Direttiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25 gennaio 2007
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Definizione dei criteri generali ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - mobilità lunga
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Con riferimento alla norma indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire criteri generali che dovranno essere osservati nelle fasi procedurali inerenti alla stipula degli accordi governativi ed alla predisposizione dello schema di decreto ministeriale, previste dalla norma medesima e di competenza delle Direzioni in indirizzo. In primo luogo occorre premettere che la funzione primaria della norma é quella di evitare impatti traumatici sull'occupazione derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi, modifica degli assetti societari. In secondo luogo si ricorda che delle complessive 6.000 unità di mobilità lunga, 1.000 sono tassativamente riservate alle imprese in amministrazione straordinaria e 500 alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ciò posto, si forniscono le seguenti direttive. Per le 4.500 unità destinate ai gruppi di imprese o alle imprese in bonis si ritiene indispensabile adottare un criterio selettivo al fine di evitare concessioni di micro-numeri di mobilità lunga che non avrebbero alcun effetto sulle problematiche occupazionali dei gruppi di imprese o delle imprese e che renderebbero la norma priva di effetti reali. In coerenza con la sopra ricordata funzione primaria della norma, si ritiene, altresì, che il criterio selettivo debba fondarsi sull'entità delle ricadute occupazionali che scaturiscono dalla sua applicazione e conseguentemente il criterio stesso debba essere tale da consentire il contenimento dell'impatto traumatico sull'occupazione derivante dai processi aziendali sopra ricordati. é evidente, pertanto, che la dimensione dell'organico non può non assurgere a criterio di priorità nella concessione dei benefici, in quanto la gravità delle ricadute occupazionali dei processi, aziendali sopra indicati é strettamente collegata alle dimensioni occupazionali dei gruppi di imprese o delle imprese. Inoltre, al fine di evitare che l'applicazione della norma in esame diventi un modo surrettizio per superare le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità in vigore dal 1° gennaio 2008, dovrà essere chiarito, prima negli accordi governativi e successivamente nel decreto di concessione, che non possono essere collocati in mobilità lunga dalle imprese beneficiarie i lavoratori che nel periodo di godimento della mobilità ordinaria previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità di cui alla legge n. 335/1995 e successive modifiche. Tale impossibilità é rafforzata anche dalla previsione normativa degli oneri finanziari a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Tale previsione introduce una sorta di «cofinanziamento» che ha anche la funzione di coinvolgere le imprese nei processi di gestione delle eccedenze occupazionali. Per quanto attiene alle 1.000 unità riservate alle imprese sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria ed alle 500 riservate alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate in alcune regioni, analoga rilevanza dovrà essere data, nell'applicazione della norma, alla consistenza dell'organico aziendale. Inoltre, si ritiene che anche per i lavoratori dipendenti da imprese in procedure concorsuali debba adottarsi il criterio che esclude dall'applicazione della norma i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità di cui alla legge n. 335/1995 e successive modifiche nel periodo di godimento della mobilità ordinaria. Purtuttavia si ritiene che non si possa condizionare la concessione delle 1.500 unità di mobilità lunga all'assunzione da parte degli Organi delle procedure di oneri finanziari derivanti dal versamento all'I.N.P.S. delle indennità e dei contributi figurativi per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, rendendo di fatto quasi impossibile l'attribuzione delle 1.500 unità di mobilità lunghe e discriminando in tal modo i dipendenti delle imprese in procedure concorsuali. Pertanto, qualora gli Organi delle procedure ritengano di dover utilizzare le unità di mobilità lunga richieste anche per lavoratori che maturano i requisiti per il citato pensionamento di anzianità nell'arco di fruizione della mobilità ordinaria, dovranno presentare all'atto della stipula dell'accordo governativo di cui al comma 1189 e comunque non oltre il 31 marzo 2007 la dichiarazione dell'Organo di vigilanza relativa all'impossibilità di far gravare sul passivo della procedura i citati oneri finanziari. I licenziamenti finalizzati all'applicazione della presente normativa dovranno essere effettuati dalle imprese, nel limite numerico assegnato, successivamente all'emanazione del decreto di riparto delle unità di mobilità lunga e i lavoratori dovranno essere collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2007. Roma, 25 gennaio 2007 Il Ministro: Damiano
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