Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012 n 36
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni - modalita' applicative.
 

Alle Regioni
Alle Province Autonome di Trento e Bolzano
Alle Province
Ai Comuni
Alle Comunita' Montane
All'U.P.I.
All'A.N.C.I.
All'U.N.C.E.M.
Agli Enti del Servizio sanitario nazionale
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
Ad Equitalia S.P.A.
Riscossione Sicilia S.P.A.
e, p.c.
Al Dipartimento del Tesoro
Al Dipartimento delle Finanze


1. Premessa
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto (di seguito «D.M. certificazione») disciplina le modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del predetto D.M., la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai titolari dei crediti e' stata fornita la possibilita' di presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo una modalita' ordinaria, descritta nell'art. 3 del D.M. certificazione.
Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata alle funzionalita' che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, e' stato dato avviso mediante comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 del 18 ottobre 2012. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalita' che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sara' data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potra' essere utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalita' di presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione.
Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita'.
Per una efficiente gestione delle attivita' connesse alla tematica della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinaria, si rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura, alcune indicazioni operative per l'attuazione del D.M. certificazione.
Al riguardo, giova ricordare che l'art. 4, comma 2, del D.M. in oggetto prevede che le Regioni, gli Enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano adottare dei sistemi di certificazione telematica diversi da quello messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato. Dell'entrata in esercizio di tali sistemi, che devono essere realizzati in conformita' con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla piattaforma elettronica, deve essere data informazione al medesimo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato, al fine di coordinare le attivita' di monitoraggio e di evitare duplicazioni nel rilascio delle certificazioni.
Successivamente all'emanazione del D.M. certificazione, il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'art. 13-bis ha modificato, fra l'altro, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e l'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della presente circolare:
a) e' stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilita' del credito;
b) con riferimento alle Regioni e ai relativi enti del Servizio sanitario nazionale e' stato circoscritto l'ambito di esclusione dal rilascio delle presenti certificazioni. Pertanto a legislazione vigente:
sono tenute al rilascio delle certificazioni anche le Regioni (ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari;
e' stato modificato il perimetro degli enti esclusi dalla disciplina della certificazione: anziche' le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del Servizio sanitario nazionale, come previsto dalla normativa previgente, non possono rilasciare certificazioni di crediti ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.
Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con nmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 3-bis, comma 7, ha altresi' previsto che possano essere utilizzate, al solo fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonche' per l'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Nella presente circolare, si fa altresi' riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 recante le modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Reubblica 29 settembre 1973, n. 602 (di seguito «D.M. compensazione»).
Va infine ricordato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 (Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni»), ha adeguato il testo del D.M. certificazione alle modifiche alla normativa primaria successivamente intervenute.

2. Definizione dell'ambito di applicazione e rispetto dei vincoli di finanza pubblica
Il D.M. certificazione disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire
liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito,
anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte:
a) delle Regioni e dalle Province Autonome;
b) degli Enti locali.
Con riferimento agli Enti territoriali di cui alle lettere a) e b), l'art. 2, comma 1 specifica che i pagamenti correnti ed in conto capitale conseguenti alla certificazione concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno. Pertanto, il successivo comma 3 dispone che al fine di salvaguardare i vincoli di finanza pubblica, la certificazione puo' essere rilasciata anche senza una data prevista di pagamento. In tal caso la tempistica dei pagamenti avviene in conformita' con gli obiettivi del patto di stabilita' interno e non si applica la compensazione di cui all'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) degli enti del Servizio sanitario nazionale. Per enti del Servizio sanitario nazionale si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. compensazione, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270. L'art. 2, comma 1, del D.M. certificazione specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi di cui al predetto D.M. solo se compatibili con i saldi di finanza pubblica programmati.
Le certificazioni previste dal D.M. certificazione non sono rilasciate:
a) dagli Enti locali commissariati. Piu' precisamente non sono oggetto della certificazione i crediti nei confronti degli Enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) dagli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito, ferma restando comunque la validita' delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
Si precisa che l'ambito applicativo delle disposizioni in parola si riferisce ai soli enti o amministrazioni sopra richiamati, e non anche agli enti strumentali o alle societa' partecipate dagli stessi.
Per quanto attiene all'ambito oggettivo, occorre far riferimento alla natura del credito, cosi' come desumibile dal contratto stipulato; pertanto si ritiene che il D.M. certificazione trovi applicazione in relazione ad ogni credito scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Puo' essere certificato solo l'importo stabilito nel contratto a titolo di corrispettivo, come adeguato, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, secondo gli indici ISTAT. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che sancisce l'obbligo della revisione periodica del prezzo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, e' norma imperativa che si inserisce automaticamente nel contratto in caso di pattuizioni difformi. E' invece da escludersi la certificazione degli interessi moratori, che costituiscono una obbligazione accessoria avente funzione risarcitoria.
Ai sensi del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012 di modifica del D.M. certificazione, il creditore puo' delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attivita' connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta.
Si fa infine presente che le certificazioni rilasciate ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, antecedentemente all'emanazione del D.M. in oggetto, nonche' del D.M. di modifica dello stesso, sono da ritenersi valide e non e' pertanto necessario avviare una nuova procedura di rilascio.
La funzione di accreditamento, da parte delle amministrazioni, sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato e' disponibile all'indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito ed avviene utilizzando, quali chiavi di identificazione, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presenti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, si rammenta che l'accreditamento in IPA e' obbligatorio per tutte le amministrazioni, come previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000 recante le «Regole tecniche per l'adozione del protocollo informatico» e dall'art. 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
Pertanto prima di procedere all'accreditamento sulla piattaforma elettronica si raccomanda a ciascuna amministrazione o ente debitore di verificare, ed eventualmente aggiornare, tutti i dati di propria competenza inseriti nell'archivio IPA, con particolare riferimento alla denominazione, all'indirizzo della sede e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).


3. Procedimento di rilascio della certificazione
L'art. 3 del D.M. certificazione prescrive che gli enti debitori effettuino il riscontro degli atti d'ufficio al fine di certificare che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero per rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilita', anche parziale. Trascorsi trenta giorni senza che l'ente abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilita' del credito, su istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato nomina un commissario ad acta con le procedure di cui al successivo paragrafo


4. La certificazione non puo' essere rilasciata se risultino procedimenti giurisdizionali pendenti per la medesima ragione di credito.
Preliminarmente si ritiene necessario precisare le caratteristiche del credito certificabile.
Il credito e' da considerarsi certo quando e' determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalla legislazione vigente.
Ai fini della certificazione, e' da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili.
Pertanto in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, delle necessarie registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili.
Il requisito della liquidita', soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, e' ugualmente da ricondursi agli elementi del titolo giuridico.
Quanto all'esigibilita', da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni in parola, sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.
Appare opportuno rilevare che le verifiche da effettuarsi a cura delle amministrazioni nella fase di rilascio della certificazione non riguardano anche un'eventuale nuova richiesta del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) alla data del rilascio, in quanto la regolarita' contributiva e' un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidita' ed esigibilita').
In merito ai requisiti della certezza, liquidita' ed esigibilita', giova precisare che essi devono riconoscersi al credito derivante da somministrazioni, forniture o appalti, accertato con sentenza passata in giudicato o a seguito di decreto ingiuntivo non opposto (che acquista autorita' di cosa giudicata in relazione al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., sent. n. 4510 del 1° marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725 del 6 settembre 2007), fermo restando che, anche in tal caso, ai fini del rilascio della certificazione il credito deve essere riconducibile ad un impegno di spesa.
Ovviamente, in presenza di sentenza passata in giudicato o di decreto ingiuntivo non opposto, le amministrazioni debitrici avranno cura di accertare che per il predetto credito non siano in corso procedure esecutive e che, come previsto nell'apposito modello, in sede di presentazione dell'istanza per il rilascio della certificazione il creditore si sia impegnato a non attivarle successivamente.
Si precisa che le procedure di verifica, di seguito richiamate, non sono incluse nell'ambito applicativo della piattaforma per la certificazione dei crediti e devono, pertanto, avvenire secondo modalita' ordinarie.
Con riferimento all'importo da certificare, l'art. 3 del D.M. certificazione prevede al comma 4 che, prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Si ricorda che, indipendentemente dall'esito della verifica, la certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente debitore per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla verifica effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione dovra' darne atto (il modello di certificazione prevede una sezione per indicare il predetto esito).
In questo caso il credito potra' essere ceduto solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'inadempienza fiscale.
Giova ricordare che l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, manifestata dal creditore in una apposita sezione dell'istanza di certificazione, non costituisce un vincolo per il creditore medesimo nella fase di utilizzo. Tale indicazione e' inserita nel modello principalmente a fini di monitoraggio ex ante del fenomeno della compensazione, sia a livello di singolo ente, sia per la finanza pubblica nel suo complesso.
E' opportuno sottolineare che l'unica ipotesi in cui si deve effettuare un'operazione di nettizzazione del credito da certificare e' quella prevista dal comma 6 del medesimo art. 3 riguardante gli eventuali crediti dell'amministrazione o ente debitore diversi da quelli potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. compensazione, ossia da quelli di natura tributaria e contributiva, rivenienti dalle procedure del cosiddetto «accertamento esecutivo» e dell'avviso di addebito di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In tal caso l'importo sara' certificato al netto di tali crediti, in quanto le corrispondenti posizioni di debito/credito tra amministrazione o ente e fornitore devono reciprocamente chiudersi contestualmente al rilascio della certificazione. L'amministrazione o ente, in tale circostanza, provvedera' alle relative annotazioni ulle scritture contabili sia dal lato dell'entrata che della spesa.
Gli enti debitori sono tenuti ad abilitarsi alla piattaforma elettronica o a porsi nelle condizioni di rilasciare certificazioni telematiche entro trenta giorni dall'attivazione dei sistemi elettronici richiamati in precedenza.


4. Indicazioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato circa la nomina dei commissari ad acta
L'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, dispone che in caso di mancato rilascio della certificazione entro il termine previsto venga nominato un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente debitore e che la predetta nomina debba essere effettuata dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.
Pertanto, le disposizioni relative alla nomina del commissario ad acta di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, del D.M. certificazione, riguardanti rispettivamente la certificazione ordinaria e la certificazione mediante piattaforma elettronica, vanno intese nel senso che, decorso inutilmente il termine previsto per il rilascio della certificazione, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento dell'apposita istanza presentata dal creditore, il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, nomina un commissario ad acta, previa verifica sulla piattaforma che la certificazione non sia stata gia' resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.
Con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla piattaforma elettronica e' stata data comunicazione delle procedure da adottare per la nomina del commissario ad acta sulla piattaforma.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, si precisa che la predetta verifica in merito all'avvenuto rilascio della certificazione e' effettuata con specifica richiesta all'amministrazione o all'ente debitore, nella quale sara' indicato il numero identificativo dell'originaria istanza di certificazione.
Qualora il predetto numero identificativo non venga fornito da parte del creditore, non si potra' dare corso alla verifica e, conseguentemente, alla procedura di nomina del commissario ad acta.
L'incarico di commissario ad acta, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, e 6, comma 3, del predetto D.M., deve essere conferito prioritariamente ad un rappresentante dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio o, infine, della Ragioneria territoriale dello Stato. I predetti rappresentanti sono individuati, in ragione della loro carica, nelle figure di vertice di ciascuna amministrazione, che possono delegare un dirigente o funzionario.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, per il conferimento dell'incarico e' utilizzato il modello di cui all'allegato 3 del D.M. certificazione.
Gli eventuali oneri sostenuti dai commissari ad acta sono posti a carico dell'amministrazione o ente debitore. Pertanto, nei casi in cui il commissario ad acta non appartenga ai ruoli dell'amministrazione o ente debitore, il commissario stesso presenta a quest'ultimo apposita istanza di rimborso, allegando tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento di missione dei pubblici dipendenti.
Si precisa che, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, la piattaforma elettronica acquisisce anche le istanze di certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni o enti che non abbiano ottemperato all'obbligo, previsto all'art. 4, comma 2 del D.M. certificazione, di abilitarsi sulla piattaforma. Ne consegue che le predette istanze non saranno processate, salvo che il titolare del credito, trascorsi i termini prescritti, non presenti istanza di nomina di un commissario ad acta.

5. Procedure da seguire con i soggetti cessionari del credito in fase di utilizzo della certificazione da parte del fornitore


A) in caso di cessione al sistema finanziario
Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad un istituto finanziario, si richiama di seguito la procedura prevista dall'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto modificativo in materia di certificazione.
All'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario verifica con un'apposita funzione telematica la validita' della certificazione e svolge nelle modalita' consuete, fuori piattaforma, le opportune attivita' relative all'istruttoria. Ad istruttoria conclusa con esito positivo, l'istituto cessionario notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta cessione del credito (totale o parziale) all'amministrazione debitrice comprensiva degli estremi del nuovo creditore.
Si rammenta che, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.M. certificazione, la comunicazione telematica assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, all'avvio dell'istruttoria per la cessione, l'istituto finanziario cessionario trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validita' di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l'amministrazione o ente debitore comunica, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito.
L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore, contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito, una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione.
Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione.

B) in caso di compensazione
Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi da 2 a 4 dell'art. 4 del D.M. compensazione.
All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla piattaforma, l'agente della riscossione verifica con un'apposita funzione telematica la validita' della certificazione e svolge nelle modalita' consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di competenza. Ad attivita' concluse con esito positivo l'agente della riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o parziale) alla amministrazione debitrice. L'attestazione di avvenuta compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura ordinaria sono gestiti in modalita' telematica.
Limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, l'agente della riscossione trattiene l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validita' di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice e' tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.
In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo e' annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo se la copia della certificazione e' accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

6. Procedura di pagamento del credito certificato
La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione o ente debitore puo' contenere l'indicazione della data prevista di
pagamento (non superiore ai 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione). Per gli enti sottoposti alla disciplina del Patto di stabilita' interno, ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari posti in tale contesto, e' prevista la possibilita' di rilasciare una certificazione senza l'indicazione di una data.
Considerate le diverse modalita' applicative del Patto di stabilita' interno, tale facolta' e' concessa, per le Regioni, con riferimento sia ai pagamenti correnti che in conto capitale, per gli Enti locali con riferimento ai soli pagamenti in conto capitale. Tale facolta' non e' invece concessa agli enti non sottoposti al Patto di Stabilita' interno, ossia ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti (1.000 abitanti a decorrere dal 2013), alle comunita' montane e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
Dal punto di vista operativo si precisa che i pagamenti avvengono:
a) a favore del soggetto cessionario (generalmente un istituto finanziario, vale a dire una banca, una societa' di factoring, ecc.), per i crediti oggetto di cessione;
b) a favore dell'agente della riscossione, per i crediti che hanno formato oggetto di compensazione con somme dovute per tributi (erariali o di enti territoriali) iscritti a ruolo ovvero per contributi assistenziali, per contributi previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali iscritti a ruolo. L'agente della riscossione successivamente provvedera' al versamento all'Ente impositore ovvero all'Ente previdenziale della somma ricevuta, secondo le modalita' ordinariamente previste.
E' opportuno altresi' evidenziare che, in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione entro dodici mesi dal rilascio della certificazione, l'agente della riscossione ne da' comunicazione entro i successivi sessanta giorni ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Si precisa che, per somme iscritte a ruolo, si fa riferimento a importi notificati entro il 30 aprile 2012 relativi a cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come indicato nel D.M. compensazione.
Per i certificati gestiti tramite la piattaforma elettronica i pagamenti in favore dei creditori, dei soggetti cessionari e dell'agente della riscossione devono essere registrati, oltre che sui sistemi contabili correntemente in uso, anche sulla piattaforma stessa, al fine di mantenere aggiornato il valore del credito certificato.
Si segnala, altresi', che eventuali pagamenti diretti da parte dell'amministrazione o ente debitore in favore dei creditori ai quali sia stata gia' rilasciata la certificazione del credito con procedura ordinaria possono essere effettuati solo previa restituzione della certificazione stessa (art. 3, comma 8, del D.M. certificazione).
Inoltre, poiche' nel caso in cui il credito certificato sia ceduto o compensato il creditore cessionario subentra nel diritto al creditore originario, prima di procedere al pagamento e' opportuno verificare quale sia l'effettivo beneficiario dell'operazione. A tale scopo, sulla piattaforma elettronica sono presenti apposite funzionalita' per rendere agevole la ricerca delle certificazioni rilasciate a partire dalle informazioni relative al credito originario (ad esempio, gli estremi della fattura).
Le operazioni di cessione, di compensazione o di anticipazione non comportano alcuna particolare contabilizzazione nel bilancio dell'ente debitore. Si procede normalmente alla registrazione contabile del pagamento nel momento in cui si e' provveduto all'erogazione della somma spettante al creditore subentrato (banca, agente della riscossione, ecc.). L'imputazione e' operata sul capitolo di spesa originariamente deputato ad accogliere il pagamento della fornitura ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sul conto previsto e, per l'eventuale pagamento di interessi di mora o altri oneri, sui pertinenti capitoli o le specifiche voci di spesa. In caso di compensazione, l'incasso del ruolo avviene tramite l'agente della riscossione che provvede al relativo versamento all'ente impositore, con imputazione alle pertinenti voci di entrata.


7. Modalita' per la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
La verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e' effettuata con le modalita' indicate nel D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Si precisa, tuttavia, che la verifica in parola, non essendo preordinata ad un effettivo pagamento, ha natura meramente ricognitiva e non dispiega gli effetti della verifica ordinaria, in particolare l'attivazione della procedura di pignoramento dei crediti di cui all'art. 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
A tal proposito, si segnala che la societa' Equitalia S.p.A. ha gia' predisposto il formato della richiesta di verifica ex art. 48-bis disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata al Servizio Verifica Inadempimenti, consentendo al richiedente di specificare se detta verifica debba effettuarsi a soli fini ricognitivi ai sensi del D.M. in oggetto.
Si segnala che, in caso di cessione del credito, a prescindere dall'esito della verifica nei confronti del cedente, prima di effettuare il pagamento in favore del cessionario, occorre procedere alla verifica, ai sensi del richiamato art. 48-bis, nei confronti di quest'ultimo.
In merito alle modalita' di rappresentazione nei modelli di certificazione degli esiti della verifica in parola si rimanda a quanto specificato nel paragrafo 3 della presente circolare.
8. Modalita' per la comunicazione mensile al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio
L'art. 8 del D.M. certificazione prevede, limitatamente ai procedimenti di certificazione avviati con la procedura ordinaria, che l'amministrazione o l'ente debitore comunichi mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro - il numero e l'ammontare delle certificazioni rilasciate, con separata evidenza di quelle emesse senza data, nonche' l'esito dei relativi crediti, specificando se oggetto di cessione ovvero di anticipazione, se assistita da mandato irrevocabile all'incasso, nonche' quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
La predetta comunicazione deve riguardare anche le certificazioni di debiti dell'amministrazione o dell'ente rilasciate dai commissari ad acta ai sensi dell'art. 5 del D.M. certificazione.
A tal fine si precisa che l'obbligo della comunicazione decorre dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra' i dati relativi alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da inviarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia' oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto separato per ciascun mese. Le predette comunicazioni devono essere effettuate anche qualora l'amministrazione o ente abbia gia' provveduto in precedenza a inviare in altra forma al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative ai mesi antecedenti.
La comunicazione avverra' tramite posta elettronica secondo l'allegato modello A.
Al fine di poter verificare l'esaustivita' delle risposte pervenute, la comunicazione dovra' avvenire anche nel caso in cui non siano state rilasciate certificazioni nel mese in oggetto, allegando comunque il modello A.
Alternativamente all'invio del modello A, le amministrazioni o enti potranno inviare le medesime informazioni a livello di singola certificazione, secondo i tracciati indicati nel modello A-bis distinti secondo le fasi di rilascio della certificazione, utilizzo della stessa e pagamento. Nel caso di utilizzo del modello A-bis, dovra' comunque essere compilata la tavola relativa al cronoprogramma mensile dei futuri pagamenti inclusa nel modello A.
L'oggetto del messaggio di posta elettronica che accompagnera' la trasmissione delle comunicazioni deve riportare la dicitura «Monitoraggio certificazioni D.L. n. 185/2008 - Regioni, Enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale».
L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare e' il seguente: monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it e la trasmissione dovra'
essere effettuata utilizzando esclusivamente i modelli resi disponibili sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le istruzioni operative per la compilazione dei vari campi sono riportate in allegato alla presente circolare.
Con l'entrata in esercizio della piattaforma elettronica, i dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione (art. 4, comma 8, del D.M. certificazione) saranno messi a disposizione delle strutture competenti tramite funzione telematica. Pertanto, limitatamente alle tavole 1 e 2, nonche' per le certificazioni rilasciate con modalita' telematica, gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo saranno assolti dalla piattaforma elettronica.
Per le restanti tavole, relativamente ai soli debiti certificati in via ordinaria, fino all'avvenuto pagamento della totalita' degli stessi, restano valide le modalita' di comunicazione sopra descritte.


9. Comunicazioni degli agenti della riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle compensazioni con somme dovute per tributi e contributi previdenziali
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. compensazione, l'agente della riscossione e' tenuto a comunicare all'amministrazione o ente debitore e all'ente impositore l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata entro i successivi cinque giorni lavorativi.
Ai fini del monitoraggio di cui al paragrafo precedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.M. compensazione, l'agente
trasmettera' altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il decimo giorno di ciascun mese, un prospetto nel quale e' riportata l'indicazione delle compensazioni effettuate.
Per ciascuna operazione di compensazione, l'agente della riscossione dovra' fornire le seguenti informazioni: codice identificativo dell'operazione, indicazione dell'agente della riscossione, data del rilascio della certificazione, data della compensazione, ente debitore, ente impositore, tipologia di imposta, codice tributo, ammontare oggetto della compensazione (con separata indicazione del carico del tributo, ossia del ruolo residuo, dell'aggio, degli interessi di mora, delle sanzioni o somme aggiuntive, delle spese per le procedure esecutive).
Considerato che il monitoraggio riguardera', oltre alle avvenute compensazioni, anche le fasi del pagamento e dell'eventuale rimborso al debitore originario (ad esempio in caso di sgravi sopraggiunti successivamente all'avvenuta compensazione), per ogni transazione si indichera' con apposito codice quale fase della singola operazione e' oggetto di comunicazione. Qualora alcune delle informazioni trasmesse in fase di compensazione relativamente ad una data operazione (ad esempio l'ammontare dovuto o i capitoli di bilancio interessati) si modificassero in un momento successivo, di tale modifica sara' dato conto nell'occasione della successiva comunicazione relativa alla medesima operazione (ossia in fase di pagamento o di rimborso) senza necessita' di comunicazioni intermedie.
La piattaforma elettronica prevede l'invio delle notifiche delle compensazioni ammesse dall'agente della riscossione tramite funzione telematica.
Le procedure di monitoraggio secondo le modalita' sopra descritte riguarderanno anche le compensazioni su crediti certificati attraverso la piattaforma elettronica. Le tipologie di crediti certificate nelle due forme saranno rese distinguibili grazie ad appositi codici, attribuiti alla singola operazione.
A tal fine si precisa che tale comunicazione dovra' avvenire, con modalita' da concordarsi tra le parti, a partire dal giorno 10 del mese di dicembre 2012. La prima comunicazione conterra' i dati relative alle certificazioni rilasciate fino al 30 novembre 2012, distinte per mese. Le comunicazioni successive, da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, avranno ad oggetto l'informazione con riferimento al mese precedente; tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le comunicazioni dovute nei mesi precedenti o nel caso si renda necessario rivedere i dati relativi ad un mese gia' oggetto di trasmissione, dovra' essere inviato un prospetto separato per ciascun mese.
Roma, 27 novembre 2012
Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
Allegato - Modello A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato - Modello A-bis
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A

Tavola 1 - Certificazioni rilasciate dall'amministrazione/ente nel mese di ... .
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata
evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale e possono essere tratte dai modelli di certificazione rilasciati dall'amministrazione o ente nel mese oggetto di trasmissione (modelli 2 e 2-bis).
a) N. certificazioni rilasciate: indicare il numero delle certificazioni rilasciate nel mese - b1) di cui emesse senza data:
indicare il numero delle certificazioni rilasciate senza indicazione della data (solo per Regioni e Province Autonome ed Enti locali).
b) Importo complessivo certificato: indicare l'importo delle somme oggetto di certificazione - c1) di cui emesse senza data: indicare l'importo delle certificazioni rilasciate senza indicazione della data (solo per Regioni e Province Autonome ed Enti locali).
c) Importo certificato di competenza dell'esercizio: indicare la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate nell'esercizio in corso.
d) Importo certificato su residui passivi: indicare la quota dell'importo di cui al punto b) relativo a somme impegnate in esercizi precedenti iscritte tra i residui passivi del bilancio.
e) Importo delle inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento emerse in sede di certificazione: indicare l'importo complessivo, desumibile dai modelli 2 e 2-bis, delle inadempienze emerse dalla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Tale importo e' riportato in apposita sezione dei modelli per il rilascio della certificazione.
f) Importo che il creditore ha dichiarato di voler utilizzare in compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare l'importo specificato dal creditore nell'istanza di certificazione e riportato in apposita sezione anche nei modelli utilizzati dall'amministrazione o ente debitore per il rilascio della certificazione.
Tavola 2 - Informazioni sull'utilizzo delle certificazioni da parte ei creditori - Mese di ... .
L'amministrazione o ente debitore, con riferimento ai debiti certificati, ricevera' dai soggetti cessionari (istituti finanziari, agente della riscossione) alcune notifiche relative all'utilizzo che il creditore ha effettuato con riferimento al singolo credito. Cio' avviene certamente nel caso di utilizzo per cessione di credito a
terzi e nel caso di utilizzo ai fini della compensazione con somme iscritte a ruolo. Nel caso in cui il creditore utilizzasse la certificazione per ottenere una anticipazione, l'amministrazione o ente debitore e' informata nel solo caso in cui detta anticipazione sia assistita da mandato irrevocabile all'incasso.
La tavola 2 richiede di fornire le informazioni venute in possesso dell'amministrazione o ente debitore nel mese oggetto di trasmissione. Pertanto le certificazioni di cui alla presente tavola non coincidono necessariamente con quelle di cui alla tavola precedente. Sono infatti quelle sul cui utilizzo si ha avuto informazioni nel mese e possono dunque riguardare certificazioni emesse in periodi precedenti.
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.
a) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula pro soluto
b) Importo delle certificazioni oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica di avvenuto subentro da parte di un istituto finanziario a seguito di cessione con formula pro solvendo
c) Importo delle certificazioni oggetto di anticipazione dal sistema finanziario: indicare l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto notifica da parte di un istituto finanziario della concessione di una anticipazione al creditore assistita da mandato irrevocabile all'incasso
d) Importo delle certificazioni oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi: l'importo delle somme per le quali l'amministrazione o ente ha ricevuto comunicazione da parte dell'agente della riscossione dell'avvenuta compensazione con somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tavola 3 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di ... a valere su somme certificate
La presente tavola richiede informazioni sugli avvenuti pagamenti effettuati nel mese oggetto di trasmissione a valere su somme precedentemente certificate, distinguendo il beneficiario dei predetti pagamenti.
Le informazioni richieste devono essere prodotte con separata evidenza delle spese correnti e di quelle in conto capitale.
a) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario: indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito di cessione con formula pro soluto
b) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario: indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari subentrati al creditore originario a seguito di cessione con formula pro solvendo
c) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario: indicare le somme pagate nel mese agli istituti finanziari a seguito di anticipazione al creditore assistita da mandato irrevocabile all'incasso
d) Pagamenti diretti effettuati al creditore originario:
indicare i pagamenti effettuati nel mese direttamente al creditore originario. Si rammenta che tali pagamenti possono avvenire solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata
e) Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi: indicare le somme pagate nel mese all'agente della riscossione.
Tavola 4 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi sulla base della data indicata in certificazione
Le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti debitori prevedono l'indicazione della prevista data di pagamento, che deve essere in ogni caso non successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione, oppure, in caso di incompatibilita' con i vincoli del Patto di stabilita' interno, la mancata indicazione di una data. Sulla base di tale informazione, le amministrazioni o enti debitori sono tenuti a compilare un cronoprogramma dei pagamenti previsti nei successivi dodici mesi, indicando separatamente la spesa corrente da quella in conto capitale. L'ammontare indicato deve contenere, oltre alle previsioni basate sulle certificazioni emesse con data, anche gli importi che si prevede di pagare nei successivi 12 mesi a valere su quelle emesse senza data.


Allegato
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO A-BIS

L'allegato A-bis e' alternativo al modello A (l'amministrazione o ente puo' decidere di trasmettere l'uno o l'altro) e riproduce le informazioni richieste con lo stesso, richiedendole non piu' a livello aggregato ma per singola certificazione. I prospetti conterranno pertanto tante righe quante sono le certificazioni oggetto di comunicazione.
In ogni prospetto e' richiesta l'indicazione del numero identificativo della singola certificazione, assegnato al momento del rilascio, insieme alla data di rilascio e alla data di pagamento, se indicata nella certificazione (in caso di certificazione emessa senza data, il relativo campo deve essere lasciato vuoto).
Devono essere compilati tre prospetti: uno per le certificazioni rilasciate nel mese, uno per le informazioni di cui l'ente dispone in merito all'utilizzo da parte del creditore e uno per i pagamenti effettuati nel mese.
Oltre a tali prospetti, deve essere compilato un cronoprogramma secondo il modello di cui alla tavola 4 del modello A.
Le istruzioni operative per la compilazione dei singoli campi sono le medesime gia' fornite per il modello A.