Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 giugno 2015
Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
 
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
Vista la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione europea ha informato le autorita' italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonche' degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' italiane adottato le opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato;
Vista la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003, C(2003) 3365, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;
Viste le ulteriori estensioni degli incentivi ex lege n. 181/1989 riconducibili alla predetta autorizzazione comunitaria del 18 settembre 2003 e approvate con le seguenti norme: art. 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80; art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 37 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonche' con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;
Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPI 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; nel citato art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'art. 5-ter relativo alla elaborazione e all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro;
Visti la deliberazione 14 novembre 2012, n. 24075, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il decreto 20 febbraio 2014, n. 57, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, adottati in attuazione del citato art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attivita' proprie della societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004, recante: "Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289";
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica la predetta Agenzia quale "ente strumentale dell'amministrazione centrale" (punto 2.1.1);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 gennaio 2009, registrato con il n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2009, che ha dettato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia direttive per l'adeguamento del regime di aiuti ex-lege n. 181/1989 e successive estensioni al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2010, con cui e' stato approvato il Testo unico degli indirizzi attuativi regolanti i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, per l'attuazione del programma di promozione industriale di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel seguito "decreto-legge n. 83 del 2012", e, in particolare, l'art. 27, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplinale modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi;
Visto il comma 8-bis del predetto art. 27, inserito dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale e' disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo art. 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;
Ritenuto opportuno, alla luce delle sopra elencate disposizioni normative, procedere, nell'ambito dell'attuazione del predetto comma 8-bis dell'art. 27, all'aggiornamento degli indirizzi attuativi di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 2010, nonche' al completamento dei contenuti del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2013 per quanto attiene le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, nei casi di situazioni di crisi industriale complessa;
Ritenuto opportuno, altresi', introdurre alcune modifiche agli indirizzi attuativi di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 2010, volte, tra l'altro, a uniformare la disciplina agevolativa di cui alla legge n. 181/1989 con quella relativa ad altri interventi agevolativi;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
d) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
e) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
f) "unita' produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
g) "Legge 181": il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
h) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del "Regolamento GBER" e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
i) "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale": la Carta degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020 contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;
l) "importo di aiuto corretto": importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, esclusa l'intensita' di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;
m) "innovazione dell'organizzazione": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
n) "tutela ambientale": qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalita' imprenditoriale e delle potenzialita' dei singoli territori, il presente decreto stabilisce i termini, le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonche' i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012. E' data priorita' all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
2. Nell'ambito della realizzazione del Programma di promozione industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 e successive modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore opera nel rispetto dei principi generali del Regolamento GBER, cosi' come gia' previsto dal decreto ministeriale 8 gennaio 2009 citato nelle premesse, e, in particolare:
a) per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale e delle intensita' di aiuto ivi stabilite;
b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree di crisi non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del Regolamento GBER;
c) per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 18 del Regolamento GBER;
d) per la concessione degli aiuti per l'innovazione dell'organizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 29 del Regolamento GBER;
e) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER.
3. I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al Soggetto gestore.
2. Con apposita convenzione, da stipularsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i rapporti tra Ministero e Soggetto gestore.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER;
e) esclusivamente per gli aiuti a finalita' regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attivita' nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita' entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.
2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.
Art. 5
Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4. A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresi', ammissibili, per un ammontare non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui al comma 5.
2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al comma 3 per le imprese di grandi dimensioni, a:
a) la realizzazione di nuove unita' produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unita' produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di unita' produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al comma 5, lettera e);
d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER;
3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a) e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unita' produttiva. A tal fine per attivita' uguali o simili si intendono attivita' che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale.
4. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili alle agevolazioni, in conformita' ai divieti e alle limitazioni stabilite dal Regolamento GBER per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attivita' dell'impresa, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 36 del Regolamento GBER;
b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 37 del Regolamento GBER;
c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 38 del Regolamento GBER;
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 40 del Regolamento GBER;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 41 del Regolamento GBER;
f) il risanamento di siti contaminati, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 45 del Regolamento GBER;
g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 47 del Regolamento GBER.
5. I progetti per l'innovazione dell'organizzazione sono ammissibili alle agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 29 del Regolamento GBER. In particolare, per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.
6. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti attivita' economiche:
a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
b) attivita' manifatturiere;
c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4, lettere d) ed e);
d) attivita' dei servizi alle imprese;
e) attivita' turistiche, intese come attivita' finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva.
7. Con la circolare di cui all'art. 6, comma 6, il Ministero provvede a fornire indicazioni inerenti al dettaglio delle attivita' ammissibili di cui al comma 6. Nel caso in cui l'intervento e' disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, puo' individuare ulteriori attivita' economiche per l'applicazione dell'intervento, nonche' prevedere la limitazione a specifici settori di attivita' economica.
8. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui al comma 1 devono:
a) riguardare unita' produttive ubicate in una delle aree di crisi indicate all'art. 2, comma 1. In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva, ad eccezione dei progetti per l'innovazione dell'organizzazione che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare piu' unita' produttive;
b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro (unmilionecinquecentomila);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9. A tal fine per data di avvio si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
d) essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilita' del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria. La data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con il completamento delle attivita' previste per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione e deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data stessa;
e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimenti, purche' la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma puo', inoltre, stabilire criteri e procedure di premialita' per il conseguimento di specifiche finalita' occupazionali.
9. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al comma 8, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilita', ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo puo' diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e) immobilizzazioni immateriali, cosi' come individuate all'art. 2, punto 30, del Regolamento GBER.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo (ESL).
3. Per le imprese di grandi dimensioni le spese relative ad attivi immateriali sostenute per la realizzazione di programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, commi 2 e 3, sono ammissibili solo nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento.
4. In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 4, sono considerati agevolabili i costi di investimento cosi' come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER.
5. In relazione ai progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' del progetto;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonche' servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attivita' del progetto;
d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
6. Il Ministero, con propria circolare, provvede a fornire, nel rispetto dei principi generali del Regolamento GBER, le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilita' delle stesse.
Art. 7
Forma e intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare:
a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
c) dall'art. 18 per le spese per servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto;
d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli investimenti per la tutela ambientale;
e) dall'art. 29 per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del presente decreto.
2. Le intensita' massime di aiuto di cui al comma 1 sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
3. Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 11, comma 1, e' pari al 50 per cento degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse.
4. Il contributo in conto impianti e' determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al comma 3, nei limiti delle intensita' massime di aiuto di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 6. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti concedibili.
5. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 11, comma 1, l'intervento complessivo ai sensi della legge 181, comprensivo del contributo a fondo perduto, del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale, dovra', di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento, cosi' come previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse.
6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e della eventuale partecipazione al capitale di cui all'art. 8, comma 1 e all'art. 11, comma 1, non puo' essere superiore al 75 per cento degli investimenti ammissibili.
7. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
8. Il finanziamento agevolato, di cui al comma 3, deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie e' pari alla quota capitale del finanziamento.
9. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 per cento delle spese ammissibili complessive ed e' tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale e' ubicata l'unita' produttiva in cui e' realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma.
10. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:
a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui all'art. 6, comma 2;
d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 4, ad eccezione degli investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite e' pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite e' pari a 20 milioni di euro;
e) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'innovazione dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5.
11. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo di programma, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste dal Regolamento de minimis.
Art. 8
Partecipazione al capitale di rischio delle imprese
1. E' facolta' del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile ai sensi del presente decreto richiedere una partecipazione di minoranza del Soggetto gestore al capitale dell'impresa. Tale partecipazione e' definita:
a) per le PMI aventi le caratteristiche indicate nell'art. 21 del Regolamento GBER, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nello stesso art. 21 del Regolamento GBER;
b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non hanno le caratteristiche indicate nell'art. 21 del Regolamento GBER, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti e, comunque, previa notifica individuale della singola operazione alla Commissione europea.
2. La partecipazione, che deve essere per sua natura transitoria, non puo' essere superiore al 30 per cento del capitale dell'impresa e non puo' comportare per il Soggetto gestore responsabilita' di gestione, ne' rilascio di garanzie.
3. L'assunzione e l'alienazione da parte del Soggetto gestore delle partecipazioni al capitale delle imprese beneficiarie delle agevolazioni sono effettuate a condizioni di mercato.
4. Il Soggetto gestore mantiene le partecipazioni al capitale di rischio delle imprese almeno fino alla data di ultimazione del programma di cui all'art. 5, comma 8, lettera d), e non oltre i 24 mesi successivi alla medesima data.
5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 6, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di assunzione ed alienazione da parte del Soggetto gestore della partecipazione al capitale di rischio, nonche' le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento partecipativo.
Art. 9
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.
2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 6, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato alla medesima circolare e' riportato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale il Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it) le modalita' di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.
3. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo puo' definire ulteriori modalita' di accesso in relazione alle specifiche esigenze territoriali, in conformita' ai criteri generali disciplinati con la circolare di cui all'art. 6, comma 6.
Art. 10
Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
1. Le domande di agevolazioni sono presentate al Soggetto gestore, che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 9, comma 3, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalita' giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
b) fattibilita' tecnica del programma degli investimenti;
c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;
d) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing;
e) fattibilita' e sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e' attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con la circolare di cui all'art. 9, comma 2, con la quale il Ministero fornisce, altresi', le indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.
3. A favore delle imprese in possesso del rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' stabilita, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, una maggiorazione del punteggio di cui al comma 2, nella misura massima del 3 per cento del punteggio ottenuto.
4. Le domande di agevolazioni, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perche' possano essere deliberate entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa.
5. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o piu' dei criteri di valutazione di cui al comma 1, il Soggetto gestore invia al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate al Soggetto gestore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.
6. Gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi punteggi.
Art. 11
Concessione delle agevolazioni
1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'art. 10, il Soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni, che puo' essere subordinata, in caso di esercizio della facolta' di cui all'art. 8, comma 1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso Soggetto gestore con le modalita' previste dalla circolare di cui all'art. 8, comma 5.
2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, nonche' della partecipazione se prevista, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera i).
3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti, la stipula del contratto di finanziamento agevolato e, se prevista, la stipula del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni.
4. Il Soggetto gestore, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, con il soggetto beneficiario provvede a:
a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti;
b) stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario;
c) stipulare, in caso di acquisizione della partecipazione al capitale, il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni.
Art. 12
Erogazione delle agevolazioni
1. Il contributo in conto impianti e il finanziamento agevolato sono erogati per stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL.
2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al 25 per cento della spesa ammissibile complessiva. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente.
3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, per un numero di SAL non superiore a 5. Ciascun SAL non puo', comunque, essere inferiore al 15 per cento della spesa ammissibile.
4. La prima erogazione delle agevolazioni puo' avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal Soggetto gestore sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5.
5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 6, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it).
6. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 11, comma 4.
7. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti, il Soggetto gestore opera una ritenuta del 10 per cento, che sara' versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma di investimento.
Art. 13
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti il programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al Soggetto gestore con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.
Art. 14
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e di stipula del contratto di finanziamento agevolato, invia al Soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione puo' comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica sono contenute nella delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1.
Art. 15
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento GBER.
Art. 16
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, e i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato risolti dal Soggetto gestore nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;
b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;
c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni ovvero 5 anni per le grandi imprese dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
d) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 14;
g) mancato rimborso delle rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero mancata corresponsione degli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
h) mancata realizzazione del programma occupazionale di cui all'art. 5, comma 8, lettera e), in presenza di un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10 per cento di quello previsto nel programma stesso;
i) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato.
2. In caso di decremento dell'obiettivo occupazionale di cui al comma 1, lettera h), nei limiti del 50 per cento di quanto previsto la revoca e' parziale e comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato, operazioni oltre 18 mesi, settore industria, pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca e' totale e comporta la restituzione integrale delle agevolazioni accordate.
Art. 17
Risorse disponibili
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria.
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto si applicano, altresi', alle domande di agevolazione:
a) gia' presentate e a favore delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non e' stata ancora deliberata la concessione delle agevolazioni;
b) relative a interventi disciplinati da accordi di programma vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro
Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2698

(G.U. n. 178 del 3 agosto 2015)