Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 marzo 2007
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«Patto di stabilità interno» 2007/2009. Articolo 1, comma 685, della legge 30 dicembre 2006, n. 296. Determinazione degli obiettivi programmatici per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in cui é previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto é definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679 dell'art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006; Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 685, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679 dell'art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006 e, successivamente, all'emanazione del decreto relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno; Visto il comma 678, lettera a), dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006 che fa riferimento al saldo medio di cassa, come definito dal comma 680, quale differenza tra le entrate finali, correnti e in conto capitale, e le spese finali, correnti e in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle riscossioni di crediti e delle concessioni di crediti, quali risultano dai conti consuntivi; Visto il comma 683 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 che fa riferimento, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, al saldo finanziario medio definito dal comma 680 al netto delle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Decreta: Articolo unico 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni di cui all'art. 1, comma 685, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le modalità ed i prospetti definiti dagli allegati A e B al presente decreto. 2. I prospetti devono essere trasmessi - utiliziando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it entro trenta giorni dalla data ultima utile per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 o, nel caso in cui il bilancio sia stato già approvato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2007 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 14 pag. 15 pag. 16 pag. 17 pag. 18 pag. 19 pag. 20 pag. 21 pag. 22
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