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Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2006
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Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che introduce la patente a punti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida»; Ravvisata la necessità di stabilire un termine massimo entro il quale devono essere frequentati i corsi di recupero; Ravvisata la necessità di modificare l'allegato 3 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003; Decreta: Art. 1. Modifica all'art. 1, comma 2 1. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14». Art. 2. Modifica all'art. 6, comma 4 1. Al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie». Art. 3. Modifiche all'allegato 3 1. L'allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 é sostituito dall'allegato 1 del presente decreto .Roma, 30 marzo 2006 Il Ministro: Lunardi Allegato 1 pag. 20
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