Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 settembre 2010
Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120.
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato l'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato decreto legislativo n. 285 del 1992; Vista in particolare la lettera b) del citato art. 16, comma 1, che estende a sessantotto anni il limite di età massimo dei conducenti, qualora titolari di patente di guida di categoria C, per la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t e, qualora titolari di patente di guida di categoria D, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che, in entrambi i casi, sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale; Vista altresi' la lettera c) del citato art. 16, comma 1, della summenzionata legge n. 120 del 2010, che, introducendo il comma 2-bis all'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prescrive che, fatti salvi i limiti di età di cui al comma 2 dello stesso art. 115, il conducente che abbia superato ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali é richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a seguito di visita specialistica biennale, rivolta ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti; Visto il comma 3 dell'art. 16 della citata legge n. 120 del 2010, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la disciplina applicativa delle suesposte modifiche all'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, facendo riferimento, ai fini dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 2-bis dello stesso art. 115, alle linee guida che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della stessa legge n. 120 del 2010 dovranno essere stabilite per assicurare criteri di valutazione uniformi ai quali si dovrà attenere l'operato delle commissioni mediche locali su tutto il territorio nazionale; Ritenuto che, nelle more della predisposizione delle predette linee guida, sia opportuno comunque dettare disposizioni di prima applicazione delle modifiche normative su esposte, al fine di tutela delle esigenze di sicurezza stradale sottese alla disposizione di cui al comma 1, lett. c) del citato art. 16; Ritenuto altresi' che meritino immediata tutela le legittime aspettative dei conducenti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, si trovino nelle condizioni di poter esercitare il diritto riconosciuto dall'art. 16, comma 1, lett. b), della piu' volte citata legge n. 120 del 2010; Decreta: Art. 1 Disposizioni per i titolari di patente di categoria C 1. I conducenti titolari di patente di guida di categoria C incorso di validità, che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, possono continuare a condurre, fino al compimento del sessantottesimo anno di età, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. previa acquisizione, di anno in anno, presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Tale attestazione, che ha validità annuale, deve essere tenuta a bordo dal conducente unitamente alla patente di guida ed esibita, in caso di richiesta, agli organi accertatori. 2. L'attestazione di cui al comma 1 non é richiesta ai conducenti titolari di patente di guida di categoria C che, avendo compiuto i sessantacinque anni di età, non intendono mantenere l'abilitazione alla guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore alle 20 t. Art. 2 Disposizioni per i titolari di patente di categoria D 1. Ai conducenti già titolari di patente di guida di categoria D ai quali, per raggiunti limiti di età, la stessa sia stata riclassificata in patente di guida di categoria inferiore da non piu' di tre anni, puo' essere rilasciata una nuova patente di guida di categoria D, previa esibizione di una attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti rilasciata da una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale attestazione ha validità annuale e deve essere riconseguita e riprodotta, di anno in anno, al fine del rinnovo della data di validità della patente D ottenuta, che non puo' essere successiva, comunque, a quella del compimento del sessantottesimo anno di età del titolare. 2. Qualora il provvedimento di riclassificazione di cui al comma 1 sia stato emesso da piu' di tre anni, l'Ufficio della Motorizzazione Civile che provvede, ai sensi dello stesso comma 1 al rilascio della patente di guida di categoria D ed emette contestualmente un provvedimento di revisione sulla patente stessa. Alla revisione si provvede con urgenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dal rilascio della patente. Art. 3 Disposizioni per il rinnovo di validità del titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero della patente di guida di conducenti che non ancora abbiano compiuto ottanta anni di età 1. I conducenti in possesso di titolo di abilitazione alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida delle categorie A, B, C ed E che, avendo superato settantasette anni ma non ancora ottanta, procedono al rinnovo di validità dei titoli abilitativi suddetti conseguono il rinnovo di validità fino alla data del compimento dell'ottantesimo anno di età se esibiscono certificato di idoneità dei requisiti fisici e psichici rilasciato da uno dei medici certificatori monocratici di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I conducenti di cui al comma 1 che provvedono a rinnovare la validità del titolo di abilitazione alla guida posseduto previa visita per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, conseguono il rinnovo di validità della patente posseduta fino alla data indicata nella certificazione rilasciata dalla predetta commissione e comunque non oltre l'ottantaduesimo anno di età. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 2010 Il Ministro: Matteoli