Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. 10 novembre 2005
Modifiche alla deliberazione relativa all'accesso agli atti.
 

IL CONSIGLIO


Vista la legge 11 febbario 1994, n. 109, istitutiva dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i regolamenti sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, approvati nell'adunanza del 16 gennaio 2003
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura»;
Vista la propria deliberazione del 31 agosto 2000, recante Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Autorità, sottratti all'accesso», in particolare l'articolo 5 della medesima deliberazione che, al comma 4, stabilisce che `l'estrazione di copie di documenti è sottoposta al pagamento delle spese relative ai costi di riproduzione mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'Ufficio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, della stessa, che consente alle amministrazioni pubbliche di esigere la compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi resi, ai fini della riduzione del finanziamento a carico del bilancio statale;
Considerata l'entità degli stanziamenti autorizzati per l'anno 2005 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, dalla «tabella C» della predetta legge, che prevede una notevole riduzione rispetto al finanziamento erogato a favore dell'Autorità medesima nell'anno 2004;
Ritenuto opportuno che l'Autorità provveda, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, ad individuare i costi di riproduzione, nonchè i diritti di ricerca e visura relativi alle richieste di accesso ai documenti in proprio possesso;
Ritenuto di quantificare i diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base del costo di due dipendenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (ex livello B1 ed ex livello B3) per trenta minuti di lavoro calcolato in base alla retribuzione totale loda, e che tale importo è aggiornato automaticamente in funzione delle effettive retribuzioni dei dipendenti dell'Autorità, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
Viste le proposte dei competenti Uffici e Servizi dell'Autorità;
Nell'adunanza del 10 novembre 2005;


Delibera:


Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 31 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2000, è sostituito dal seguente:
1. « L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzionifotostatiche formato UNI A3.
2. Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
4. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).
5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina formato UNI A4.
6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
7. è prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali l'Amministrazione -ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile.
8. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a pagina.
9. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, contabilità speciale n. 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n. 241/1990».


Art. 2.
1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono, sulla base della quantificazione esplicitata in premessa, pari a Euro 12,48 per ogni singola richiesta.
2. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.
3. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, contabilità speciale n. 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con causale rimborso accesso - Legge n. 241/1990».


Art. 3.
1. La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.
Roma, 10 novembre 2005
Il presidente: Brigante
alla deliberazione relativa all'accesso agli atti.