Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 158 (G.U. n. 226 del 28.09.2007)
Regolamento recante criteri, procedure e modalità di attuazione degli interventi a sostegno del settore turistico, a norma dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto l'articolo 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli; Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo; Visto in particolare l'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 135 del 2001, ai sensi del quale il Ministero delle attività produttive, provvede, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali; Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 18 novembre 2003, 11 novembre 2004 e 2 dicembre 2005 con cui sono stati disciplinati per le annualità 2001, 2002, 2004 e 2005 criteri e modalità per la gestione delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 135 del 2001; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1227, della citata legge n. 296 del 2006, che, per le finalità di sostegno del settore turistico, prevede per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autorizzazione di una spesa di 10 milioni di euro annui, demandandone l'attuazione ad un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007, con la quale é stata attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo la somma di 10 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 1227, della legge n. 296 del 2006; Acquisito nella seduta del 1° febbraio 2007, con osservazioni integralmente recepite nel presente regolamento, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 1, comma 1227, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007; Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento Art. 1. Finalità e oggetto degli interventi 1. Il regolamento disciplina la gestione delle risorse finanziarie assegnate per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione amministrativa del presente regolamento ed alla gestione delle risorse assegnate. 2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a conseguire, anche in conformità all'articolo 5, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, recante recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e l'interazione con le autonomie locali e le associazioni imprenditoriali del settore, la valorizzazione dei territori nazionali e delle relative potenzialità turistiche. 3. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 gli interventi concernono specificamente la valorizzazione di itinerari turistici a valenza interregionale regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale,religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, é il seguente: �2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari�. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1� settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164), é il seguente: 19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che é conseguentemente soppressa- Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006 (Delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2006, n. 167. - Il testo dell'art. 5, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2001, n. 92, é il seguente: 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese. - Il decreto del Ministro delle attività produttive dell'11 novembre 2004 (Proroga del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2003 del settore turismo) é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2004, n. 276. - Il testo dell'art. 1, comma 1227, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, é il seguente: �1227. Per il sostegno del settore turistico é autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma. - La legge del 27 dicembre 2006, n. 298 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009) é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006, n. 300, supplemento ordinario. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, comma 1227, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 e per il testo dell'art. 5, comma 5, della legge n. 135 del 2001, si vedano le note alle premesse. Art. 2. Attuazione degli interventi 1. Al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo é assegnata una quota pari all'1,5 per cento della disponibilità finanziaria annualmente stabilita dall'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'esecuzione delle azioni di monitoraggio e di promozione dei programmi beneficiari del cofinanziamento, come dettagliato nella allegata Tabella 1. Tale quota non potrà superare annualmente il limite di spesa di euro 150.000,00; 2. Al fine di assicurare l'equa distribuzione sul territorio delle risorse, fatta salva la quota di cui al comma 1, la disponibilità massima attribuibile complessivamente a ciascuna regione e provincia Autonoma nella partecipazione alla realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento é determinata a valere sulle risorse annualmente disponibili ai sensi della allegata Tabella 2. Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 1227, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse. Art. 3. Programmi di intervento 1. I programmi di intervento di cui al presente regolamento sono presentati ciascuno congiuntamente per il tramite di almeno due regioni e province autonome e prevedono la partecipazione degli enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati. 2. Le domande riferite a ciascun intervento, predisposte ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, e degli articoli 4 e 5, sottoscritte dalle regioni e dalle province autonome copresentatrici, sono presentate, a cura di una delle regioni e delle province autonome firmatarie, definita capofila, al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Le domande relative all'annualità 2007 dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre per le annualità successive dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si pronuncia, sulla scorta della valutazione degli elementi di cui agli articoli 4 e 5, circa l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda entro i successivi 45 giorni. Nel caso in cui il Dipartimento ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore istruttoria, assegna alla capofila un termine non superiore a 10 giorni per la produzione di atti e documenti integrativi, che possono tener conto anche di una eventuale rimodulazione dell'intervento, pronunciandosi definitivamente entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. 3. All'esito della positiva valutazione dei programmi di intervento il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo adotta il decreto di assegnazione delle risorse. Art. 4. Contenuti dei programmi di intervento 1. Ciascun programma d'intervento individua i contenuti e le articolazioni delle attività e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda di finanziamento: a) soggetti presentatori; b) contenuti e obiettivi del programma, sia a livello generale che a carattere specifico per ciascuna regione e provincia autonoma co-presentatrice; c) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti; d) tipologia degli interventi ricompresi nel programma, connessione agli obiettivi del programma stesso ed alle finalità turistiche e livello di progettazione esistente delle eventuali opere infrastrutturali (preliminare, definitivo, esecutivo); e) piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento regionale; f) programma delle azioni previste; g) modalità e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al Programma nelle fasi successive alla sua realizzazione; h) esplicitazione di eventuali interventi suppletivi organici ai programmi; i) scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi. Art. 5. Interventi ammissibili 1. Possono essere ammessi a finanziamento, fino ad massimo del 90 per cento della spesa, programmi relativi a: a) interventi strutturali, infrastrutturali e di creazione di servizi, con esclusione comunque della manutenzione ordinaria; b) interventi di qualificazione e riqualificazione delle risorse professionali; c) interventi integrati a favore dello sviluppo competitivo del settore e della promozione del prodotto turistico. Art. 6.§ Durata dei programmi di intervento 1. I programmi di intervento hanno inizio formale entro 90 giorni dalla data del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, e si concludono entro i 24 mesi successivi. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di conclusione degli interventi comporta la decadenza o la riduzione del beneficio del cofinanziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui al comma 3. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna regione e provincia autonoma invia comunicazione al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun programma d'intervento, facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all'articolo 3. 2. Le regioni e le province autonome comunicano al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo le mancate realizzazioni o l'annullamento dei programmi, o comunque eventuali riduzioni di attività rispetto alle risorse assegnate. Il Dipartimento, valutato quanto comunicato dalle regioni e dalle province autonome, dispone la revoca integrale o parziale del decreto di assegnazione delle risorse con la conseguente determinazione della restituzione integrale o parziale dei finanziamenti erogati. 3. Le eventuali varianti sostanziali, con esclusione comunque di oneri aggiuntivi per lo Stato, devono attenere alle finalità della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento, devono essere concordate fra le regioni e le province autonome co-presentatrici del programma e devono essere comunicate al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Eventuali proroghe del termine dei lavori, purché non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato e quando ricadano all'interno dei programmi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Nota all'art. 6: - Per i riferimenti alla legge n. 296 del 2006 si vedano le note alle premesse. Art. 7. Oneri a carico dei soggetti proponenti 1. La regione o la provincia autonoma capofila, entro il periodo di tempo intercorrente tra il decreto di assegnazione delle risorse e l'inizio dei lavori relativi al programma, invia al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il progetto esecutivo del programma stesso, corredato dalla definizione delle modalità di attuazione e dalla descrizione delle modalità di partecipazione di altri enti pubblici e soggetti privati all'iniziativa progettuale. Art. 8. Modalità di erogazione 1. Previa richiesta di ciascuna regione e provincia autonoma interessata, per ciascun programma il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede: a) al trasferimento del 20 per cento a titolo di anticipazione contestualmente all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3; b) al trasferimento del 60 per cento in correlazione alla data di comunicazione dell'inizio lavori; c) al trasferimento del residuo 20 per cento successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Art. 9. Clausola di salvaguardia 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 341 Tabella 1(prevista dall'articolo 2, comma 1) Ripartizione della quota annua dell'1,5 per cento della disponibilità finanziaria stabilita dall'articolo 1, comma 1227, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - importo annuo Euro 150.000,00 Attività di promozione.... | Euro 10.000,00 Attività di monitoraggio.... | Euro 80.000,00 -- Comitato tecnico di alta consulenza -- Verifica dello stato degli interventi -- Controllo di gestione e management -- Sviluppo sistema informatico -- Implementazione e integrazione banche dati esistenti Spese di funzionamento.... | Euro 60.000,00 -- Missioni e trasferte -- Struttura di supporto e assistenza tecnica Totale ... |Euro 150.000,00 Tabella 2 (Prevista dall'articolo 2, comma 2) Criteri complessivi di riparto fra tutte le Regioni relativi all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge n. 135/2001, decreto ministeriale 2 dicembre 2005 Piemonte.... 3.921% Valle d'Aosta.... 2,734% Lombardia 7,816% P.A. Bolzano.... 5,167% P.A. Trento.... 349% Veneto.... 9,987% Friuli V.G 3,224% Liguria 4,971% E. Romagna.... 8,788% Toscana.... 7,767% Umbria 3,172% Marche.... 4,011% Lazio 6,853% Abruzzo.... 3,306% Molise 1,945% Campania 5,857% Puglia 3,730% Basilicata 1,711% Calabria 3,188% Sicilia 4,811% Sardegna 3,689%