Decreto del Ministero dell’Interno 25 Luglio 2007 (G.U. 11.08.2007, n. 186)
Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2006 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni
 
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali Visto il comma 1 dell'art. 161 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto di bilancio, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno; Visto il comma 2 del citato art. 161 il quale prevede che le modalità della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno; Rilevata la necessità di emanare le modalità di compilazione del certificato relativo al conto di bilancio 2006, nonché di individuare i termini e le modalità di presentazione; Ritenuto che le necessità di coordinamento statistico ed informativo dei dati dell'amministrazione statale con quelli degli enti locali imponga l'acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e della regione Trentino-Alto Adige; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province, per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, secondo il quale spetta alla regione Valle d'Aosta emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti locali; Visto il comma 5 dell'art. 228 del testo unico il quale prevede che al conto di bilancio venga annessa la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà; Visto l'art. 1, comma 714 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244 che stabilisce che la tabella dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficit strutturale valevole per il triennio precedente continua a mantenere la propria vigenza fino alla determinazione di nuovi parametri triennali; Ritenuto necessario ridurre i tempi di acquisizione ed elaborazione dei dati del conto di bilancio anche attraverso l'adozione di un sistema informatizzato di certificazione che comunque tenga conto delle modalità di certificazione relativa al conto di bilancio 2006; Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la delega di alcune funzioni alle Prefetture in materia di finanza locale relativamente all'acquisizione dei dati dei certificati; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. 1. I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni, compresi quelli della regione Friuli Venezia Giulia devono predisporre e presentare un certificato di conto di bilancio 2006 in versione cartacea ed informatizzata, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 2 e 3. Tale certificato deve essere nelle due versioni, rispettivamente, conforme agli allegati modelli ed alle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente decreto. 2. I comuni e le unioni dei comuni, compresi quelli della regione Friuli Venezia Giulia sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2006 su supporto magnetico (floppy disk o CD), sul quale sia apposta una etichetta originale comprovante gli estremi dell'omologazione ministeriale del software, oltre che in stampa originale e una copia autenticata, non oltre il 30 settembre 2007, alle competenti Prefetture. Gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2006 con le modalità e nel termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della regione della Valle d'Aosta, ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 3. Le province e le comunità montane, comprese quelle della regione Friuli-Venezia Giulia, sono tenute a presentare il certificato del conto di bilancio 2006 su supporto magnetico (floppy disk o CD), sul quale sia apposta una etichetta originale comprovante gli estremi dell'omologazione ministeriale del software, oltre che in stampa originale e due copie autenticate, non oltre il 30 settembre 2007, alle competenti Prefetture. Gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 2006 con le modalità e nel termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della regione Valle d'Aosta, ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano, competenti per territorio. L'ente certificante, inoltre, trasmette una copia cartacea alla regione. 4. I comuni, le comunità montane e le unioni di comuni della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare esclusivamente i quadri di cui all'allegato tecnico. 5. Le Prefetture, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo di Trento e Bolzano devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo. 6. Le Prefetture, la presidenza della regione della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo di Trento e Bolzano, tratterranno l'originale dei certificati ed invieranno una copia alla Corte dei conti - Sezione delle autonomie, una all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale. 7. All'originale del certificato dovrà essere allegato il floppy disk o CD integro, contenente la copia informatica da cui é stata prodotta la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta originale del nome dell'ente, della provincia e della dizione "certificato di conto di bilancio 2006". La predetta etichetta che deve essere fornita dalla ditta deve contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa e gli estremi dell'omologazione ministeriale. 8. Le Prefetture e i commissariati del Governo devono verificare il contenuto dei certificati cartacei e successivamente procedere al caricamento dei dati, tramite i floppy disks o CD, nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale ed alla registrazione dell'arrivo dei certificati medesimi. Tale caricamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2007. Art. 2. 1. I certificati sono firmati dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, ove esista. 2. I certificati devono essere redatti nel formato di cm 21 \times 29,7. 3. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in euro. Gli importi vanno riportati con doppio "zero" dopo la virgola, l'arrotondamento dell'ultima unità é effettuata per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento dell'ultima unità é effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 4. Con l'apposizione della firma in calce alle certificazioni informatizzate del conto di bilancio, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk o CD, contengano gli stessi dati da cui é stata prodotta la stampa su modulo continuo. Art. 3. La certificazione informatizzata, impone ai comuni, alle province, alle comunità montane ed alle unioni dei comuni il rispetto delle seguenti prescrizioni: 1) la predisposizione e la stampa del certificato del conto di bilancio, può essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero; 2) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria RAM di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95, Windows 98 e successivi; 3) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato nonché la pagina della tabella allegata devono riportare in stampa la dicitura "CERTIFICATO PRODOTTO CON PROCEDURA SOFTWARE AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORIZZAZIONE N......... DEL...., RICHIESTA DA....... "; 4) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm 21 di larghezza e cm 29,7 di lunghezza); 5) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato riportato nella Gazzetta Ufficiale; 6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII o su CD ROM; 7) il floppy disk o CD deve essere strutturato su un file contenente gli archivi relativi alla certificazione del conto di bilancio. Art. 4. 1. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno preventivamente richiedere entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. La richiesta può essere anche inoltrata via e-mail al seguente indirizzo "carmine.lavita@interno.it". Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. L'omologazione ministeriale verrà rilasciata previa visione del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopra citato. 3. La suddetta omologazione non verrà concessa ai soggetti, che dopo aver consegnato un software non conforme ai dettati ed alle modalità tecniche richieste dal Ministero, presenteranno per la terza volta un software ritenuto ancora non idoneo. Art. 5. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2007 Il capo dipartimento: Troiani ALLEGATO TECNICO PER I COMUNI E LE COMUNITà MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA Comuni Compilare integralmente - i quadri "1", "2", "3", "8", "8bis", "9", "10", "10bis", "11", "12", "16", "17", "18" e "19"; compilare - i quadri "4A", "4B" e "4C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: - "personale"; - "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" con i dati relativi all'intervento 02; - "trasferimenti"; - "interessi passivi e oneri finanziari diversi"; - "imposte e tasse" con i dati relativi all'intervento 05; - "totale"; - i quadri "5A", "5B" e "5C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: - "acquisizione di beni immobili" con i dati relativi all'intervento 01; - "trasferimenti di capitale"; - "conferimenti di capitale" con i dati relativi all'intervento 03; - "concessione di crediti e anticipazioni"; - "totale". - i quadri "6" e "6bis" limitatamente alle righe riguardanti il totale; non compilare il quadro "7"; compilare i quadri "13", "14" e "15" desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica. Non compilare l'allegato B "Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario", in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione. Comunità montane Compilare integralmente pallino;i quadri "1", "2", "3", "7", "8", "9", "10", "14", "15" e "16"; compilare - i quadri "4A", "4B" e "4C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: - "personale"; - "acquisto di beni di consumo e/o di materie prime" con i dati relativi all'intervento 02; - "trasferimenti"; - "interessi passivi e oneri finanziari diversi"; - "imposte e tasse" con i dati relativi all'intervento 05; - "totale"; - i quadri "5A", "5B" e "5C" limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: - "acquisizione di beni immobili" con i dati relativi all'intervento 01; - "trasferimenti di capitale"; - "conferimenti di capitale" con i dati relativi all'intervento 03; - "concessione di crediti e anticipazioni"; - "totale"; - il quadro "6" limitatamente alle righe riguardanti il totale; compilare i quadri "11", "12" e "13" desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica. Non compilare l'allegato C "Certificazione dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario" in quanto la normativa contabile degli enti locali della regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione. Amministrazioni Provinciali Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo