MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PROTOCOLLO DI INTESA 4 ottobre 2012
Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri e modalita' di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
I PRESIDENTI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO in qualita' di Commissari delegati, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge n. 74/2012, convertito dalla legge n. 122/2012


Visti gli articoli 107, paragrafo 2, lettera b) e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
Visto il comma 11 dell'art. 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 concernente "Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede tra l'altro che "Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorita' per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, recante "Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra l'altro, e' stato stabilito che:
- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato allo stesso decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari;
- per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorita' comunale;
- con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo stesso decreto;
Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visti i commi 2 e 4 del suddetto art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualita' di Commissari delegati, e coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;
Visto il comma 2 dell'art. 2 del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale stabilisce tra l'altro che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate";
Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che "Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito";
Visti i commi 2, 3 e 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, i quali prevedono rispettivamente che:
- "L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011.
Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.";
- "Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla
documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.";
- "In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»";
Visti, in particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, i quali prevedono rispettivamente che:
- "Al fine di assicurare la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ciascun Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere:
ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma il Commissario delegato puo' tener conto della presenza di piu' abitazioni principali nell'ambito di un unico edificio;
ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni principali, per le riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e riconosciuto;
ai titolari delle attivita' produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto." (comma 3);
- "Il contributo e' erogato nel periodo temporale di quattro anni dal riconoscimento del contributo." (comma 4);
- "Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, adottati ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le erogazioni dei contributi di cui al comma 3." (comma 5);
Visto l'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, rubricato "Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione", il quale prevede tra l'altro che:
"I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." (comma 1);
"In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato." (comma 2);
"Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate."
(comma 3);
"I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo."
(comma 4);
"Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6." (comma 5);
"Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013."
(comma 6);
Visto l'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, il quale prevede che "Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'art. 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta";
Visto l'art. 11 del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che "E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese aventi sede o unita' locali ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'art. 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate";
Ritenuto che per l'attuazione del presente Protocollo i Presidenti delle Regioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la stima, per ciascuna regione, delle diverse tipologie di danni relativi all'edilizia residenziale per categorie di beneficiari e relative alle attivita' produttive, suddivise in danni all'edilizia e danni ai beni strumentali, per fasce di importo, cagionati dai predetti eventi sismici, anche al fine di assicurare che la concessione dei finanziamenti rientra nel limite delle risorse allo scopo finalizzate;
Considerato che, limitatamente alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 a favore dei soggetti titolari di attivita' produttive, gli aiuti in questione saranno erogati solo dopo che la Commissione, con propria comunicazione, avra' riconosciuto che il regime di aiuti in discorso, in quanto diretto ad ovviare a danni recati da calamita' naturali, puo' legittimamente beneficiare della deroga di cui all'art. 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008 di approvazione delle norme tecniche per la costruzione in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, sono individuate, al punto 8.4, le singole categorie di intervento sulle costruzioni esistenti, ivi inclusa quella del rafforzamento locale;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, alla fissazione dei criteri e delle modalita' attuative dello stesso art. 3-bis, anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, fatti salvi, limitatamente alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 a favore dei soggetti titolari di attivita' produttive, gli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Convengono fra loro quanto segue:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente protocollo d'intesa definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, destinati, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 indicato in premessa, ad interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalita' in tutte le componenti fisse e mobili strumentali all'attivita', inclusi impianti e macchinari, secondo le modalita' del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


Art. 2
Riparto delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

1. Al fine di assicurare il rispetto di una diretta proporzionalita' tra danni e risorse accordate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, cosi' come integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini della concessione dei finanziamenti agevolati di cui al suddetto art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, le medesime risorse sono cosi' ripartite:
- 93,50 per cento in favore della Regione Emilia-Romagna;
- 6,10% in favore della Regione Lombardia;
- 0,40% in favore della Regione Veneto.


Art. 3
Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti agevolati

1. I contributi di cui all'art. 1 del presente protocollo d'intesa sono concessi, nei limiti percentuali di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e risultavano adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), sempreche' locate ovvero date in comodato a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli stessi eventi sismici del maggio 2012;
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e classificati con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici stessi, era presente un'unita' immobiliare di cui alle precedenti lettere a), b) o c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero a colui che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari degli impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati e dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che, alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
2. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera b), e' subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, e per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici. La concessione dei finanziamenti agevolati di cui alla lettera c) del precedente comma 1 e' subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla stipula di un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a quattro anni, successivamente all'esecuzione dell'intervento di riparazione o ristrutturazione con miglioramento sismico o ricostruzione.
3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sono concessi per gli immobili ubicati nei territori dei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, cosi' come integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I finanziamenti sono altresi' concessi, alle stesse condizioni, per gli interventi da realizzare o realizzati in edifici di Comuni diversi da quelli di cui al precedente periodo, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici accertata da un comitato tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da ciascun Commissario. I comitati, composti ognuno da due membri scelti dal Commissario e da due membri di designazione statale, operano tutti previa individuazione di comuni criteri oggettivi e uniformi.
4. Qualora all'interno dell'edificio siano presenti unita'immobiliari residenziali e produttive possono essere concessi i
finanziamenti agevolati di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del comma 1. L'importo del finanziamento agevolato concesso ai sensi della lettere a), b) e c) del comma 1 e' diminuito, ove inerisca anche ad interventi strutturali o sulle parti comuni dell'edificio, della quota, rapportata al valore della proprieta' individuale, del contributo o del finanziamento concesso ai sensi della lettera d) dello stesso comma 1.
5. Per i finanziamenti di cui alla lettera c) del comma 1, la percentuale non supera il 50% dei costi di riparazione, con rafforzamento locale, o ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione.
6. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo, o da altri contributi pubblici, la quota complessiva del rimborso assicurativo e del finanziamento agevolato non puo' superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo dell'80% della quota a carico del finanziamento agevolato di cui al presente protocollo d'intesa o di altri contributi pubblici concessi in attuazione del decreto legge n. 74 del 2012.
7. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, individueranno una metodologia di calcolo del contributo basata sul costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezziari regionali e del livello del danno. Per gli impianti e i beni mobili strumentali la metodologia sara' basata sui costi di ripristino o riacquisto di beni con equivalenti caratteristiche tecniche. I contributi saranno puntualmente determinati dalle
strutture comunali o regionali e verificati a campione dalla struttura commissariale ovvero dai sindaci ove delegati.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. Le domande sono altresi' corredate, per i lavori affidati successivamente all'efficacia del presente protocollo, da almeno due offerte acquisite da imprese, al fine di consentire valutazioni comparative, nonche' dalla documentazione prevista nei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni ed in particolare da un'apposita perizia asseverata o giurata ai sensi del comma 1, lettera b), e comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che attesti:
a) il danno subito ed il nesso di causalita' tra il danno e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
b) la natura, la quantificazione e l'idoneita' degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilita' e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma;
c) la conformita' alla vigente regolamentazione urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria e al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617;
d) la congruita' del preventivo di spesa.
10. L'intervento di miglioramento sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio non inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere ammessi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, ulteriori interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.
11. I lavori di riparazione, con rafforzamento locale, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, nonche' i lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unita' immobiliare entro due anni dal termine della fine dei lavori. In caso di interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione il comune puo' autorizzare, in conformita' alla vigente disciplina urbanistica, edilizia ed ambientale, la demolizione e ricostruzione nello stesso o altro sito dell'edificio, fermo restando che il contributo massimo ammissibile e' riferito all'intervento di ripristino o ricostruzione della situazione originaria medesima, secondo quanto previsto e determinato con le relative disposizioni dei Presidenti/Commissari Delegati, nel rispetto delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Ai soli fini dei rapporti convenzionali tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana, i finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata di 15 ovvero 20 ovvero 25 anni tenuto conto dell'ammontare del singolo finanziamento.


Art. 4
Criteri e modalita' specifiche per la concessione dei finanziamenti agevolati a favore di soggetti titolari di attivita' produttive

1. Con il presente articolo sono dettate disposizioni aggiuntive relative alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del presente protocollo d'intesa, ferma restando l'applicazione, per tali finanziamenti agevolati, delle disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti del predetto art. 3.
2. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), sono concessi a favore delle imprese che presentino i seguenti requisiti:
a) rientrare nella definizione di imprese di cui all'art. 1, dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008;
b) avere la sede o unita' locale nei territori delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, cosi' come integrato dall'art. 67-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente protocollo;
c) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e all'Anagrafe regionale delle aziende agricole; per i professionisti, essere in possesso di Partita Iva;
d) essere attive e non essere sottoposte a procedura di fallimento;
e) possedere una situazione di regolarita' contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
g) non rientrare tra coloro che, essendo stati oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiestadall'amministrazione;
h) insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.


Art. 5
Monitoraggio, controllo, rendicontazione

1. Al fine di garantire la disponibilita' di dati affidabili ed esaustivi necessari ad assicurare una corretta gestione e programmazione dell'utilizzo delle risorse di 6.000 milioni di euro di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e di assicurare il monitoraggio sul rispetto della relativa autorizzazione di spesa, nonche' al fine di garantire un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi impiegati, anche in termini di equita' e parita' di trattamento, e di evitare il rischio sovracompensazioni, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto attivano, anche con procedure informatiche condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dalla richiesta del contributo da parte del beneficiario, come definite all'art. 6, procedure di idoneo:
a) monitoraggio finanziario e procedurale, anche al fine del riscontro di appropriate durate dei finanziamenti in funzione di predeterminate ed omogenee fasce di importo;
b) controllo e rendicontazione.
2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concordate nell'ambito del comitato di coordinamento di cui all'art. 6 e si basano, in quanto compatibili, sugli standard di rilevazione previsti dall'art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012.
3. La convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana, prevista dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, definisce modelli operativi e di rendicontazione funzionali all'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, prevedendo tra l'altro che le banche che vi aderiscono forniscono mensilmente a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il numero e l'importo aggregato dei finanziamenti agevolati concessi.


Art. 6
Disposizioni attuative

1. Al fine di assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione del presente protocollo, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato di coordinamento composto da rappresentati del Ministero, di cui uno in funzione di presidente, e da un rappresentante di ciascuna delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare, con funzione consultiva, un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana.
2. Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, in coerenza con la normativa vigente, con il presente protocollo e con le direttive del comitato di cui al comma 1, sono disciplinate le modalita' operative per la presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti agevolati e sono dettate ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro e dell'autorizzazione di spesa di cui ai comma 1 e 6 dello stesso art. 3-bis.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 assicurano inoltre che l'importo aggregato dei provvedimenti di concessione dei contributi in forma di finanziamento agevolato adottati da ciascuna Regione non ecceda la quota delle risorse rispettivamente assegnate ai sensi del precedente art. 2, sulla base della stima dei danni per categorie di beneficiari e fasce di importi. I provvedimenti e le relative stime sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I criteri e le modalita' di cui al presente protocollo si applicano a tutte le richieste di contributo autorizzate successivamente alla sottoscrizione del protocollo. Resta inteso che gli effetti per la finanza pubblica decorrono dal 1° gennaio 2013.
5. Il presente protocollo e' inviato agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza.
Roma, 4 ottobre 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Il Presidente della regione Emilia-Romagna
Errani
Il Presidente della regione Lombardia
Formigoni
Il Presidente della regione Veneto
Zaia