Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 aprile 2008
Determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d'identità elettronica.
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, che ha stabilito in cinque anni la validità della carta d'identità; Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997, n. 159; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, con il quale sono state determinate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2002, n. 244, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 é stato trasformato in S.p.A.; Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni; Visto l'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159; Visto l'art. 64, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 82/2005, il quale stabilisce, tra l'altro che, a decorrere dal 31 dicembre 2007 non é più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi; Visto l'art. 7-vicies ter, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede, tra l'altro che: «A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo é sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta di identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'art. 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Dall'attuazione dell'art. 7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Visto l'art. 7-vicies quater della medesima legge, così come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce, tra l'altro, quanto segue: «All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'art. 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi»; «L'importo e le modalità di riscossione [dei documenti elettronici] sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie»; «Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme già stanziate, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero»; «Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta di identità elettronica é riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata, per euro 1,15, alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e, per euro 0,70, ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento»; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e in particolare l'art. 35, concernente «Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi», che ha prorogato al 31 dicembre 2008 i termini di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 16 febbraio 2007, recante «Determinazione dell'importo relativo al corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il rilascio della carta d'identità elettronica» che fissa a euro 20,00, IVA compresa, il costo di ciascun esemplare per la copertura dei costi di produzione e spedizione del documento, nonché di manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 261 del 9 novembre 2007, recante «Regole tecniche della carta d'identità elettronica» il quale ha, tra l'altro, determinato le nuove regole tecniche e di sicurezza della carta d'identità elettronica in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7-vicies ter della legge n. 43 del 2005; Visto il verbale n. 1 dell'8 gennaio 2008 con cui la Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., istituita con decreto ministeriale del 5 febbraio 2001, rileva che, tenuto conto dell'incremento dei costi della manodopera nel settore grafico e cartario per l'anno 2007, é accolta la richiesta, presentata da IPZS S.p.A. con nota in data 15 ottobre 2007, n. 51750, di aumento medio dell'1,5% del costo degli stampati comuni e delle carte valori; Visto il «Progetto carta d'identità elettronica - Modello organizzativo, componenti infrastrutturali e fase di implementazione» elaborato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in conformità ed in attuazione del citato decreto interministeriale dell'8 novembre 2007, funzionale alla realizzazione del progetto e alla diffusione della carta sul territorio nazionale; Considerato che, a norma del citato comma 6 dell'art. 7-vicies quater della legge n. 43/2005, dall'attuazione del progetto carta d'identità elettronica «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Considerato che per dare attuazione al disposto normativo richiamato si é provveduto alla pubblicazione di tre bandi di gara a cura dell'IPZS per l'acquisto degli apparati da distribuire ai comuni come infrastruttura necessaria al rilascio su scala nazionale della carta d'identità elettronica; Considerata la complessità del progetto, la numerosità dei comuni da equipaggiare, il carattere massivo dell'implementazione delle apparecchiature e gli elevati costi da sostenere a tale scopo; Ritenuto opportuno, nell'attuale fase di attuazione del progetto, di confermare l'importo del corrispettivo già fissato con il citato decreto del 16 febbraio 2007, da porre a carico dei richiedenti per le spese necessarie per la produzione e spedizione della carta di identità elettronica nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi; Considerata l'esigenza, ai fini dell'attuazione della citata normativa, di confermare l'applicazione immediata del prezzo delle carte di identità elettroniche in modo da assicurare la realizzazione delle necessarie fasi del progetto, anche ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2008, fissato dal citato decreto-legge n. 248 del 2007; decreta: Art. 1. 1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica é determinato in euro 20,00. 2. L'importo di cui al comma 1 é riscosso dai comuni all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica. Art. 2. 1. Il Ministero dell'interno, tramite il sistema di emissione della carta d'identità elettronica, effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificandola corrispondenza tra le carte d'identità emesse ed i relativi versamenti.2. I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini sono versati dai comuni il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese su un apposito conto corrente postale dedicato intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di .................... corrispettivo per il rilascio di n. .............. carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno. 3. Le somme affluite sul predetto conto corrente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione, in quota parte, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del numero di carte d'identità per le quali é stato effettuato il versamento da parte dei comuni comunicato dal Ministero dell'interno, provvede altresì trimestralmente alla riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo a norma di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2008 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro dell'interno Amato Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2Economia e finanze, foglio n. 118