Decreto del Ministero dello Interno 10 settembre 2013
Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria
 

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza pubblica


Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in base al quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, fissato al 16 giugno 2013, e' sospeso per le categorie di immobili indicati nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma 1;
Visto il successivo comma 2, del citato articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che dispone, fino al 30 settembre 2013, un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;
Visto il seguente comma 3, del ripetuto articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalita' e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;
Visto l'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto legge n. 54/2013 che recita: «L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 e' estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi».
Visto il successivo articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dallo stesso decreto legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al medesimo articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013;
Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013 e' stato approvato il modello di comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, che ha abolito la prima rata IMU per l'anno 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54;
Ritenuto, a seguito dell'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013, che gli oneri per interessi sostenuti dai comuni per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della soppressione della prima rata dell'imposta municipale propria decorrono dal 16 giugno 2013 (data della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia) al 30 settembre 2013 (data di scadenza per l'utilizzo dell'ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria);
Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 54 del 2013, sara' assicurata nel limite massimo delle risorse stanziate per tale finalita' e che qualora l'importo complessivo dei dati certificati risultasse superiore, il rimborso verra' disposto in proporzione ai fondi disponibili;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di predisporre un nuovo modello di certificazione, sostitutivo di quello approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013, per la comunicazione degli oneri per interessi sostenuti dai comuni dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;


Decreta:


Art. 1
Modello di certificazione


1. E' approvato il modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che sostituisce quello approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013.

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2
Modalita' e termini di trasmissione


1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio a pena di decadenza del 30 ottobre 2013, sono tenuti a trasmettere la certificazione di cui all'articolo 1, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 3
Istruzioni e specifiche


1. Sono legittimati alla trasmissione del modello solo i comuni che hanno sostenuto, dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria dovute al mancato introito della prima rata IMU dell'anno 2013 per le categorie di immobili indicate ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 (sia direttamente che indirettamente, in quanto componenti di una unione di comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'indicato articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 54/2013);
2. La certificazione dovra' essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell' apposito modello A del presente decreto, che sara' messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale esclusivamente dal 30 settembre 2013 al 30 ottobre 2013;
3. Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;
4. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso telematicamente comporta la non validita' dello stesso ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria in argomento;
5. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal precedente comma 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 10 settembre 2013


Il direttore centrale
Verde


(G.U. n. 217 del 16 settembre 2013)