Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 1 febbraio 2007
Misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione.
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale
Alle Agenzie
All'ARAN
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Agli Enti pubblici non economici - (tramite i Ministeri vigilanti
Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)
Agli Enti di ricerca (tramite il
Ministero dell'università e della ricerca)
Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'università e della ricerca)
Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (tramite il Ministero dello sviluppo economico)
A tutte le Regioni
Agli Enti locali (art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000)
Alle Aziende del Servizio sanitario nazionale (per il tramite delle regioni)
Alle Sezioni regionali della Corte dei conti
Agli Organi di controllo interno
Ai Nuclei di valutazione
e, p. c.
Alla Conferenza dei presidenti delle regioni
All'ANCI
All'UPI
Alla CRUI


Il legislatore é di recente nuovamente intervenuto in tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose previsioni sulla materia già contenute nell'ordinamento.
Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di tali disposizioni e le finalità che le sottendono, sottolineando, al contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.
Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 della Costituzione), esclusività delle prestazioni dei pubblici dipendenti (art. 98 della Costituzione), obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (art. 54 della Costituzione).
Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.
L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la disciplina relativa alle incompatibilità, al cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti. Tale disciplina conferma i particolari regimi, ivi richiamati, vigenti per quelle categorie di dipendenti il cui rapporto di lavoro é soggetto a norme pubblicistiche ed estende le disposizioni dettate sul tema, dal testo unico degli impiegati civili dello Stato a tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo citato.
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha recentemente integrato l'art. 53, modificando, in particolare, il comma 16 che ora prevede che «il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».
L'obiettivo perseguito é quello di verificare la legittimità e congruità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, anche ai dipendenti pubblici, al fine di giungere ad unarazionalizzazione e verificare i costi.
Il citato art. 53 deve, inoltre, essere letto in stretta connessione con le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia in relazione alla disciplina ivi contenuta sul regime di esclusività, ma anche per gli espliciti rinvii ai commi 123 e 127 dell'art. 1 della legge. In tali commi si dispone, infatti, in tema di pubblicità degli incarichi ad esterni e sui limiti dei compensi da erogare ai dipendenti pubblici per gli incarichi extraistituzionali.
Occorre, inoltre, considerare l'insieme delle disposizioni in tema di presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di lavoro autonomo, indicati dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 223 del 2006, nonché in tema di incarichi dirigenziali ad esterni all'amministrazione, contenute nell'art. 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispetto alle quali le amministrazioni debbono adottare criteri che garantiscano la coerenza delle scelte operate con le proprie esigenze organizzative nonché la loro imparzialità e trasparenza.
La legge n. 127 del 1997, all'art. 17, comma 22, ha esteso la normativa concernente il regime di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, contenuto nell'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, anche al personale di livello dirigenziale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora contenute nell'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
La legge finanziaria per l'anno 2007, nei commi da 587 a 589 dell'articolo unico ha introdotto ulteriori obblighi di pubblicità, per tutte le pubbliche amministrazioni, relativamente alla loro partecipazione a consorzi, a società a parziale o totale partecipazione pubblica, stabilendo delle sanzioni puntuali per la violazione di tali obblighi. Inoltre, il comma 590 ha stabilito che tali disposizioni rivestono, per le regioni, il carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.
Il comma 593 prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, dei compensi e delle retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.
Da quanto premesso deriva che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 debbono verificare i presupposti di legittimità degli incarichi da esse conferiti o conferiti da altri soggetti a propri dipendenti. Le stesse amministrazioni debbono inoltre ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità anche tramite la pubblicazione dei relativi dati sui propri siti istituzionali ed adempiere a tutti i doveri di comunicazione sanciti dalle normative richiamate.
Inoltre le medesime dovranno attivarsi, per il tramite dei propri uffici del personale e con cadenza annuale, ad acquisire le notizie relative alla situazione patrimoniale di tutto il personale dirigente, di cui all'art. 17, comma 22, della legge n. 127 del 1997.
Gli elementi che concorrono a definire la situazione patrimoniale sono indicati nell'art. 2 della legge n. 441 del 1982.
Si ricorda che il personale dirigente é tenuto a fornire le notizie richieste dall'amministrazione: un eventuale rifiuto si configura quale violazione di obblighi di legge e quale lesione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dei dirigenti nella pubblica amministrazione.
Roma, 1° febbraio 2007
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
Registrata alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 157