Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza del 3 agosto 2018 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016
Semplificazione dell'attivita' istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata.
 
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018

Semplificazione dell'attivita' istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018. (Ordinanza n. 62).
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., e in particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
l'art. 3, comma 1-ter, il quale prevede che le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'art. 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con provvedimento del Commissario straordinario;
l'art. 3, comma 4, il quale stabilisce che gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e che, ferma restando tale previsione, i comuni procedono allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo;
l'art. 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati;
l'art. 5, comma 2, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera a), e ai danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose (lettera d);
l'art. 6, che definisce i criteri e le modalita' generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata;
l'art. 8, che detta le regole specifiche per gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi;
l'art. 12, che disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, stabilendo fra l'altro che all'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, il comune rilascia il titolo edilizio (comma 2) e che l'Ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'art. 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche (comma 3);
l'art. 16, comma 4, il quale prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1, e che, al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall'ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, e dall'ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 30 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, modificata dall'ordinanza n. 53 del 24 aprile 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, recante «Disciplina delle modalita' di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 29 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, recante «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: "Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016'"»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, modificata dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 48 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Disciplina delle modalita' di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie»;
Ritenuta la necessita' di adottare disposizioni specifiche in ordine all'articolazione delle attivita' istruttorie di competenza dei comuni e degli Uffici speciali per la ricostruzione in relazione all'iter delle domande di accesso ai contributi per la ricostruzione privata, in modo da definire in modo piu' analitico le rispettive aree di intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata nella gestione della piattaforma informatica su cui sono gestite le pratiche di contributo, e conseguentemente pervenire a una maggiore semplificazione e velocizzazione delle procedure;
Ritenuto necessario, per analoghe esigenze, definire con disposizioni tecniche uniformi il protocollo degli accertamenti che gli Uffici speciali per la ricostruzione devono svolgere in relazione alle voci di costo risultanti dei progetti degli interventi allegati alle domande di contributo, ferme restando le successive attivita' di verifica e controllo;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di apportare modifiche alle ordinanze in materia di ricostruzione privata al fine di semplificare le procedure e meglio definire la loro articolazione in relazione alle diverse competenze dei soggetti chiamati ad intervenirvi;
Ritenuto altresi', sulla scorta di quanto segnalato dagli Uffici speciali per la ricostruzione e dal Dipartimento della protezione civile, di dover intervenire sulle norme in materia di ricostruzione privata quanto al rapporto tra schede AeDES e domande di accesso al contributo, in modo da evitare che la mancata tempestiva compilazione della scheda AeDES possa risultare ostativa alla proposizione della domanda, fermo restando pero' che la scheda con l'accertamento del relativo esito di agibilita' costituisca elemento indispensabile per l'esame del progetto di ricostruzione;
Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 4 luglio 2018;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:


Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a definire modalita' uniformi e omogenee di espletamento dell'attivita' istruttoria condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere piu' celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attivita' tecnica ed amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attivita' di verifica e controllo eseguita in attuazione dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d'ora innanzi: «decreto-legge»).
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.
Allegato 1
Semplificazione attivita' istruttoria relativa agli interventi di ripristino e ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge n.189/2016.

Elenco dei documenti e delle circostanze da verificare nell'istruttoria tecnica e amministrativa condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 4 della presente ordinanza.
Istruttoria amministrativa:
1. l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla miglior offerta, alla quale possono partecipare solo imprese che:
siano iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6 del decreto-legge n. 189/2016 (n.d.r. in alternativa nel caso di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 riconducibile all'avvio dei lavori antecedente la presentazione della domanda di contributo, documento pdf rilasciato dalla procedura digitale a seguito dell'avvenuta richiesta di iscrizione riportante il numero identificativo; resta fermo quanto previsto dallo stesso articolo, ovvero, che abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In caso di rinnovo e successive modificazioni a condizione che nell'ambito della procedura digitale risulti la dicitura «in rinnovo»;
non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come da attestato del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
siano in possesso, per lavori di importo superiori ai 150.000 euro, o di eventuale importo maggiore stabilito dalla norma speciale, della qualificazione SOA ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
2. documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta (Computo metrico estimativo a base di gara, inviti, offerte ecc.);
3. contratto d'appalto tra il committente e l'impresa esecutrice dei lavori dal quale risulti:
qualora ricorra il caso, la volonta' espressa da parte dell'impresa affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali nel limite del 30% del costo ammissibile a contributo, previa autorizzazione del committente da rendersi per iscritto nel contratto;
indicazione delle imprese subappaltatrici regolarmente iscritte all'Anagrafe antimafia, l'importo dei lavori in subappalto;
inserimento disposizione controllo flussi finanziari;
4. dichiarazione autocertificativa del progettista e del il direttore dei lavori, attestante l'assenza di rapporti non episodici con le imprese, anche sub appaltatrici, invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dell'appalto, nonche' con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse, nonche' con l'amministratore di condominio;
5. dichiarazione autocertificativa del richiedente relativa alla detraibilita' o meno dell'IVA; qualora per gli interventi e per le spese tecniche sia prevista l'applicazione dell'IVA ridotta, la determinazione dell'IVA complessiva viene effettuata secondo le indicazioni di cui alla normativa vigente.
Istruttoria tecnica:
6. ordinanza di inagibilita';
7. inquadramento territoriale;
8. relazione tecnica con dettagliata descrizione:
delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'immobile;
del danno rilevato con esplicito riferimento alle soglie di danno di cui all'allegato alle ordinanze n. 4/2016 e alle vulnerabilita' di cui all'art. 5 dell'O.C. n. 8/2016 al fine degli interventi necessari alla rimozione dello stato di inagibilita' certificato dall'ordinanza comunale e per ridurre le eventuali vulnerabilita' riscontrate (interventi livello operativo L0);
del livello operativo determinato con esplicito riferimento alle soglie di danno e ai gradi di vulnerabilita' di cui alle tabelle 1 e 3 allegate alle ordinanze n. 13 e n. 19 del 2017 al fine degli interventi necessari alla rimozione dello stato di inagibilita' certificato dall'ordinanza comunale e per ridurre le eventuali vulnerabilita' riscontrate (interventi livello operativo L1 L2 L3 e L4), nei casi in cui non si sia proceduto all'accertamento preliminare di cui all'art. 6-bis dell'ordinanza n. 13 del 2017 o all'art. 6-bis dell'ordinanza n. 19 del 2017;
9. esauriente documentazione fotografica attestante l'effettivo stato di danno con planimetria con indicati i relativi punti di presa fotografica;
10. elaborati grafici (planimetrie, prospetti e sezioni) con riportato nel dettaglio il quadro fessurativo con relativa legenda ed esplicito riferimento alle soglie di danno definite come sopra;
11. elaborati grafici (planimetrie, prospetti e sezioni) adeguatamente quotati, planimetricamente ed altimetricamente nonche' indicanti le destinazioni d'uso relativi allo stato ante e post-operam; in particolare negli elaborati ante operam dovra' essere presente la descrizione dei materiali costituenti gli elementi strutturali dell'edificio e l'individuazione delle carenze strutturali, nei post operam dovranno essere indicati tutti gli interventi da eseguire;
12. documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di opere di efficientamento energetico o di impiego di fonti d'energia rinnovabile, riferiti all'intero edificio, volti alla riduzione delle dispersioni o alla riduzione dei consumi;
13. elaborato grafico planimetrico indicante le superfici utili nette delle singole U.I. e relative pertinenze oggetto di contributo;
14. calcolo del costo convenzionale determinato applicando i parametri indicati negli allegati alle ordinanze n. 8 del 2016, n. 13 e n. 19 del 2017 e ss.mm.ii.;
15. dichiarazione motivata in ordine all'applicazione delle percentuali di incremento al costo convenzionale ai sensi della normativa vigente in materia;
16. computo metrico estimativo suddiviso in categorie d'intervento (indagini e prove, opere provvisionali, strutture, finiture comuni e finiture relative alle singole U.I.);
17. elenco prezzi a giustificazione delle voci sintetiche riportate nel Computo metrico estimativo;
18. analisi dei prezzi, come disciplinato dall'art. 32, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, per le lavorazioni non presenti nel prezzario unico del cratere nonche' nei prezzari vigenti regionali;
19. Quadro tecnico economico riepilogativo (totali per ogni categoria d'intervento, specifica spese tecniche per ogni prestazione professionale);
20. documentazione comprovante la sussistenza del rapporto di pertinenzialita' tra immobile principale e pertinenze esterne (garage, ripostigli, ecc.) inserite nella domanda di contributo ai sensi della normativa vigente;
21. documentazione di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016 e di cui agli articoli 9, 10 e 11 dell'O.C. n. 51/2018 riguardante le crisi simiche del 1997, 1998 e 2009;
22. eventuale PSC e notifica preliminare e relativo computo metrico estimativo dei costi di sicurezza, attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 2

Verifica preliminare di ammissibilita' della domanda

1. Nell'ambito dell'attivita' preliminare di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a verificare la completezza e regolarita' della domanda e della documentazione allegata, nonche' la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi, con le modalita' di cui al presente articolo.
2. Con riferimento alla completezza e regolarita' della richiesta di concessione di contributo (d'ora innanzi «R.C.R.») gli Uffici speciali provvedono a verificare che questa sia presentata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e rechi l'indicazione corretta e completa dei dati richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare:
a) gli estremi dell'ordinanza sindacale di inagibilita' ovvero della scheda AeDES;
b) l'individuazione dei soggetti titolari del diritto di proprieta' sull'unita' strutturale oggetto della R.C.R. nonche', in caso di piu' comproprietari, l'indicazione delle relative quote di proprieta', e, in caso di decesso del soggetto proprietario alla data dell'evento sismico, degli estremi identificativi dell'atto di successione registrato in cui i richiedenti siano individuati quali aventi causa del de cuius;
c) in caso di domanda presentata da usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, indicazione degli estremi dell'atto costitutivo del diritto avente data certa antecedente all'evento sismico;
d) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari, residenti e non, con indicazione degli estremi del contratto di locazione o di comodato registrato in data antecedente all'evento sismico ovvero, in caso di contratto di comodato non registrato, della documentazione ulteriore idonea a dimostrare il possesso dell'immobile alla data dell'evento sismico;
e) l'individuazione dell'unita' strutturale o dell'aggregato edilizio oggetto della R.C.R., effettuata tramite riscontro incrociato degli estremi catastali identificativi risultanti dalla scheda AeDES o dall'ordinanza di inagibilita'.
3. Con riferimento alla completezza e regolarita' della documentazione allegata alla R.C.R., gli Uffici speciali provvedono a verificare che quest'ultima sia corredata da tutti i documenti richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare:
a) la procura speciale al professionista incaricato della progettazione, rilasciata e firmata in originale sulla base del modulo generato dalla piattaforma informatica;
b) in caso di domanda presentata da usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero dai familiari nei casi consentiti dalla legge, la procura speciale per la presentazione della R.C.R. e la successiva attuazione degli interventi di ricostruzione rilasciata dal proprietario dell'immobile ai sensi dell'art. 1703 del codice civile;
c) eventuale documentazione atta a dimostrare la corretta individuazione dell'unita' strutturale o dell'aggregato oggetto della R.C.R., in caso di incongruita' dei dati catastali;
d) documentazione fotografica e rilievo del quadro fessurativo, in allegato alla perizia asseverata redatta dal tecnico incaricato, al fine di dimostrare il nesso di causalita' tra i danni rilevati sull'unita' strutturale o sull'aggregato oggetto della R.C.R. e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
e) nel caso di interventi riguardanti un'unita' strutturale composta da piu' unita' immobiliari in condominio, verbale dell'assemblea straordinaria per i lavori sulle parti comuni e procure e autocertificazioni compilate nelle parti A e B, sulla base dei modelli disponibili sul sito istituzionale del Commissario straordinario e dei vice commissari, per gli interventi previsti sulle parti interne;
f) nel caso di comunione o condominio di fatto, eventuali verbali di assemblea e procure e autocertificazioni compilate nelle parti A e B, sulla base dei modelli disponibili sul sito istituzionale del Commissario straordinario e dei vice commissari, per gli interventi previsti sulle parti comuni;
g) attestazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sulla utilizzabilita' dell'edificio alla data del 24 agosto 2016;
h) attestazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che l'immobile oggetto di R.C.R. non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta comunque interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;
i) dichiarazione del professionista incaricato della progettazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del decreto-legge;
j) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'esistenza o meno, per l'immobile oggetto di R.C.R., di polizza assicurativa per i danni causati dagli eventi sismici stipulata in data antecedente agli eventi stessi;
k) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che l'immobile oggetto di R.C.R. abbia o meno beneficiato di altri contributi pubblici a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
l) contratto di incarico professionale, stipulato fra il richiedente e i professionisti incaricati sulla base dello «Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016» di cui all'allegato C all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017.
4. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 2 e 3, gli Uffici speciali curano in particolare il controllo della regolarita' della sottoscrizione dei documenti e delle dichiarazioni autocertificative che il richiedente deve produrre sulla base delle disposizioni contenute nelle ordinanze commissariali.
5. Con riferimento ai requisiti per l'accesso ai contributi, gli Uffici speciali verificano che dalla R.C.R. e dalla documentazione allegata risulti attestato in capo al richiedente il possesso dei requisiti richiesti dalle ordinanze commissariali, e in particolare:
a) per gli immobili con destinazione abitativa, i requisiti di legittimazione richiesti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 4 del 2016 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 19 del 2017;
b) per gli immobili con destinazione economica, produttiva o commerciale, i requisiti stabiliti dall'allegato 1 all'ordinanza n. 13 del 2017;
c) per tutte le unita' strutturali composte da piu' unita' immobiliari, il rispetto delle maggioranze previste dall'art. 6, comma 11, del decreto-legge nell'assemblea condominiale.
6. Qualora, all'esito delle verifiche di cui al presente articolo, risulti l'incompletezza o l'irregolarita' della R.C.R. o della documentazione allegata, gli Uffici speciali procedono a norma dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 8 del 2016 ovvero dell'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ovvero dell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017.

Art. 3

Attivita' istruttoria del comune

1. Nell'ambito dell'attivita' istruttoria di cui all'art. 6, comma 3-bis, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 2017 ed all'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 2017, i comuni provvedono agli accertamenti di competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio a norma degli articoli 6-bis, 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, fatto salvo quanto previsto dalle predette ordinanze in ordine ai tempi per l'istruttoria sulla compatibilita' edilizia.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il comune provvede a verificare anche, dandone comunicazione all'Ufficio speciale:
a) la necessita' di parere in materia ambientale o paesaggistica e di acquisizione del parere della Conferenza regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge;
b) l'eventuale esistenza di elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a norma dell'art. 10 del decreto-legge;
c) l'eventuale esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilita' di sanatoria nei termini e con le modalita' di cui all'art. 10, commi 7 e 8, dell'ordinanza n. 19 del 2017;
d) la pendenza di domande di sanatoria ancora non definite.
3. Nei casi di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 13 del 2017, nell'ambito dell'attivita' istruttoria di cui al presente articolo il comune provvede anche a verificare la completezza e la regolarita' della documentazione utile per il rilascio del titolo unico ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nonche' il rispetto della disciplina vigente e l'eventuale sussistenza di vincoli per l'esercizio dell'attivita' produttiva.

Art. 4

Attivita' istruttoria dell'Ufficio speciale per la determinazione del contributo

1. Nell'ambito dell'istruttoria di propria competenza intesa a determinare la spettanza e l'entita' del contributo concedibile, all'esito dell'attivita' istruttoria svolta dai comuni a norma del precedente art. 3, gli Uffici speciali procedono con le modalita' di cui al presente articolo ed all'allegato 1 della presente ordinanza.
2. Con riferimento all'istruttoria di tipo tecnico, in relazione agli elementi di cui ai punti da 5 a 21 dell'allegato 1, ai fini delle determinazioni di cui all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 2017 gli Uffici speciali in particolare, tenuto conto della natura, dell'entita' e delle specificita' di ciascun intervento esaminato:
a) verificano che l'immobile sia interessato da ordinanza di inagibilita' emessa a seguito della verifica di agibilita' effettuata con schede AeDES, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilita' sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, e la corrispondenza con la domanda di contributo delle risultanze di detta documentazione;
b) valutano l'effettiva sussistenza delle soglie di danno di cui agli allegati all'ordinanza n. 4 del 2016 e delle vulnerabilita' di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 8 del 2016, ovvero delle soglie di danno e delle vulnerabilita' di cui alle tabelle 1 e 3 allegate alle ordinanze n. 13 e n. 19 del 2017, nei casi in cui non si sia proceduto all'accertamento preliminare di cui all'art. 6-bis dell'ordinanza n. 13 del 2017 o all'art. 6-bis dell'ordinanza n. 19 del 2017;
c) procedono al controllo di almeno un campione delle voci dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico;
d) verificano la completezza del quadro tecnico economico, intesa come presenza di tutti gli importi relativi alle diverse categorie di lavorazione e spese tecniche relative alle varie figure professionali coinvolte;
e) verificano il costo ammissibile a contributo quale minor somma tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale riscontrando la corrispondenza, per almeno il 30% delle superfici utilizzate e per almeno un terzo delle unita' immobiliari interessate;
f) procedono a ripartizione tra le opere strutturali e di finitura riportate nel computo metrico in attuazione delle percentuali stabilite dalla normativa vigente in materia.
3. Ai fini della lettera c) del precedente comma 2, il controllo e' riferito alle voci piu' significative in termini di valore economico e/o a quelle piu' significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione con priorita' per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonche' la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa. La predetta verifica deve comunque riguardare almeno una voce per ognuna delle seguenti macrocategorie, comunque fino alla concorrenza della percentuale di cui alla lettera c) del comma 2: indagini e prove, opere sulle strutture, finiture parti comuni e finiture interne.
4. Con riferimento all'istruttoria di tipo amministrativo, in relazione agli elementi di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato 1, ai fini delle determinazioni di cui all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'art. 13, comma 4-ter, dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 12, comma 4-ter, dell'ordinanza n. 19 del 2017, gli Uffici speciali in particolare verificano:
a) l'avvenuto svolgimento della procedura di selezione dell'impresa esecutrice di cui all'art. 6, comma 13, del decreto-legge;
b) il possesso in capo all'impresa esecutrice dei lavori del requisito dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, l'assenza di violazioni agli obblighi di versamenti contributivi e previdenziali risultanti dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) nonche', per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00 della qualificazione ai sensi dell'art. 88 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;
c) che il contratto d'appalto sia redatto sulla base dello «Schema contratto tipo» di cui all'allegato 2 dell'ordinanza n. 19 del 2017, e in particolare che vi siano inserite le clausole obbligatorie previste dalla vigente normativa.

Art. 5

Attivita' istruttoria dell'Ufficio speciale per la liquidazione del contributo

1. Ai fini della liquidazione del saldo finale del contributo, l'Ufficio speciale procede a verificare la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macrovoci di cui si compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta salva l'approvazione di successive varianti progettuali.
2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo complessivo dell'intervento.
3. Sono fatti salvi in ogni caso i controlli a campione cui la struttura commissariale provvede a norma dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge.

Art. 6

Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1 e' aggiunto infine il seguente comma:
«4-bis. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza da eseguire sugli immobili a destinazione produttiva, qualora gli stessi abbiano a oggetto esclusivamente la porzione di edificio adibita a tale attivita', resta ferma, ai fini dell'accesso ai contributi, la necessita' del possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.»;
b) il comma 6 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«6. Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia attestato un esito indicato come E, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all'art. 1 della presente ordinanza, possono chiederne l'accertamento presentando all'Ufficio speciale per la ricostruzione la comunicazione di avvio dei lavori ai sensi della presente ordinanza. Alla comunicazione, da presentare tramite la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario ovvero a mezzo pec, e' allegata la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ai sensi dell'allegato 1 alla presente ordinanza»;
c) all'art. 2, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 6, l'Ufficio speciale per la ricostruzione procede alla valutazione del livello operativo per l'edificio interessato e ne da' comunicazione al richiedente con le medesime modalita' di cui al comma 6. Qualora la richiesta sia accolta, l'Ufficio speciale contestualmente autorizza la progettazione dell'intervento di riparazione con rafforzamento locale dell'edificio, dando corso all'istruttoria secondo le modalita' e procedure di cui alla presente ordinanza. In caso contrario, informa il richiedente dell'esito negativo della verifica e della necessita' di una variante al progetto depositato che preveda il miglioramento sismico dell'edificio, come disposto dall'ordinanza n. 13 del 2017 ovvero n. 19 del 2017, dichiarando contestualmente l'improcedibilita' del progetto di intervento di riparazione con rafforzamento locale.
6-ter. Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia riportato un esito indicato come B, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e piu' grave, si avvalgono della procedura di cui all'art. 6-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 ovvero all'art. 6-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, depositando la scheda ASeDES e la documentazione necessaria a documentare il livello effettivo del danneggiamento.»;
d) all'art. 5 e' aggiunto in fine il seguente comma:
«3-bis. Per gli interventi sugli immobili adibiti ad attivita' produttive nelle ipotesi di cui al comma 4-bis dell'art. 1, si applicano in ogni caso le cause di decadenza dal contributo di cui all'art. 23 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2017.».

Art. 7

Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Spese tecniche). - 1. Per le finalita' della presente ordinanza, il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES e' determinato con le modalita' di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017, e le spese tecniche sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalita' di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017.»;
b) al comma 3-bis dell'art. 6, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al vice commissario la proposta di improcedibilita' della domanda di contributo.».

Art. 8

Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 19 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Vicende soggettive anteriori alla richiesta di contributo). - 1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa titolare dell'edificio distrutto o danneggiato, cosi' come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica titolare del medesimo edificio verificatasi dopo gli eventi sismici e anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria che sia coniuge o parente o affine fino al quarto grado o persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con l'originario titolare dell'attivita' economica o produttiva e' legittimato a presentare le domande di contributo previste dalla presente ordinanza a condizione che l'impresa originaria possedesse, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilita' stabiliti nell'allegato 1 e che gli stessi requisiti, ad eccezione di quello relativo all'essere l'impresa attiva alla data degli eventi sismici, siano posseduti dall'impresa cessionaria o subentrante alla data di presentazione delle domande.
2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche nel caso di conferimento di attivita' da impresa individuale a societa' semplice e da societa' semplice a impresa individuale, a condizione che all'interno del soggetto subentrante permanga rispettivamente la persona fisica titolare dell'originaria impresa individuale o almeno uno dei soci dell'originaria societa' semplice.»;
b) il comma 2 dell'art. 6-bis e' sostituito dal seguente:
«2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 alla presente ordinanza.»;
c) dopo il comma 3 dell'art. 6-bis e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6-ter, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non puo' comportare la rivalutazione dell'esito di agibilita' risultante dalla scheda AeDES.»;
d) al comma 3 dell'art. 8, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;»;
e) il comma 2 dell'art. 13 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1 ed all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 9, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del comune di cui al comma 3 del medesimo art. 9 ovvero alla scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'Ufficio speciale per la ricostruzione acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e l'eventuale parere della Conferenza regionale, verifica l'ammissibilita' al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.»;
f) al comma 1 dell'art. 17 sono soppresse le parole «con i tempi e le modalita' stabilite dall'art. 16 per gli interventi eseguiti su edifici» e, alla successiva lettera a), le parole «come previsto al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 16»;
g) il comma 3 dell'art. 17 e' sostituito dal seguente:
«3. La richiesta di concessione del contributo e' presentata dal beneficiario con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza. In ogni caso, l'erogazione del contributo e' subordinata alla produzione:
a) di copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;
b) di copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.»;
h) dopo il comma 3 dell'art. 17 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 e' depositata dal beneficiario con le seguenti modalita':
a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 e' allegata alla domanda di contributo ovvero, in alternativa, allegata anche disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento, in occasione della loro presentazione;
b) nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 e' obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo.
3-ter. Nel caso di allegazione disgiunta della documentazione ai diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente comma 3-bis, l'Ufficio speciale procede alla liquidazione del contributo anche per stralci, fino a concorrenza dell'importo determinato a norma dell'art. 5 della presente ordinanza.»;
i) nella tabella 1 dell'allegato 2 il punto 1.1 e' sostituito dal seguente:


Art. 9

Modifiche all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le norme ordinarie.».

Art. 10

Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi altresi' per l'acquisto, nello stesso comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dall'art. 22.»;
b) all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilita' emesse sulla base di schede AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi come definiti dalla tabella 1 allegata alla presente ordinanza, puo' essere chiesta all'Ufficio speciale la verifica dello stato di danno contestualmente alla determinazione del livello operativo con le modalita' di cui all'art. 6-bis della presente ordinanza. In tali casi, l'Ufficio speciale nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico indica anche il livello operativo accertato.»;
b) all'art. 2, il comma 8 e' soppresso;
c) all'art. 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all'art. 6, comma 11, del decreto-legge, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilita' dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonche' le finiture sulle parti di proprieta' esclusiva relative alle unita' immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi.»;
d) il comma 2 dell'art. 6-bis e' sostituito dal seguente:
«2. Alla richiesta di cui al comma 1, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere allegati la scheda AeDES compilata nel rispetto dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e la documentazione necessaria ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilita'» stabiliti nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato 1 alla presente ordinanza.»;
e) dopo il comma 3 dell'art. 6-bis e' inserito il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6-ter, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, la richiesta di cui al presente articolo non puo' comportare la rivalutazione dell'esito di agibilita' risultante dalla scheda AeDES.»;
f) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:
a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro;
b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro;
c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 3.000.000 di euro;
d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.»;
g) al comma 1 dell'art. 9, dopo le parole «per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1» sono aggiunte le parole «e comma 1-bis»;
h) all'art. 11, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La perdita del diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato per le parti comuni dell'edificio.»;
i) il comma 2 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1 ed all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 10, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del comune di cui al comma 4 del medesimo art. 10 ovvero alla scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'Ufficio speciale per la ricostruzione acquisisce l'autorizzazione ai fini sismici prevista dall'art. 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e l'eventuale parere della Conferenza regionale ai sensi del successivo comma 2-bis, verifica l'ammissibilita' al finanziamento dell'intervento, approva il progetto per l'importo ritenuto congruo e provvede a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e il codice CIG dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.»;
j) all'art. 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'unitarieta' dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalita' indicate all'art. 12, comma 4-bis, lettera a).»;
k) al comma 6 dell'art. 15, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contributo e' determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.»;
l) al comma 4 dell'art. 22, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice commissario puo' altresi' autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprieta' della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.»;
m) al comma 5 dell'art. 22, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 4.»;
n) dopo il comma 5 dell'art. 22 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 4, il vice commissario puo' autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato nello stesso comune ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente.
5-ter. L'acquisto di edificio equivalente di cui al comma 5-bis e' ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito della certificazione di idoneita', dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove e' ubicato.
5-quater. Nei casi di cui al comma 5-bis, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza e' pari al minore importo tra:
il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruita' sulla base del valore di mercato e
il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.
5-quinquies. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 5-bis puo' avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 5-quater e' determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.
5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-bis, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 5-quater e 5-quinquies si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonche' per l'atto pubblico di trasferimento della proprieta' e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti l'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa non puo' comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale.»;
o) al comma 1 dell'art. 26 le parole «comma 6» sono sostituite dalle parole «comma 7»;
p) alla tabella 7 dell'allegato 1, in fine, prima della sottotabella 7.1 e' aggiunto il seguente capoverso:
«Nel caso di immobili di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di miglioramento sismico e l'attivita' dell'impresa con conseguenti interferenze fra le predette opere e l'attivita' produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonche' il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, e' riconosciuto un incremento ? massimo del 5% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista»;
q) alla tabella 7 dell'allegato 1, nella sottotabella 7.1, il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
«Al fine di considerare il maggiore onere degli interventi compiuti su edifici posti in siti dove e' maggiore l'azione sismica di progetto, definita dalle norme tecniche a partire dalla "pericolosita' sismica di base" (ag ) del sito in cui ricade l'edificio e dal parametro (S), che tiene conto della categoria di sottosuolo (Ss) e delle condizioni topografiche (St), i costi parametrici sono incrementati con il seguente criterio:

ag * S = 0,25g ? nessun incremento;

0,25g = ag * S = 0,35g ? incremento del 5% per gli interventi miglioramento sismico e del 2% per i casi di ricostruzione totale;

0,35g = ag * S = 0,45g ? incremento del 10% per gli interventi miglioramento sismico e del 4% per i casi di ricostruzione totale;

0,45g = ag * S ? incremento del 15% per gli interventi miglioramento sismico e del 6% per i casi di ricostruzione totale;

dove, come detto, ag e' l'accelerazione orizzontale massima sul sito di riferimento rigido orizzontale ed S e' il coefficiente di amplificazione dell'accelerazione del terreno adottato nella progettazione dell'intervento, sia che esso derivi dall'approccio semplificato delle Norme tecniche per le costruzioni, sia che derivi dall'analisi della risposta sismica locale svolta ad hoc o dall'assunzione diretta degli spettri di risposta elastici prodotti dallo studio di MS3, coerentemente con i criteri generali per l'utilizzo dei risultati degli studi di Microzonazione sismica di livello 3, di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017 come modificati dall'allegato 1 dell'ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018.»;
r) alla tabella 7 dell'allegato 1, nella sottotabella 7.1, al secondo capoverso la parola «preventivamente» e' soppressa.

Art. 11

Modifiche all'ordinanza n. 26 del 29 giugno 2017

1. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 29 giugno 2017, i commi 3 e 4 dell'art. 2 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La quota residua delle risorse relative all'esercizio 2017 e' erogata entro quindici giorni dalla richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione contenente la rendicontazione delle spese sostenute nonche' l'attestazione delle spese di funzionamento di competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese.
4. Le spese di funzionamento relative all'esercizio 2018, ed a valere sulle risorse previste per il medesimo esercizio, sono corrisposte entro il 30 giugno dello stesso anno, a titolo di anticipazione, nella misura del 50% stanziato. La quota residua delle risorse spettanti per la medesima annualita' e' erogata entro la fine dell'esercizio, previa richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione contenente la rendicontazione delle spese sostenute nonche' l'attestazione delle spese di funzionamento di competenza del medesimo esercizio finanziario programmate e non ancora spese.».

Art. 12

Modifiche all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017

1. Nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, al comma 4 dell'art. 1 le parole «proprie della» sono sostituite dalle parole «individuate dalla».

Art. 13

Modifiche all'ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018

1. All'ordinanza del Commissario straordinario n. 48 del 10 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, acquisito il parere della Conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmettono al Commissario straordinario del Governo, per la loro approvazione, i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui alla presente ordinanza. Qualora il progetto sia elaborato dalle regioni, dalle province, dalle unioni di comuni, dalle unioni montane o dai comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene, altresi', trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo anche un parere sulla sua congruita' economica.
2. Il Commissario straordinario del Governo, previa verifica della congruita' economica del progetto esecutivo e della sua conformita' alle coperture di spesa approvate dal Comitato dei garanti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, approva definitivamente il progetto stesso e adotta, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 il decreto di concessione del contributo che, in ogni caso, non puo' superare l'importo determinato dal Comitato dei garanti per ogni singolo intervento. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma precedente, si provvede al trasferimento in favore della contabilita' speciale, intestata dal presidente di regione - vice-commissario, di una somma pari al 30% del contributo riconosciuto. Entro sette giorni dal ricevimento dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario relativa all'avvenuta stipulazione del contratto d'appalto, si provvede al trasferimento di un ulteriore 30% del contributo riconosciuto con il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma. L'importo residuo viene corrisposto entro sette giorni dalla comunicazione del presidente della regione - vice-commissario dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo.»;
b) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Progetti di valore fino a euro 1.000.000). - 1. Per i progetti di interventi di importo fino a euro 1.000.000 le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono integrate dalle disposizioni del presente articolo.
2. Per tutti gli interventi di valore fino a euro 1.000.000, le procedure di affidamento dei lavori si svolgono secondo le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Con riguardo ai progetti di importo inferiore a euro 150.000, l'anticipazione di cui al comma 2 dell'art. 2 e' pari al 50% e trova copertura nelle risorse gia' trasferite alla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016. Tali risorse sono trasferite in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari con apposito provvedimento del Commissario straordinario.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, primo periodo, e commi 3, 4 e 5, in ordine alla approvazione ed esecuzione dei progetti, il residuo 50% delle risorse finanziarie relative a ciascun intervento di cui al comma 3 del presente articolo e' trasferito sulle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari entro sette giorni dalla comunicazione al Commissario straordinario da parte degli stessi vice commissari relativa all'avvenuta emissione del certificato di collaudo.»

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle domande di contributo depositate in data successiva all'entrata in vigore della presente ordinanza, nonche' alle domande di contributo gia' depositate alla data di cui al comma 1, per le quali a tale data non e' ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo.

Art. 15

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.
2. La presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.
Roma, 3 agosto 2018

Il Commissario straordinario: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2018 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1610