Decreto del Ministro dell'Interno 11 Aprile 2007
Modalità di riassegnazione delle somme derivanti dal rilascio della carta d'identità elettronica.
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 7 vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge n. 43 del 31 marzo 2005, così come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, tra l'altro: prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni tecnologiche nella pubblica amministrazione; dispone che una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta di identità elettronica é riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata, per euro 1,15, alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e, per euro 0,70, ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 16 febbraio 2007, concernente il costo della carta d'identità elettronica; Visto che, sulla base dello stesso decreto, il Ministero dell'interno garantisce il monitoraggio e la relativa contabilizzazione delle carte utilizzate durante i processi di emissione e dei flussi finanziari relativi ai versamenti effettuati dai comuni; Considerato che occorre garantire la tempestività della riassegnazione ai comuni della quota ad essi spettante per l'emissione delle carte d'identità elettronica; Decreta: Art. 1. Disposizioni contabili 1. Le somme riassegnate, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 1,85 per ogni carta di identità elettronica rilasciata, sono iscritte per una quota, pari ad euro 0,70, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per essere successivamente versate ai singoli comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione della carta, sulla base dell'ordine cronologico del rilascio delle carte stesse, come risultante dal sistema centrale di sicurezza del circuito di emissione ubicato presso il Centro nazionale dei servizi demografici del Ministero dell'interno. 2. La restante quota di euro 1,15, spettante al Ministero dell'interno, é iscritta al capitolo 1284 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per la copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo. Art. 2. Modalità delle erogazioni ai comuni 1. L'erogazione delle somme spettanti ai comuni ai sensi dell'art. 1 é effettuata con cadenza trimestrale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2. 2. Nell'ipotesi di somme dovute ai comuni inferiori all'importo di 50 euro, il versamento sarà effettuato nei trimestri successivi, al raggiungimento della soglia stessa o, comunque, in occasione dell'ultimo versamento trimestrale dell'esercizio. Il presente decreto sarà sottoposto al controllo dei competenti organi e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2007 Il Ministro dell'interno Amato Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa