La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione":
premesso:
che sono stati indetti per i giorni 15 e 16 maggio 2011 consultazioni elettorali amministrative e un referendum consultivo
popolare;
visti:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;
e) la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei Consigli comunali e provinciali;
f) lo Statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13, e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;
g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante "Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale", e successive modificazioni;
h) lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante "Legge regionale statutaria", 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di referendum popolare regionale, e 17 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali";
i) rilevato altresi', con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;
consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:
Art. 1
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti), fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011, nonche' a quella per le relative elezioni di allottaggio, fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale Amministrativa e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente. Hanno altresi' luogo nella Regione Autonoma della Sardegna per quanto attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente povvedimento, operano riferimenti ai temi propri del referendum consultivo popolare.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
Art. 2
Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale
1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali e nella Regione Autonoma della Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica e' effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste dagli articoli 4 e 5, nonche' eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in parita' di condizioni tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;
b) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto; gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;
c) sono previsti messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 6 e 7;
d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non e' ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
Art. 3
Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare anche in ambito nazionale si conformano ai criteri di cui al presente articolo. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente provvedimento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di comunicazione politica e' garantito l'accesso ai soggetti politici di seguito elencati, purche' le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del comune rappresentato:
a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia, o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;
b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
f) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Il tempo disponibile e' ripartito per il 50 per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante 50 per cento in modo paritario.
3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici di seguito elencati, purche' questi abbiano presentato candidature negli ambiti territoriali cui le stesse sono riferite:
a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;
c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.
4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile e' ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una meta' in parti uguali tra gli altri soggetti.
5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:
a) i Comitati promotori del quesito referendario, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;
b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;
d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, regionale o provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
8. I soggetti di cui al comma 7, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa il quesito referendario. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuta la rilevanza regionale o provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.
(G.U. n. 80 del 7 aprile 2011