto delle attestazioni


1. Le attestazioni prodotte dai comuni devono contenere i seguenti elementi:
a) gli enti con i quali e' stata sottoscritta la convenzione con la specifica della relativa popolazione di ciascun comune;
b) le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale od i servizi affidati alla competenza del comune che vengono esercitate mediante convenzione;
c) la data di sottoscrizione della convenzione, nonche' la decorrenza e la durata che non potra' essere comunque inferiore a tre anni;
d) di aver conseguito, attraverso la convenzione, elementi di efficienza misurabili in termini di risparmio di spesa;
e) di aver conseguito, tramite la forma associata della convenzione, un miglioramento nell'efficacia delle prestazioni rese.

Art. 3
Modalita' con cui vanno rese le attestazioni e sottoscrizione


1. Le attestazioni indicate ai punti a), b) e c) di cui all'art. 2, vanno riportate secondo lo schema prescritto dall'Allegato A.
2. Le attestazioni indicate ai punti d) ed e) di cui all'art. 2, vanno riportate secondo lo schema prescritto dall'Allegato B.
3. Le attestazioni da produrre secondo lo schema previsto dagli allegati A e B dovranno essere sottoscritte dal segretario comunale, dal responsabile dei servizi finanziari e dall'organo di revisione economico finanziario, con un visto da parte del Sindaco in qualita' di rappresentante legale dell'ente.

Art. 4
Dimostrazione dell'efficienza


1. L'attestazione dell'efficienza si fonda sui dati contabili di bilancio relativi ai valori della spesa corrente.
2. I dati desunti dalla contabilita' finanziaria dovranno dimostrare, al termine del triennio di osservazione, un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5 per cento rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, con l'esclusione delle entrate correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e delle entrate per rimborsi all'ente per le spese gestite in convenzione e di quelle riferite a servizi precedentemente non attivati.

Art. 5
Dimostrazione dell'efficacia


1. Il conseguimento di un significativo livello di efficacia dovra' essere dimostrato attestando di aver raggiunto un migliore livello di servizi nella gestione in convenzione rispetto all'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione per almeno 3 delle seguenti attivita':
a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
b) edilizia scolastica;
c) servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale;
d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
e) erogazioni prestazioni sociali;
f) ufficio tecnico, lavori pubblici, edilizia privata;
per i comuni che, nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione, svolgevano tali servizi a domanda individuale:
g) asilo nido;
h) mensa scolastica.

Art. 6
Formalizzazione delle attestazioni


1. Gli enti dovranno perfezionare le attestazioni di cui all'art. 2, nel termine di 30 giorni decorrenti dall'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dall'art. 227 del d.lgs.vo n. 267/00, relativo all'ultimo anno finanziario del triennio di osservazione.
2. Dell'adempimento viene data comunicazione al Ministero dell'interno mediante invio a mezzo posta elettronica certificata utgautonomie.prot@pec.interno.it.


Roma, 11 settembre 2013


Il Ministro
Alfano


(G.U. n. 251 del 25 ottobre 2013)