Decreto del Ministro dell'Interno 24 settembre 2009 (G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009)
Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012.
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 242 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi; Considerata l'esigenza di individuare aggiornati parametri per il triennio 2010-2012 rispetto a quelli attualmente in vigore, che hanno trovato applicazione a partire dal rendiconto della gestione esercizio 1999; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2009; Decreta: 1. Sono individuati, per il triennio 2010-2012, per province, comuni e comunità montane i parametri obiettivi di cui agli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Nel documento, approvato nella seduta del 30 luglio 2009 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono contenuti definizioni e metodologia per l'applicazione dei citati parametri. 3. Il triennio di riferimento per l'applicazione dei parametri decorre dall'anno 2010 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali costituiscono allegato. I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009 e al bilancio di previsione esercizio 2011. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2009 Il Ministro : Maroni Allegato A PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate); 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel); 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Allegato B PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale lrpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale lrpef; 3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III; 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel); 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Allegato C PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITà MONTANE 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 45 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 3) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; 4) Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II superiore al 45 per cento (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti ( l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 100 per cento rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I e II (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel); 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori di accertamento della spesa corrente alla fine dell'esercizio finanziario.