Decreto legge 26 aprile 2005, n. 63
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Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare ed ottimizzare l'attività del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1. Sviluppo e coesione territoriale
1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse. 3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto.
Art. 2. Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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