Deliberazione del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2014
Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014
 
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 13 giugno 2014
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2012 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare, l'art. 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione di tale emergenza ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e, in particolare, l'art. 2 con il quale lo stato di emergenza di cui ai precedenti provvedimenti e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2014;
Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, cosi' come integrata dall'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4003 del 16 febbraio 2012;
Visto l'articolo 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, con il quale e' stato stabilito, tra l'altro, che al fine di assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla richiamata Conferenza dei servizi decisoria e delle eventuali e successive prescrizioni che fossero pervenute dalle Autorita' competenti, il Commissario delegato istituisse, con apposita decretazione, un Osservatorio di monitoraggio;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2923 del 14 giugno 2012, e successive modifiche, con il quale e' stato istituito il predetto Osservatorio;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014 con cui, tra l'altro, per consentire l'esame e l'approvazione del progetto per il trasferimento del relitto della nave da crociera Costa Concordia presso un porto idoneo, e' stato fissato al 16 giugno 2014 il termine per la Conferenza dei servizi decisoria;
Vista la nota del 3 giugno 2014 con cui il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012, n. 3998 ha convocato per il 9 giugno 2014 la Conferenza dei servizi istruttoria;
Tenuto conto che nel corso della seduta della predetta Conferenza dei servizi istruttoria, le Amministrazioni intervenute hanno unanimemente rappresentato l'esigenza di disporre di un maggiore periodo di tempo per approfondire gli elaborati del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., anche al fine di una compiuta valutazione dei medesimi;
Ravvisata quindi la necessita' di prorogare di dieci giorni il termine del 16 giugno 2014, previsto dall'articolo 1, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, relativo alla Conferenza dei servizi decisoria, per consentire alle Amministrazioni interessate di svolgere i richiesti approfondimenti;
Visto l'articolo 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012, n. 3998;
Considerato che tutti i visti previsti per il completamento dell'istruttoria tecnica inerenti alle competenze ambientali di rilievo nazionale possono ritenersi assorbiti dalle valutazioni compiute dal richiamato Osservatorio attualmente operativo sul progetto di rimozione presentato da Costa Crociere S.p.A.;
Visto il Regolamento (CE)1013/2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti verso altri paesi dell'Unione Europea o esterni all'Unione, nel cui campo di applicazione ricadono anche le navi destinate alla demolizione;
Visti gli articoli 194, comma 6, lettera a), e 196, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuiscono alle Regioni o alle Province delegate le attivita' in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al Regolamento (CE)1013/2006, con particolare riferimento al controllo e al rilascio delle autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere verso paesi dell'Unione Europea o esterni all'Unione che, alla luce degli sviluppi della proposta progettuale in corso di istruttoria, non trovano applicazione nel caso di specie;
Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale l'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto sull'intero territorio nazionale;
Vista la nota del 9 giugno 2014 (protocollo n. 586) con la quale il Presidente dell'Albo nazionale dei Gestori Ambientali precisa che, attualmente, non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per il trasporto dei rifiuti via mare ai quali si applica l'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 265, comma 2, del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attesa di specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto di rifiuti prodotti dalle navi, tali rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo dei trasporti via mare, e che, pertanto, anche alla luce di quanto stabilito con la richiamata delibera dell'11 marzo 2013, per il relitto della motonave Costa Concordia e il suo contenuto le funzioni in materia di controllo e autorizzazione sono attribuite alla competente autorita' marittima;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa e con le modalita' ivi previste, il termine del 16 giugno 2014 previsto dall'articolo 1, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, e' prorogato al 26 giugno 2014.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2014
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi

(G.U. n.138 del 17 giugno 2014)