Legge 23 aprile 2009, n. 38
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (G.U. n. 95 del 24 aprile 2009 )
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1.
Modifiche al codice penale


1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il n. 5)é sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5)é inserito il seguente: «5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis (( nei confronti della stessa persona offesa.». ))


Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale


1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, (( secondo periodo, )) le parole:
«all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli
articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma,
e (( 600-quinquies )) del codice penale,»;
(( a-bis) all'articolo 275, comma 3,é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.))
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d)é inserita la
seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo
609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di
violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del
codice penale.».


(( Art. 3.
Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354


1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1é sostituito dai seguenti:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le
misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la
liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e
internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter
della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli
articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni
degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82, e successive modificazioni.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai
detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano
stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi,
purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli
575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma,
600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma
2, del medesimo testo unico, e all'articolo 416 del codice penale,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai
detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al
medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta
collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge.
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine
al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata;
b) al comma 2-bis, le parole: “di cui al comma 1, quarto
periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1-ter”». ))


Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115


1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
4-bisé aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».


Art. 5.
(( (Abrogato) ))


Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio


1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del
territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente,
assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui,
le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del
comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro
per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti
di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo
nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo
1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(( 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato). ))
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini
raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza é limitata
ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».


(( Art. 6-bis.
Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri


1. Nell'anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al
contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità
e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Arma dei
carabinieri può procedere all'immissione in servizio permanente, a
domanda, del personale in servizio di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui
all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle
procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.))


Art. 7.
Modifiche al codice penale


1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,é punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita.
La penaé aumentata se il fattoé commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La penaé aumentata fino alla metà se il fattoé commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delittoé punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querelaé di sei mesi. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fattoé commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto e` connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».


Art. 8.
Ammonimento


1. Fino a quando noné proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,
la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei
confronti dell'autore della condotta. La richiestaé trasmessa senza
ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga
fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confrontié stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale é rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penaleé aumentata se il fattoé commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto é commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.


Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale


1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.».
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bisé sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis,
600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice
penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza
di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite
dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».


Art. 10.
Modifica all'articolo 342-ter del codice civile


1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».


Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori


1. Le forze dell'ordine, i presıdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.
Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.


Art. 12.
Numero verde


1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le pari opportunitaé istituito un numero verde nazionale a
favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore
su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di
cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza
psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate
competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.


(( Art. 12-bis.
Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali


1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia. ))


(( Art. 12-ter.
Categorie dei dati da conservare di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109


1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all'evoluzione
tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle
infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche,
le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109,
relativi ai differenti casi di non risposta in «occupato» o «libero
non risponde» o «non raggiungibile» o «occupato non raggiungibile» o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.
2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.
3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti
fisse o mobile, tenuto conto del processo in atto riguardante gli
interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova
generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1
relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati
alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.))


Art. 13.
Copertura finanziaria


1. (( (Abrogato). ))
2. (( (Abrogato). ))
3. Per le finalità di cui all'articolo 12é autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ))
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 14.
Entrata in vigore


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.