Decreto del Ministero dello Interno 11 marzo 2013
Incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che «Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
Visto, altresi', che ai sensi del suddetto art. 3-bis, il contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica;
Visto che, in base al sopracitato art. 3-bis, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle finalita' di cui al medesimo articolo si provvede, per gli anni 2012, 2013 e 2014, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le richieste dei comuni, riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;
Riscontrato che a fine esercizio 2012, sul capitolo 1316 risultano non impegnate e disponibili, somme pari ad euro 25.000.080,00 e ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai comuni che ne hanno fatto richiesta, come riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, il contributo di cui al gia' citato art. 3-bis;
Tenuto conto, altresi', che ai sensi del sopracitato art. 3-bis, ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Criteri e modalita' per la concessione del contributo

1. Il contributo previsto dall'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da concedere a ciascun ente richiedente, e' definito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

Art. 2
Concessione del contributo

1. Per l'anno 2012, ai comuni di cui all'allegato A, che formaparte integrante del presente decreto, e' concesso, ai sensi dell'art. 3-bis, decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 25.000.080,00 , disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nell'esercizio 2012, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di ci al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il contributo e' erogato sul conto di tesoreria intestato all'organo straordinario della liquidazione, in un'unica soluzione, entro 15 giorni successivi alla data del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2013
Il direttore centrale: Verde


Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico