Decreto Ministeriale 11 aprile 2001
"Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante XXVII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose."
 
IL MINISTRO DELLA SANITÀ VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2; VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 1997, come modificato con decreto ministeriale 1 settembre 1998, ed in particolare l'allegato V, che definisce i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, di attuazione della direttiva 86/609/CE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici; e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che stabilisce che si eviterà di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato cercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi ]'impiego di animali; VISTA la direttiva 2000/33/CE della Commissione del 25 aprile 2000, recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; RITENUTO di dover introdurre all'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, metodi di prova alternativi che non comportino l'impiego di animali per la sperimentazione di sostanze chimiche; RITENUTO altresì necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato ! del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni ; ATTUATA con ministeriale del 15 marzo 2001 la disposizione prevista dall'articolo 37, comma 2, relativa alla comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; DECRETA Art. 1 1. I testi degli allegati I e II del presente decreto sono aggiunti all'allegato V, Parte B, del decreto ministeriale 28 aprile 1997. Art. 2 1. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato III del presente decreto sostituisce l'elenco di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni; Art. 3 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1 ottobre 2001. Roma, 11 aprile 2001 Il Ministro: VERONESI Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alle persona e dei beni culturali, registro n. 2 Sanità, foglio n. 123