Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Marzo 2007
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale".
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.; Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 recante atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, recante atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999; Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Considerata la necessità di dare completa attuazione alla citata direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, in merito alle misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti di cui agli allegati I e II della direttiva predetta; Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre 2006, causa C-486/04, con la quale é stato dichiarato non conforme all'art. 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, 2 e 3 della citata direttiva l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999 che ha modificatol'allegato A, lettere i) ed l), del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; Considerato che la sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 1985, n. 113 e la conforme e successiva giurisprudenza, hanno ribadito che: "Il requisito dell'immediata applicabilità vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia"; Sentite le province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 febbraio 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera i) le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997" sono soppresse; b) alla lettera l) le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997", sono soppresse, e la parola: "incremento" é sostituita dalla seguente: "incenerimento". Art. 2. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad aggiornare le proprie disposizioni con quelle contenute nel presente atto. Art. 3. 1. La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2007 Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 148