Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 n. 3779
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile.
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto, in particolare, l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalità, per la ricostruzione e la riparazione degli edifici privati;
Considerato che, allo scopo di favorire l'immediato rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali danneggiate,é necessario disciplinare le modalità di erogazione della contribuzione a carico dello Stato riservando ad ulteriori ordinanze successive la disciplina delle riparazioni delle abitazioni diverse da quella principale;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C),é riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli
elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o
gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di
essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza
ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con
decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della
relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato.
2. I lavori di riparazione, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare né modifiche alla
configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio
originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni
d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed
edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia
intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese
occorrenti per la riparazione,é riconosciuto per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Il contributoé riconosciuto, fino alla copertura dell'80%
delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili
diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di
immobili ad uso non abitativo danneggiati. Il contributo di cui al
presente comma compete per una sola unità immobiliare edé
cumulabile al contributo di cui al comma 3 solo se riguardante
l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.
5. Il contributo per la riparazione delle parti comuni dei condominié riconosciuto all'Amministratore del condominio cheé tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino
almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute.
6. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.


Art. 2.
1. Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Sindaco del Comune del luogo doveé situata l'unità immobiliare da riparare,
una domanda redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo é presentata dall'Amministratore condominale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione
relativi ad un unico immobile composto da piu' unità immobiliari
possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che,
comunque, rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In
deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi
ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del
valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente,
ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere
consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione
riguarda parti comuni di un edificio composto da piu' unità
immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo. L'importo del contributo dovuto al singolo proprietario ai sensi dell'art. 1,é diminuito della quota, determinata in base al valore della proprietà individuale del contributo erogato al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio.
2. La domanda per accedere al contributo deve dichiarare, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l'ubicazione, le
caratteristiche dell'unità immobiliare e i riferimenti catastali, il
numero identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione
della modalità di erogazione del contributo scelta.
3. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con
l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli
interventi di riparazione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i
lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto
all'albo professionale che attesti l'entità del danno subito in
coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, a seguito
degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unità immobiliare sia
situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi
all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, il nesso di
causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché la
natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire
per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui
si interviene, come indicato nell'art. 1, comma 1, nonché la congruità del preventivo di spesa.
4. Nel caso in cui i lavori sono state già effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alla domanda devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta
appaltatrice a cui sono affidati i lavori, fermo restando l'obbligo
della produzione della perizia giurata di cui al comma 3.
5. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1.
6. Il Sindaco del Comune, entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda, determina la spettanza del contributo indicandone
l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone
immediata comunicazione agli interessati. Decorso inutilmente il
predetto termine la domanda di contribuzione si intende positivamente accolta.
7. Il comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di
accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle
relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle
Entrate, utilizzando il modulo approvato con decreto del direttore
della medesima Agenzia.
8. Prima dell'inizio dei lavori, il beneficiario ne dà comunicazione al comune ed al Genio civile della provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
9. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario
del contributo deposita presso l'Ufficio tecnico comunale una
dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente
professionista iscritto all'albo, nel qualeé attestato il rispetto
delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio
originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica. Alla dichiarazione sono, altresì, allegati i documenti di spesa. In caso di interventi sulle parti strutturali andrà depositata al Genio civile la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori e la dichiarazione attestante la rispondenza al progetto depositato.
10. Quando gli interventi di riparazione sono eseguiti in un
condominio o in un edificio comprensivo di piu' unità immobiliari,
la dichiarazione asseverata di cui al comma 7 attesta anche
l'agibilità sismica dell'edificio e l'entità dell'incremento di resistenza locale conseguito con le riparazioni effettuate presso ogni singola unità immobiliare.
11. Nel caso in cui il ripristino della agibilità sismica di un
edificio dipende da interventi riguardanti singole unità immobiliari
e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e
privata incolumità, l'Amministratore del condominio o il
comproprietario invita i condomini a provvedervi. In caso di inerzia
serbata in esito ad un'apposita diffida, l'Amministratore del
condominio o il comproprietario ne danno immediata comunicazione al sindaco del comune, che può agire in sostituzione del condomino ponendo a suo carico le relative spese sostenute.


Art. 3.
1. Il contributoé concesso a fondo perduto anche con le modalità
del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.
2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e noné cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di
riparazione di cui all'art. 1, comma 3é utilizzabile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in 20 quote costanti
relative all'anno in cui la spesaé stata sostenuta ed ai successivi
anni. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 il credito
d'impostaé utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche edé ripartito, a scelta del contribuente, in 5
ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta sul reddito dovuta.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il
credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 i soggettiinteressati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di impostaé commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, comma 1. Il contratto di
finanziamento ha durata ventennale e l'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di riparazione e comunque il limite di 80.000 euro.
6. La garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 3 del
decreto-legge n. 39 del 2009 opera in relazione ai finanziamenti
finalizzati all'esecuzione degli interventi di riparazione di cui
alla presente ordinanza concessi in base a contratti conformi a
contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) .
7. Il finanziamentoé assistito da ipoteca a favore dello Stato
sull'immobile oggetto dell'intervento. L'importo del finanziamento
agevolato affluisce in un conto individuale vincolato, acceso presso
il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono
essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare
pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle
acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione.
8. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento. L'istituto bancario provvede a dare
comunicazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di
finanziamento al sindaco del comune competente ed all'Agenzia delle entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il credito d'impostaé commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e può essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta. Il credito d'impostaé revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante e la durata del finanziamento all'Agenzia delle entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il qualeé stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.


Art. 4.
1. Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei
Comuni rendicontano l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione
dei contributi con cadenza trimestrale. Il sindaco del comune
provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base
dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25%
del contributoé effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione
della conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 7. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I Comuni effettuano controlli a campione, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.


Art. 5.
1. I Comuni devono garantire la piu' ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.


Art. 6.
1. Gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle garanzie reali e delle eventuali garanzie personali, nonché gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto.
L'esclusione prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.


Art. 7.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi