R.D. 25 maggio 1895, n. 350
Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
 

R.D. 25 maggio 1895, n. 350
Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.


1. è approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, per la direzione, per la contabilità e per la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, da avere effetto col 1° luglio prossimo venturo.
2. Il predetto regolamento sostituisce a tutti gli effetti di legge, quello precedente 19 dicembre 1875, n. 2854 (serie 2), il quale perciò rimane abrogato.
Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici


CAPO I - Direzione dei lavori.


Art. 1.
Responsabilità dell'ingegnere capo.


Le opere che per la legge del 20 marzo 1865 allegato F, sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, si eseguiscono sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Capo dell'ufficio, di servizio generale o speciale del Genio civile, da cui le opere stesse dipendono; salvo il caso in cui il Ministero abbia per una determinata opera istituita un'apposita direzione tecnica.


Art. 2.
Ufficiali del Genio civile ai quali può affidarsi la direzione dei lavori.


La direzione dei lavori è affidata secondo la natura e l'importanza dell'opera:
1° all'ingegnere della sezione nella quale si eseguiscono i lavori;
2° ad altro ufficiale che, sulla proposta dell'ingegnere capo potrà essere designato dal Ministero;
3° allo stesso ingegnere capo quando il Ministero gliene abbia dato espressamente l'incarico.


Art. 3.
Responsabilità del personale preposto ai lavori.


Il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo. Gli aiutanti ed assistenti sono responsabili però con lui qualora manchino alle istruzioni ricevute, ed in genere non veglino alla esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che è loro affidata.


Art. 4.
Riunione di attribuzioni.


Le attribuzioni che dal presente regolamento sono distintamente assegnate all'ingegnere capo e al direttore dei lavori, s'intendono riunite nella stessa persona, quando, per determinazione del Ministero, il direttore dei lavori sia lo stesso ingegnere capo dell'ufficio o della direzione speciale da cui l'opera dipende.


CAPO II - Esecuzione dei lavori.
Sezione I - Disposizioni preliminari.


Art. 5.
Operazioni precedenti la consegna.


Prima che si bandiscano gli esperimenti d'asta pubblica o si aprano le licitazioni o trattative private, il Ministero ne informa l'ingegnere capo, il quale dispone che, a cura dell'ufficiale, che dovrà poi assumere la direzione dei lavori si faccia una verificazione del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle cave, alle fornaci ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dell'opera, affinché sia accertato che, all'atto della consegna, non si riscontreranno variazioni nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato o, riscontrandosene alcuna, si abbia tempo a prevenire l'apertura delle aste pubbliche o delle licitazioni, ovvero, quando trattasi di trattativa privata, la stipulazione del contratto, in base al progetto inesatto o non più esatto. In nessun caso si procede all'incanto, o alla licitazione, ovvero, quando si tratti di trattativa privata, alla stipulazione del contratto, finché l'ingegnere capo, in seguito a relazione scritta dell'ufficiale incaricato come sopra, non abbia riferito sul risultato delle verificazioni, e proposti, ove ne sia il caso, i provvedimenti necessari. Quando pur sperimentandosi gli incanti pubblici o le licitazioni private, siavi urgenza,
basterà che la relazione e le proposte dell'ingegnere capo, conseguenti alla verificazione, vengano presentate prima della stipulazione del contratto. Potrà prescindersi del tutto dalla verificazione solamente quando la urgenza sia tale da escludere tanto gli incanti che le licitazioni, ovvero quando sia espressamente dichiarato nel capitolato speciale d'appalto che le condizioni del terreno sono naturalmente mutabili e che per conseguenza l'accertamento di esse dovrà effettuarsi all'atto della consegna.


Art. 6.
Designazione del direttore e del personale di sorveglianza dei lavori.


Avvenuta l'approvazione del contratto o quando il Ministero abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori l'ingegnere capo, designa con un ordine di servizio, l'ufficiale a cui è affidata la direzione dei lavori, il luogo nel quale deve risiedere ed il personale da cui l'ufficiale medesimo deve essere coadiuvato, dandone partecipazione all'Ispettore del compartimento. Salvo i casi di assoluto impedimento l'ufficiale direttore sarà quello che ha proceduto alle operazioni contemplate nel precedente art. 5.


Art. 7.
Istruzioni date dall'ingegnere capo.


Con lo stesso ordine di servizio l'ingegnere capo, tenuto conto della relazione presentatagli sulla verificazione fatta in conformità dell'art. 5, dà le speciali istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della condotta dei lavori ed a fissare l'ordine da seguirsi nella esecuzione di essi, quando questo non sia tassativamente regolato dal contratto. Nello stesso ordine di servizio, o con altro successivo, sentito il direttore dei lavori, l'ingegnere capo stabilisce, secondo l'importanza dell'opera ed il luogo in cui si eseguisce, a quali periodi sia da inviarsi all'ufficio lo stato dei lavori (modello n. 4) e quegli altri documenti che crederà opportuni, affinché egli sia sempre informato dell'andamento e della esecuzione dei lavori stessi, in relazione con le disposizioni del presente regolamento. Le successive disposizioni e istruzioni dell'ingegnere capo al direttore dei lavori, come quelle del direttore all'appaltatore, saranno sempre impartite mediante ordini di servizio.


Art. 8.
Espropriazioni.


Nel caso che occorrano espropriazioni a carico diretto dell'amministrazione, si dovrà, prima delle aste, eseguire sul terreno il tracciamento dei lavori e compilare lo stato parcellare dei terreni espropriandi per poter così promuovere le ulteriori disposizioni, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in modo che, appena approvato il contratto, possa dall'autorità competente essere emanato il relativo decreto di espropriazione o d'occupazione. Quando le espropriazioni siano accollate all'appaltatore, l'ingegnere capo veglierà entro i limiti di sua competenza, affinché non si verifichino ritardi ed impedimenti alla esecuzione dell'opera.


Sezione II - Consegna dei lavori.


Art. 9.
Giorno e termine per la consegna.


Approvato il contratto o quando il Ministero abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori, l'ingegnere capo indica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna. In pari tempo ne dà avviso all'Ispettore del compartimento e se vi è luogo anche alle Amministrazioni pubbliche, che hanno ingerenza o speciale giurisdizione sui locali o sulle aree da occuparsi per la esecuzione dei lavori o da consegnarsi all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'amministrazione avrà a sua scelta il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione d'ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalità di cui al seguente art. 21.


Art. 10.
Processo verbale di consegna.


Il processo verbale di consegna, prescritto all'articolo 338 della legge sui lavori pubblici , indicherà premessa la citazione del contratto, della relativa approvazione e degli ordini di esecuzione: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome, capi saldi, ecc.; b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera, che fossero concessi all'impresa, per la esecuzione dei lavori. Qualora siano a farsi importanti lavori di scogliera od altri analoghi si devono unire al processo verbale di consegna i profili delle cave in numero sufficiente per potere in ogni tempo calcolare approssimativamente il volume totale delle materie estratte; c) i campioni delle varie qualità di lavori o di materiale da impiegare,
designati nel capitolato speciale. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera da impiegarsi, occorra di formare in più luoghi e tempi i relativi accertamenti di stato, questi saranno uniti e faranno parte integrante del processo verbale di consegna. Qualora la consegna si eseguisca agli effetti del 1° capoverso dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici, nel processo verbale si stabilirà altresì quali materiali debba l'appaltatore provvedere, e quali lavori debba immediatamente intraprendere. Il processo verbale sarà fatto in doppio esemplare firmato dall'ufficiale consegnante e dell'appaltatore, e sarà confermato dall'ingegnere capo quando questi non sia il consegnante. Dalla data di esso decorrerà il termine utile assegnato per il compimento delle opere.
Un esemplare dell'atto di consegna sarà mandato al Ministero e l'altro conservato in ufficio per essere unito alla liquidazione finale. Una copia conforme in carta libera, per uso amministrativo, del verbale di consegna sarà trasmessa all'Ispettore del compartimento dall'ingegnere capo, che ne rilascerà altresì una copia conforme in carta da bollo all'impresa, ove questa lo richiegga. Per le opere la cui consegna richiegga molto tempo, quando la natura o l'importanza di esse lo consentono, si potrà stabilire nei capitolati speciali che la consegna possa farsi in più parti, mediante successivi verbali di consegna provvisori, ed in caso di urgenza, l'impresa potrà cominciare i lavori anche parzialmente pei tratti già consegnati. La data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, se altrimenti non sia stato stabilito dal capitolato speciale.


Art. 11.
Differenze riscontrate all'atto della consegna.


Qualora nonostante le disposizioni di cui al precedente art. 5, si riscontrassero all'atto della consegna delle differenze fra le condizioni locali ed il progetto, si sospenderà la consegna salvo il disposto del capoverso successivo, e l'ingegnere capo ne informerà immediatamente il Ministero per mezzo dell'Ispettore del compartimento, indicando: a) l'autore del progetto in base al quale fu disposto l'appalto; b) l'ingegnere che eseguì la verificazione di cui all'art. 5; c) le cause e l'importanza delle differenze ed i provvedimenti da prendere in conformità del successivo art. 20. Si continuerà la consegna solamente quando le differenze riscontrate producano una diminuzione di lavoro, e questa sia inferiore al quinto della somma d'appalto depurata dal ribasso d'asta, ovvero quando la consegna stessa è eseguita d'urgenza, ai termini del primo capoverso dell'art. 337 , della legge sui lavori pubblici. Anche in questo caso però l'ingegnere capo dovrà per mezzo dell'Ispettore del compartimento, dare al Ministero le informazioni sopra indicate. Qualora, pur non riscontrandosi, a giudizio del direttore, delle differenze, l'impresa intenda fare delle riserve, queste debbono essere formulate nel modo indicato nei successivi artt. 54 e 89 e trascritte, al momento della firma, nel processo verbale di consegna, le cui risultanze si avranno altrimenti come definitivamente accertate.
L'Ufficiale consegnante farà precedere la sua firma dalle opportune controsservazioni sul contenuto delle riserve, nell'interesse dell'amministrazione, e sulle riserve stesse, si procederà ai termini del successivo art. 23.


Art. 12.
Consegna di materiali che si trasmettono da una impresa ad un'altra.


Qualora si tratti di fare la consegna ad una impresa che subentri ad un'altra, nel processo verbale si accerterà la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera, e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e le indennità da corrispondersi. In tal caso quest'ultimo dovrà intervenire agli accertamenti speciali e firmare i relativi processi verbali. Se invitato non interviene, oppure se si rifiuta di firmare i processi verbali, e qualora non sia stato diversamente provveduto nel contratto gli accertamenti saranno fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati.


Sezione III - Esecuzione dei lavori appaltati.


Art. 13.
Iniziativa del direttore per la buona esecuzione dei lavori e comunicazioni con l'appaltatore.


Il direttore prenderà la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori a cui è preposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in conformità dei relativi progetti e contratti. Per quei provvedimenti che, a norma del regolamento pel servizio del genio civile, e delle disposizioni del presente regolamento, non sono di sua attribuzione, farà le proposte all'ingegnere capo e ne eseguirà gli ordini. Le comunicazioni agli appaltatori dovranno sempre riportare il visto dell'ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza, nei quali il direttore dei lavori dovrà, nel dare le disposizioni che stimerà necessarie, informarne contemporaneamente l'ingegnere capo. Gli ordini di servizio e le istruzioni speciali devono essere segnate per sunto sul manuale del direttore, di cui al successivo art. 39.
14. Indennizzo e sorveglianza del personale dipendente.
Il direttore darà al personale, che da lui dipende, le debite istruzioni e gli ordini necessari, acciocché i lavori procedano secondo le buone regole d'arte e di amministrazione. Egli invigilerà che il detto personale stia costantemente sui lavori, tenga a giorno le annotazioni sui libretti e sui registri, eseguisca gli ordini e le istruzioni ricevute, e serbi una condotta inappuntabile sotto ogni riguardo.


Art. 15.
Lavori di ordinaria manutenzione.


Trattandosi di imprese d'ordinaria manutenzione, il direttore prima di ordinare l'esecuzione di qualunque riparazione riconoscerà approssimativamente la spesa a cui può dar luogo, e se questa possa sostenersi coi fondi già assegnati; di poi prenderà in proposito gli ordini dall'ingegnere capo. Se l'importo del restauro ecceda i fondi disponibili, oppure sia di tale rilievo da impegnare i fondi assegnati per l'esecuzione di altri restauri pur necessari, l'ingegnere capo sottoporrà la proposta dell'ispettore del compartimento, il quale, ottenuta dal Ministero l'autorizzazione della relativa spesa, disporrà l'esecuzione del restauro. Dovrà fare altrettanto ogni qualvolta si tratti di provviste, che oltrepassino le previsioni del contratto.


Art. 16.
Sospensione e ripresa dei lavori.


Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, su proposta del direttore, chiede all'ispettore del compartimento l'autorizzazione di sospenderli. Ottenuta l'autorizzazione, a cura del direttore e coll'intervento dell'appaltatore, o di un suo legale rappresentante, vien compilato un verbale di sospensione che dovrà per mezzo dell'ispettore del compartimento, essere spedito al Ministero entro tre giorni dalla sua data. Nel verbale saranno indicate le ragioni che hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale o lo firmi con riserve si procederà a sensi dell'art. 89. Anche i verbali di ripresa dei lavori dovranno essere firmati dall'appaltatore ed essere inviati al Ministero nei termini e modi sopradetti. Nei casi in cui qualunque indugio alla sospensione possa tornare di danno agli interessi dell'Amministrazione, l'ingegnere capo potrà disporla sotto la sua responsabilità, informandone telegraficamente l'ispettore del compartimento ed il Ministero, salvo a compilare e trasmettere il verbale nel modo sopra indicato.


Art. 17.
Proroghe.


Le proroghe che fossero richieste dall'appaltatore al compimento dei lavori saranno, a termini delle disposizioni contenute nel capitolato generale, accordate, se ammissibili secondo i casi, dall'ispettore del compartimento o dal Ministero. L'ispettore dovrà sempre informare immediatamente il Ministero delle proroghe da lui concesse.


18. Fondi a disposizione dell'Amministrazione.
Il fondo, che nei progetti d'arte è posto a disposizione dell'Amministrazione, deve essere suddiviso in parti corrispondenti ai diversi bisogni: a) per le espropriazioni; b) per maggiori lavori imprevisti; c) per lavori ad economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto; d) per la direzione locale ed assistenza ai lavori. è sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero per disporre durante i lavori delle somme di cui alle lettere a, b e d, salvo quanto dispone il 2° comma dell'art. 20.


Art. 19.
Lavori in economia contemplati nel contratto.


I lavori che si eseguiscono ad economia mediante giornalieri, mezzi d'opera o materiali forniti, ai termini del suo contratto dall'impresa, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma nella contabilità sono calcolati secondo i prezzi d'elenco per l'importo delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, diminuiti del ribasso d'asta.


Art. 20.
Variazioni ed addizioni al progetto approvato.


Responsabilità del personale che le abbia irregolarmente autorizzate. - Nessuna mutazione di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, od altra variazione o addizione al progetto approvato potrà essere mandata ad effetto se non è stata preventivamente approvata dal Ministero, nel modo prescritto dall'art. 343 della legge sui
lavori pubblici tenendo conto della limitazione di cui nell'art. 344 della legge stessa. Qualora però, per circostanze imprevedute, per le condizioni del terreno in cui si fanno i lavori, o per assicurarne la solidità, si rendesse necessaria ed urgente qualche lieve variazione nelle quantità delle singole categorie di opere dichiarate nel contratto, queste variazioni o addizioni potranno essere autorizzate dall'ingegnere capo, sempre che non alterino le condizioni del contratto, né la sostanza del progetto,
e quando nello stesso tempo sia accertato che la spesa di esse non superi il terzo del fondo assegnato per imprevisti e non ecceda in ogni caso le lire 25.000.000. L'ingegnere capo, informerà immediatamente il Ministero per mezzo dell'ispettore del compartimento, delle variazioni così autorizzate. Impegnato una volta fino al terzo del suo ammontare ed in ogni caso fino al limite di lire 25.000.000, il fondo suaccennato, l'ingegnere capo non avrà più facoltà di ordinare addizioni e variazioni di nessun genere senza l'autorizzazione ministeriale. Nei casi di somma urgenza l'autorizzazione ministeriale potrà essere chiesta ed accordata anche con telegramma; fermo l'obbligo nell'ingegnere capo di seguire la procedura stabilita dal 3° comma dell'art. 70. Il limite del terzo di cui sopra sarà aumentato fino ai tre quinti, se il fondo assegnato per imprevisti non ecceda le lire 5.000.000. Nessuna variazione o addizione potrà essere eseguita dall'appaltatore senza l'ordine scritto dell'ingegnere direttore, nel quale sia citata la intervenuta approvazione superiore, salvo il caso di cui al comma 2° del presente articolo, in cui basterà sia citata l'autorizzazione dell'ingegnere capo. Gli ufficiali del Genio civile sono responsabili nel limite delle proprie attribuzioni, dei danni derivanti all'Amministrazione dalla inosservanza di queste norme generali e di quelle altre che fossero in casi speciali determinate. Essi sono pure responsabili delle eventuali conseguenze che derivino dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione


Art. 21.
Modo di stabilire nuovi prezzi non contemplati nel contratto.


Quando sia necessario eseguire, salvo la regolare approvazione, una specie di lavoro non preveduta, dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli preveduti dal medesimo, i nuovi prezzi dei lavori o materiali che occorra di determinare si valutano: a) ragguagliandoli, se si può, a quelli di lavori consimili compresi nel contratto; b) ovvero, quando sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.


Art. 22.
Approvazione di nuovi prezzi. - Riserve dell'impresa.


I prezzi di cui è parola nel precedente art. 21 saranno discussi tra l'ingegnere direttore e
l'appaltatore, ma dovranno essere approvati dal Ministero, nei modi di legge, sul parere dell'ingegnere capo e dell'ispettore del compartimento, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tali nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi approvati dal Ministero, l'amministrazione ha sempre il diritto d'ingiungergli la esecuzione di lavori o la somministrazione dei materiali sulla base dei detti prezzi, che saranno intanto ammessi nella contabilità ma l'appaltatore potrà, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ingiunzione chiedere che si proceda alla risoluzione della controversia in conformità dei patti contrattuali. Scorso il detto termine senza che l'appaltatore abbia presentato reclamo, i prezzi s'intendono da lui definitivamente accettati.


Art. 23.
Contestazioni tra l'amministrazione e l'appaltatore.


Quando vi abbia contestazione tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, oppure quando questi opponga che le prescrizioni dategli sono contrarie ai patti del contratto, l'ingegnere capo, cui ne sarà riferito, dovrà entro quindici giorni al più tardi, dare le istruzioni necessarie al direttore. La decisione dell'ingegnere capo sarà, mediante ordine di servizio, comunicata all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto, entro otto giorni dalla notificazione dell'ordine di servizio, di ricorrere all'ispettore del compartimento. Quando si tratti di contestazioni la cui risoluzione possa portare un onere a carico dell'amministrazione, l'ispettore del compartimento trasmetterà il reclamo pervenutogli al Ministero, facendo ragionate proposte per appianare le divergenze. Le decisioni definitive del Ministero saranno comunicate con un ordine di servizio all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di darvi esecuzione salvo sempre il diritto di far le sue riserve nel registro di contabilità.
Qualora le contestazioni riguardino fatti, il Direttore redige un processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio dell'imprenditore o del suo legale rappresentante, o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale sarà comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni da presentarsi al direttore nel termine di otto giorni. Ove in questo termine egli non abbia presentato osservazioni, le risultanze del verbale s'intenderanno da lui accettate.
L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmeranno questo processo verbale, che sarà inviato all'ingegnere capo colle eventuali osservazioni dell'appaltatore. La restante procedura sarà regolata con le norme date nel secondo e terzo comma del presente articolo. Di tutte queste contestazioni e dei relativi ordini di servizio si dovrà tener nota nel manuale dell'ingegnere direttore. Il collaudatore emetterà il suo avviso sulle contestazioni nella relazione di collaudo nel modo indicato nei successivi artt. 91 e 100.


Art. 24.
Sinistri alle persone e danni alle proprietà.


Se nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà il direttore compilerà apposita relazione, da mandarsi senza indugio alla prefettura, indicando il fatto e le cause, e proponendo i provvedimenti da adottarsi. Ne sarà pur data immediata comunicazione all'ingegnere capo, all'ispettore del compartimento e per telegramma, anche al Ministero. Queste partecipazioni, relazione e proposte saranno fatte dall'ingegnere capo quando egli si trovi sul luogo.


Art. 25.
Danni in genere.


Nei casi nei quali questi ne dovrà fare denuncia nei termini stabiliti dai capitolati, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena avvenuta la denuncia si procederà, redigendone processo verbale,
ll'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
b) dalle cause dei danni, e se di forza maggiore; c) se vi fu negligenza, e per parte di chi; d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del direttore; e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.


Art. 26.
Rescissione dei contratti per frode.


Ogni qualvolta si verifichi un fatto a carico dell'appaltatore che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'autorità giudiziaria per denuncia di terzi, se ne dovrà riferire, dall'ingegnere capo, per mezzo dell'ispettore del compartimento, al Ministero, affinché esamini se convenga dichiarare la rescissione del contratto ai termini dell'art. 340 della legge sui lavori pubblici.


Art. 27.
Rescissione dei contratti od esecuzione di ufficio per grave negligenza o contravvenzione di patti.

Quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, l'ingegnere capo invierà all'ispettore del compartimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti precisi che stanno a carico dell'appaltatore, avvalorandoli colle copie degli ordini di servizio, e dei processi verbali delle contestazioni, aggiungendo inoltre la estimazione approssimativa dei lavori eseguiti regolarmente da accreditarsi all'appaltatore. Se l'ispettore del compartimento riconosce le necessità di un provvedimento, commette all'ingegnere capo di comunicare la sua relazione all'appaltatore, prefiggendogli un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di venti, per presentare all'ispettore stesso le sue discolpe o dichiarazioni. Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Ministro, sulle proposte dell'ispettore decreta nei modi di legge se vi ha luogo, la rescissione del contratto, oppure, commette all'ispettore del compartimento, di procedere alla esecuzione d'ufficio.


Art. 28.
Gravi irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori.


Qualora i lavori siano in ritardo per negligenza dell'appaltatore, e si riconosca esservi necessità di assicurarne il compimento nel termine prefisso dal contratto, l'ingegnere capo, sulla relazione del direttore, cui sarà annesso lo stato d'avanzamento dei lavori (mod. 9) ne riferirà all'ispettore del compartimento. Questi assegnerà un termine all'appaltatore negligente, che (salvo i casi d'urgenza da indicarsi nella comunicazione) non potrà essere minore di dieci giorni per compiere i lavori in ritardo, e darà pure le prescrizioni che stimerà necessarie per assicurare il compimento dei lavori nel termine prefisso, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio. Il termine decorrerà dal giorno della comunicazione. Di questa intimazione sarà data notizia al Ministero. Scaduto il termine assegnato dall'ispettore del compartimento, il direttore, in contraddittorio coll'appaltatore, od, in sua mancanza,
colla assistenza di due testimoni constaterà se ed in qual modo abbia l'appaltatore adempito alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale. A seconda dei risultati del detto processo verbale, il Ministero, cui ne sarà riferito, ordinerà l'esecuzione di ufficio, provvederà alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e disporrà la presa di possesso, per mezzo dei competenti ufficiali governativi, delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nei cantieri
dell'appaltatore, e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi.


Art. 29.
Inadempimento di contratti fatti per semplice accordo o per cottimo.


Per i contratti stipulati per cottimo dall'ufficiale incaricato dei lavori ad economia (seguente art. 67),
si può prescindere dalla esecuzione di ufficio: ma in caso di inadempimento dei patti, previa un'ingiunzione dello stesso ufficiale, possono tali contratti essere rescissi, mediante una semplice dichiarazione fatta per iscritto dall'ingegnere capo, salvo sempre i diritti e le facoltà riservate all'amministrazione dal contratto.


Sezione IV - Disposizioni speciali relative alla rescissione, alla esecuzione d'ufficio ed allo scioglimento dei contratti.


Art. 30.
Provvedimenti in seguito alla rescissione d'ufficio.


Per le opere di cui fu rescisso il contratto d'appalto, secondo i precedenti articoli 26 e 27, l'ispettore del compartimento sulla relazione dell'ingegnere capo, proporrà al Ministero se sia da stipulare un nuovo contratto all'asta pubblica, a licitazione o a trattativa privata, per tutte o per una parte delle opere, e quali lavori convenga eseguire ad economia. Ministero provvede alla stipulazione dei contratti, li rende esecutori e assegna le somme necessarie per la esecuzione. Nella liquidazione finale dei lavori dell'appalto rescisso, si seguirà il disposto del successivo art. 83.


Art. 31.
Provvedimenti in seguito all'ordinata esecuzione di ufficio.


Presa di possesso dei lavori e riammissione dell'appaltatore. - Nello stesso modo indicato nel precedente articolo, si procederà quando sia stata ordinata l'esecuzione d'ufficio, nei casi preveduti nell'ultima parte dell'art. 27 e nell'art. 28 del presente regolamento. Oltre a ciò nell'uno e nell'altro caso, il direttore dei lavori, col concorso dell'appaltatore o del suo rappresentante e, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. L'appaltatore dovrà porre a disposizione della amministrazione, entro il termine prefisso dall'ingegnere direttore, gli operai dell'impresa. Lo stesso dovrà fare dei magazzini e dei cantieri sotto comminatoria della esecuzione dello sgombro d'ufficio a sue spese. L'appaltatore avrà diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori, ma non potrà opporsi alle disposizioni ed agli ordini degli ingegneri governativi. Per decreto del Ministro dei lavori pubblici, e quando non sia intervenuto un contratto per la esecuzione di ufficio di tutte le opere, l'appaltatore potrà essere rimesso
nell'esercizio del suo contratto, ove dimostri di essere provvisto dei mezzi necessari per condurre a buon fine i lavori. L'appaltatore dovrà però rispettare i contratti parziali che l'amministrazione avesse stipulati.


Art. 32.
Perizie dei lavori da eseguirsi d'ufficio.


Se l'esecuzione d'ufficio deve aver luogo per contratto si compilano due perizie, cioè: l'una dei materiali, utensili e mezzi d'opera di pertinenza dell'appaltatore negligente che possono utilmente impiegarsi nei lavori, e da cedersi al nuovo appaltatore; ed il prezzo di questi materiali non è soggetto a ribasso; l'altra dei lavori da eseguirsi d'ufficio, applicandovi gli stessi prezzi del progetto che servì di base al contratto stipulato coll'appaltatore negligente. Si dovrà aggiungere se ve n'è bisogno, l'elenco dei prezzi che non fossero preveduti nel contratto, e quelli per la manutenzione o per la riforma dei lavori eseguiti dall'appaltatore negligente.


Art. 33.
Capitolati speciali.


I capitolati speciali per l'esecuzione d'ufficio, oltre le condizioni particolari proprie di ciascun caso stabiliranno: a) l'importo del lavoro sui dati del progetto che servì di base al contratto stipulato coll'appaltatore negligente; b) la condizione che il nuovo appaltatore dovrà accettare, al prezzo di perizia, i materiali gli utensili ed i mezzi d'opera presi dall'appaltatore negligente, nello stato in cui si trovano e nell'effettiva quantità che all'atto della consegna gli verranno ceduti; c) e la condizione, finalmente, che l'importo di questi materiali sarà compensato dallo stesso appaltatore
all'amministrazione mediante congrue ritenute sugli acconti di prezzo.


Art. 34.
Fondi per eseguire i lavori d'ufficio.


Per provvedere alle spese dell'esecuzione d'ufficio dei lavori, l'amministrazione potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di ragione dell'appaltatore e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, delle somme ritenute sulle rate del preso già pagate e della cauzione. S'intenderanno comprese nelle spese dei lavori d'ufficio le maggiori indennità di via e le diarie degli incaricati della direzione e sorveglianza dei
lavori ed ogni altra maggiore spesa relativa alla direzione e vigilanza medesima. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio in confronto alle previsioni del contratto, nonché quelle occorse per riparare gli eventuali guasti derivati da difetti di materiali o di esecuzione ai lavori già fatti dall'appaltatore negligente, sono a carico dell'appaltatore medesimo. Per contrario se l'amministrazione avrà ottenuto un risparmio andrà a profitto dello Stato, e l'appaltatore non avrà diritto a parteciparvi in qualsiasi modo.


Art. 35.
Scioglimento del contratto.


Quando l'amministrazione si valga delle facoltà di sciogliere il contratto, a sensi dell'art. 345, della legge sui lavori pubblici, si procederà tosto a riprendere in consegna i lavori e spirato il termine di garanzia fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo. L'amministrazione ha l'obbligo di accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che siano stati ricevuti dal direttore dei lavori prima della partecipazione dello scioglimento del contratto. L'appaltatore dovrà rimuovere i materiali non accettati dalla amministrazione dai magazzini e dai cantieri e mettere questi a disposizione dell'amministrazione medesima nel termine che gli sarà stabilito sotto pena che lo sgombero sia effettuato d'ufficio ed a sue spese.


CAPO III - Contabilità dei lavori.
Sezione I - Scopo e forma della contabilità.


Art. 36.
Oggetto della contabilità.


La contabilità di una opera ha per oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa per l'esecuzione dell'opera.


Art. 37.
Titoli diversi di spese; accertamento e registrazione dei lavori.


Nel costo delle opere si comprendono non solo le spese dei lavori e delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente alla esecuzione; quindi le perizie come le contabilità, devono distinguersi in altrettanti capi, quanti sono i titoli diversi di spesa. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono procedere di pari passo al loro avvenimento, specialmente per le partite la cui verificazione richiegga escavi o demolizioni di opere, onde, colla conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio si trovi sempre in grado: a) di rilasciare prontamente i certificati di
avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti; b) di dare a tempo e con sicurezza le debite disposizioni per l'esecuzione dei rimanenti lavori, entro i limiti delle somme autorizzate; c) di promuovere, senza ritardo, gli opportuni provvedimenti, in caso di deficienza di fondi.


Sezione II - Documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto.


Art. 38.
Elenco dei documenti amministrativi e contabili.


I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il manuale del direttore dei lavori; b) il giornale dei lavori; c) i libretti di misura dei lavori e delle provviste; d) le liste settimanali; e) il registro di contabilità; f) il sommario del registro di contabilità; g) gli stati d'avanzamento dei lavori; h) i certificati per il pagamento delle rate di
acconto; i) il registro dei pagamenti; l) il conto finale. I documenti contabili che debbono essere firmati dall'appaltatore sono i libretti delle misure, il registro di contabilità ed il conto finale, nonché le liste settimanali nei casi previsti dall'art. 51.


Art. 39.
Manuale del direttore dell'opera.


Per ciascuna opera il direttore tiene un manuale (mod. 1) per notarvi quanto interessa l'andamento tecnico ed economico dei lavori, e possa essere necessario a stabilire le circostanze che hanno influito su di essi, ed alle quali si deve aver riguardo nella liquidazione finale. In questo manuale specialmente devono essere notati con numero progressivo, la data della consegna dei lavori, gli ordini di servizio dell'ingegnere capo, le disposizioni dell'ispettore di compartimento e del Ministero, nonché le relazioni indirizzate all'ingegnere capo. E vi devono essere trascritti integralmente gli ordini di servizio dati dal direttore all'appaltatore, e i processi verbali delle contestazioni, delle sospensioni e riprese dei lavori, le modificazioni ed aggiunte ai prezzi e simili, a norma degli artt. 7, 10, 11, 14, 16, 20, 22 e 23 del presente regolamento. Quando avvenga mutamento di direttore, dal manuale deve risultare la regolare consegna dei documenti, dei materiali, e di quanto altro si attiene all'opera.
Questo manuale viene esaminato e firmato dall'ingegnere capo o dall'ispettore di compartimento, ogni qualvolta uno di essi si rechi a visitare l'opera.


Art. 40.
Giornale dei lavori.


Sul luogo dei lavori l'assistente designato dal direttore tiene un giornale (mod. 2), su cui nota in ciascun giorno, od almeno in ogni settimana, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono i lavori, la specie ed il numero degli operai nonché i mezzi d'opera impiegati dall'impresa. Inoltre vi fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori, o che possono influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni, e quelle altre particolarità che possono essere utili. Il direttore, almeno ogni dieci giorni, e se non sta sui lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni su questo giornale, vi aggiunge le osservazioni, le prescrizioni, e le avvertenze che crede opportune, e vi appone, colla data, la sua firma, di seguito immediatamente all'ultima annotazione dell'assistente.


Art. 41.
Eccezioni alle disposizioni precedenti.


Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, come per le contabilità dei lavori ad economia e delle spese in genere che occorrono in caso di piena dei fiumi e torrenti, stanno ferme le prescrizioni del relativo regolamento speciale. Per le opere il cui importo sia minore di lire 50.000.000 l'ingegnere capo può ordinare che vi sia il solo giornale per le registrazioni tanto del direttore quanto dell'assistente. Non occorre manuale e giornale per le opere di semplice mantenimento, e per quelle che non importino lire 6.000.000, salvo che per speciali circostanze l'ingegnere capo non creda di prescrivere l'uno o l'altro.


Art. 42.
Libretti di misura dei lavori e delle provviste.


La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si noteranno sul libretto delle misure, modello n. 3. Nella colonna indicazione dei lavori si enuncierà succintamente: 1° il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta nel contratto; 2° la parte di lavoro eseguita ed il posto. La colonna delle annotazioni conterrà: 1° le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso; 2° le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.


Art. 43.
Altre indicazioni dei libretti.


Trattandosi di lavori che modificano lo stato preesistente delle cose, i profili e piani quotati, che si uniscono a corredo, rappresentano lo stato delle cose prima e dopo del lavoro.


Art. 44.
Lavori e provviste desunte da medie.


Qualora le quantità dei lavori o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, come la ghiaia per manutenzioni stradali, la superficie ed i volumi di figura irregolare e simili, si
specificheranno nel libretto oltre i risultati, anche: 1° i punti ed oggetti sui quali si fecero saggi, scandagli o misure; 2° gli elementi ed il processo sui quali sono basate le medie, seguendo i metodi rigorosi della geometria.


Art. 45.
Lavori e provviste speciali.


Pei lavori e provviste d'una stessa specie da accertarsi a piccole partite alla volta, e continuamente per un certo spazio di tempo, ad esempio, per i massi delle scogliere, le escavazioni, le ferramenta, la ghiaia per la manutenzione delle strade, i combustibili per i fari e simili, il libretto potrà essere sostituito da un registro semplice o a matrice con bollette da staccare e da consegnare secondo i casi al fornitore, o ad altro assistente per la successiva verificazione, od al direttore. Le forme di questi registri speciali, ed il modo di iscrivervi le partite e di classificarle, come le norme da seguirsi per la spedizione, e per il riscontro delle bollette d'accompagnamento, saranno stabiliti da un ordine
di servizio approvato dall'ingegnere capo.


Art. 46.
Notamento dei lavori a corpo.


I lavori a corpo potranno notarsi a libretto per aliquote, in corrispondenza di quanto sarà eseguito ed accertato, indicando partitamente l'aliquota relativa a ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo, come scavi, spianamenti e simili. Ogni notamento richiamerà i precedenti, per guisa da evitare duplicazioni od omissioni. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, ove sia d'uopo, sopra appositi rilievi geometrici.


Art. 47.
Incaricati della misurazione dei lavori.


La tenuta dei libretti di misura è affidata al direttore cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione dei lavori. Può essere attribuita, col consenso dell'ingegnere capo, anche agli ufficili che ne dipendono, sempre però sotto la responsabilità del direttore, il quale deve verificare i lavori, e certificarli sul libretto colla propria firma. Il direttore dovrà aver cura speciale perché i libretti sieno tenuti in corrente col progresso dei lavori, e sieno immediatamente firmati dall'impresa, rimanendo responsabile di ogni trascuranza a queste prescrizioni. L'appaltatore sarà invitato ad intervenire alle misure: potrà pure richiedere all'ufficio di procedervi, e dovrà firmare subito dopo il direttore. In caso di rifiuto da parfe dell'appaltatore, sia all'intervento alle misure, sia alla firma dei libretti, il direttore procederà alle misure alla presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, potranno essere fatti a parte. Questi disegni dovranno essere firmati dall'appaltatore o dai testimoni di cui sopra; saranno considerati come
allegati al libretto nel quale saranno richiamati, e porteranno la data e il numero della pagina del libretto del quale si intenderanno formare parte. Si potranno tenere diversi libretti per categorie diverse di lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.


Art. 48.
Misurazione provvisoria dei lavori.


Qualora l'opera si eseguisca lontano dalla residenza del direttore, o per qualsiasi legittimo impedimento non si possa affidare la misurazione dei lavori ad ufficiali del genio civile od a custodi idraulici, gli assistenti giornalieri incaricati di supplirvi spediscono, periodicamente, secondo gli ordini ricevuti al direttore, oltre allo stato dei lavori, compilato a norma del precedente art. 7 sul modello n. 4, anche uno stato delle misurazioni sopra fogli del modello n. 3, firmati anche dai rappresentanti riconosciuti dell'impresa. Il direttore, nelle sue visite, dovrà attentamente riscontrare i notamenti degli stati, e rettificarli in modo che siano accertate tutte le misurazioni complete anteriori alla visita.
Dopo di che i notamenti saranno trascritti sul libretto.


Art. 49.
Lavori e somministrazioni su fatture.


I lavori e le somministrazioni, che per la loro natura speciale si giustificano mediante fatture, saranno sottoposti alle necessarie verificazioni, per accertare se, per qualità e quantità, corrispondano agli accordi presi ed al fatto. Verificate così le fatture ed all'uopo rettificate, saranno pagate all'appaltatore; ma non potranno essere iscritte nei conti, se prima non sieno state interamente soddisfatte e quietanzate.


Art. 50.
Accertamento delle somministrazioni.


All'accertamento delle somministrazioni diverse, che si eseguiscono dall'appaltatore, sono applicabili le disposizioni dei precedenti artt. 47 e 48.


Art. 51.
Note settimanali delle somministrazioni.


Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore ai termini di contratto, saranno notate dall'assistente incaricato su un libretto di tasca (mod. n. 3) per essere poi inscritte in apposita lista settimanale, secondo i modelli numeri 5 e 6. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali dovranno essere specificati i lavori eseguiti con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Si faranno liste separate da ciascun assistente, che abbia la sorveglianza dei lavori; e queste liste potranno essere distinte secondo la speciale natura delle forniture, quando queste abbiano una certa importanza.


Art. 52.
Forma del registro di contabilità.


I notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni impresa trascritti dai libretti in apposito registro, le cui pagine dovranno essere preventivamente numerate e firmate dall'ingegnere capo e dall'appaltatore. L'iscrizione delle partite, come delle memorie relative alle opere eseguite, deve essere fatta rigorosamente in ordine cronologico. L'ingegnere capo, sulla proposta del direttore, può prescrivere, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavori, come scavazioni, muratura, infissi e simili, purché le iscrizioni si facciano in ciascun foglio con rigoroso
ordine cronologico. Il registro sarà tenuto dal direttore, o, per eccezione, sotto la sua responsabilità, dall'ufficiale da lui designato. I lavori di edifizi e di altre opere d'arte di grande importanza potranno avere uno speciale registro separato.


Art. 53.
Annotazioni delle partite di lavoro nel registro di contabilità.


Notate nel libretto delle misure, sul luogo dell'opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al più presto nel registro di contabilità; segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco che corrisponde ed il prezzo unitario d'appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito, le domande che l'appaltatore crede di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dal successivo art. 54, e le osservazioni del direttore; chiudendo il tutto con la firma delle parti, senza lasciare lacuna di sorta. Lo stesso si praticherà per ogni successiva annotazione di lavori e di somministrazioni. Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma del seguente art. 54.


Art. 54.
Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità.


Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. Sulle domande regolarmente inscritte si procederà nel modo indicato nel precedente art. 23.


Art. 55.
Titoli speciali di spesa.


Per le giornate di operai e di mezzi d'opera sarà portato sul registro il riassunto di ciascuna lista settimanale. Le fatture saranno trascritte in contabilità sotto un capo distinto, e così si praticherà per tutti quei titoli di spesa, i cui prezzi originali restino modificati, per applicazioni di ribassi, di ritenute, di aggi e simili. La trascrizione delle fatture in contabilità si farà per semplice sunto.


Art. 56.
Sommario del registro.


Ciascuna partita sarà riportata in apposito sommario (modello n. 8), classificandola, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia, in altrettante caselle. Ogni casella sarà composta di due colonne: l'una per la quantità, l'altra pei corrispondenti importi; in testa delle quali sarà rispettivamente espresso il titolo del lavoro o del materiale, il numero dell'articolo, l'unità di misura delle quantità ed il prezzo. Le caselle del sommario saranno chiuse, tirandone le somme, ad ogni emissione di certificato di pagamento. Questo sommario non occorre, quando le inserzioni nel registro siano fatte per ordine di articoli di lavori.


Art. 57.
Certificati per pagamento di rate.


Quando per l'ammontare dei lavori si deve fare luogo al pagamento di una rata di acconto ai termini delle condizioni di appalto, l'ingegnere capo rilascierà, nel più breve tempo possibile, sotto la propria responsabilità, apposito certificato, redatto secondo il modello n. 2 annesso al regolamento sul servizio del genio civile approvato con R.D. del 13 dicembre 1894, n. 568. Esso sarà inviato al Ministero, in originale, debitamente bollato, ed in due copie, per l'emissione del mandato.


Art. 58.
Stato di avanzamento dei lavori.


A giustificazione di ogni certificato pel pagamento di rate in acconto, l'ingegnere capo unirà uno stato d'avanzamento dei lavori, redatto dal direttore, giusta il modello n. 9; nel quale saranno riassunti tutti i lavori e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora, ed al quale sarà unita copia degli elenchi dei nuovi prezzi, indicando il decreto che li approvò ai sensi dei precedenti artt. 21 e 22. Lo stato di avanzamento dovrà essere ricavato dal registro di contabilità.
Quando per cause eccezionali, debitamente giustificate e riconosciute dall'ispettore, non siasi potuto firmare in tempo il registro di contabilità, e purché siano in regola e firmati dall'impresa i libretti delle misure, potrà lo stato d'avanzamento essere redatto sotto la responsabilità del direttore, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza dovrà risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.


Art. 59.
Registro dei pagamenti.


Di ogni certificato di pagamento emesso dall'ufficio si terrà nota nel registro dei pagamenti fatti a norma del modello n. 10.


Art. 60.
Impresa d'opere separate.


Per le imprese che comprendono più opere fra loro separate o di categoria diversa, la contabilità comprenderà bensì tutte le opere, ma sarà distinta in altrettanti capi, quante sono le opere medesime; per modo che ciascuna abbia il proprio conto liquido, indipendente da quello delle altre.
Nei certificati di pagamento si serberà la distinzione medesima.


Art. 61.
Imprese annuali estese a più esercizi.


Per le imprese annuali estese a più esercizi collo stesso contratto, alla fine di ciascheduno esercizio si liquideranno i lavori dell'esercizio medesimo, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tante imprese fra loro distinte.


Art. 62.
Certificato di ultimazione di lavori.


Compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio dell'appaltatore, redigerà senza ritardo alcuno, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse norme indicate pel verbale di consegna del precedente art. 10.


Art. 63.
Conto finale dei lavori.


L'ufficiale, che ha la direzione dei lavori, ne compila in seguito, entro quel termine che sarà stabilito nel capitolato speciale, il conto finale, valendosi del modello n. 9 che serve per lo stato di avanzamento dei lavori. Nel trasmettere il conto finale all'ingegnere capo, il direttore unirà i documenti relativi agli stabili occupati per l'opera, e che avrà prodotto l'appaltatore, qualora ne abbia l'obbligo per contratto a termini dell'art. 359 della legge sui lavori pubblici, nonché tutti i documenti in appoggio del conto medesimo. Per le opere d'arte, nelle quali occorsero, durante i lavori, variazioni al tipo approvato, il direttore iscriverà le variazioni stesse sui disegni del progetto, quando sia possibile, o formerà nuovi disegni in iscala e quotati. Il direttore accompagnerà il conto finale con una relazione, in cui saranno indicate le vicende alle quali la esecuzione dell'opera andò soggetta e segnatamente: a) gli atti di consegna e riconsegna dei mezzi d'opera, delle aree e delle cave,
concessi in uso all'impresa; b) le variazioni apportate al progetto approvato; c) i prezzi non compresi nel contratto, determinati durante i lavori, a norma dei precedenti artt. 21 e 22; d) gli ordini e le disposizioni date, e l'esito ottenutone; e) il progressivo andamento e sviluppo dei lavori; f) le sospensioni, le interruzioni ed i ritardi nei lavori, e le loro cause; g) le disgrazie di persone, i danni ed avarie, colle loro cause; h) i processi verbali di verificazione di fatti relativi ai lavori; i) le controversie e le domande presentate dall'appaltatore, colla proposta ragionata dalla risoluzione; l) infine tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, soggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare la collaudazione.


Art. 64.
Reclami dell'appaltatore sul conto finale.


Avuti questi documenti, l'ingegnere capo li esaminerà, e dopo gli opportuni riscontri, sul luogo, li correggerà se occorra. Indi inviterà l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potrà essere maggiore di trenta giorni. L'appaltatore all'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ai termini dei precedenti artt. 53 e 54. Se
l'appaltatore non firmerà il conto finale nel termine sopraindicato, o se lo sottoscriverà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato.


Art. 65.
Relazione dell'ingegnere capo sul conto finale.


Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine prefissogli a norma del precedente
articolo, l'ingegnere capo lo trasmette all'ispettore compartimentale coi seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario di cui al precedente art. 56;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori; d) relazione oi documenti di cui al precedente art. 63; e) domande dell'appaltatore. Tutto ciò sarà da lui accompagnato con una relazione finale, in cui darà il suo parere motivato sulla risoluzione da prendere sulle domande medesime.


CAPO IV - Lavori in economia.
Sezione I - Designazione dei lavori che possono farsi in economia.


Art. 66.
Designazione dei lavori che si possono eseguire in economia.


Si possono eseguire in economia, con le norme stabilite nel precedente regolamento e sotto la immediata responsabilità degli ufficiali del genio civile che ne sono incaricati, i seguenti lavori: a) Per il servizio delle strade che sono a carico dello Stato:
1° le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, danni di guerra e simiglianti, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito;
2° gli esaurimenti d'acque per le fondazioni subacquee dei ponti e di altre opere d'arte, non previsti nei contratti d'appalto, e pei quali non si riesca a concordare i prezzi coll'imprenditore del lavoro principale. b) Per il servizio delle acque pubbliche:
3° lo sgombero degli impedimenti alla navigazione dei fiumi e canali;
4° la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei fiumi, laghi e torrenti, in quanto non sia provveduto dallo speciale regolamento sul servizio di piena; l'apertura delle foci dei fiumi o canali, chiuse da mareggiate o da altri improvvisi accidenti quando siavi pericolo
imminente di disastri. c) Per il servizio delle bonificazioni:
5° il nettamento periodico degli argini e canali di bonifica e l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alvei; la chiusura di piccole rotte negli argini; la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi; le piantagioni e seminagioni; i quali lavori si possono eseguire tutti mediante operai stazionari ed avventizi;
6° il servizio da prestarsi da operai fissi ed avventizi per regolare e sorvegliare il funzionamento delle colmate e per la manovra di cateratte o portelloni;
7° le riparazioni urgenti alle cateratte ed ai manufatti;
8° lo sgombro delle foci degli emissari dei laghi e canali di scolo;
9° le riparazioni urgenti ai meccanismi ed ai macchinari di ogni genere, e le forniture anche urgenti dei materiali e delle provviste di ogni specie per l'esercizio delle idrovore. d) Per il servizio dei porti e fari:
10° i provvedimenti per la sicurezza della entrata ed uscita delle navi dai porti le cui spese sono a carico dello Stato, come i provvedimenti per garantire la permanenza ed evoluzione delle navi nei porti stessi. Fra questi provvedimenti immediati sono compresi i segnalamenti dei punti, che si manifestano pericolosi alla navigazione, e l'illuminazione dei fari e fanali;
11° il soccorso al materiale galleggiante dello Stato in pericolo di naufragio, ed il recupero di esso quando sia naufragato;
12° le riparazioni non differibili dei guasti impreveduti alle macchine, al materiale galleggiante ed agli attrezzi per il servizio marittimo. e) Per il servizio in genere dei lavori pubblici:
13° le assicurazioni, le concatenazioni, e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombramento dei materiali rovinati;
14° i lavori di ogni specie, quando non possono essere differiti, e dopo che siansi infruttuosamente esperimentati gli incanti, oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private. Potranno pure eseguirsi in economia:
15° i lavori di sistemazione nei tronchi montani dei torrenti compresi fra le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria;
16° gli studi ed i rilevamenti per la compilazione dei progetti, le esperienze di qualunque natura, l'acquisto di strumenti, macchine ed altro per queste esperienze;
17° i lavori e le provviste, allorché sia stabilito doversi eseguire in economia a rischio di un appaltatore, in caso di rescissione di contratto, o per assicurare l'esecuzione, dell'opera nel tempo prefisso nel contratto;
18° i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto, e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
19° i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi sulle opere pubbliche.


Sezione II - Esecuzione dei lavori di economia.


Art. 67.
Modo di esecuzione dei lavori.


I lavori ad economia, non previsti in contratti d'appalto, si eseguiscono: a) in amministrazione; b) per cottimi. Nel primo caso l'ufficiale del genio civile che ne ha l'incarico si procura direttamente ed impiega nei lavori gli operai, i materiali, i mezzi d'opera e quanto occorra all'esecuzione e fissa la mercede giornaliera dei lavoratori ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto e degli altri mezzi d'opera, nel momento in cui si accaparrano per la esecuzione dei lavori. Nel secondo caso, stabilisce, sotto la sua responsabilità, accordi con persone di fiducia, tanto per i lavori che per le somministrazioni.


Art. 68.
Autorizzazione della spesa pei lavori in economia.


Fuori del caso previsto al n. 11 dell'art. 66 il Ministero autorizza nei modi di legge le spese pei lavori da eseguirsi in economia: a) in seguito all'approvazione tecnica dell'ispettore del compartimento per le opere la cui spesa non superi le lire 25.000.000; b) sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere importanti spesa maggiore.


Art. 69.
Provvedimenti in casi d'urgenza.
Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori ad economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un processo verbale, in cui, in modo succinto e preciso, siano descritti i guasti avvenuti, e le conseguenze di essi, e sia fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli. Il processo verbale sarà compilato dall'ingegnere capo, e trasmesso con una perizia almeno sommaria delle spese e colla domanda dell'assegnamento dei fondi necessari, all'ispettore del compartimento, il quale, a sua volta, rimetterà tosto tutti gli atti pervenuti gli al Ministero, accompagnandoli, secondo i casi, con la propria approvazione tecnica o col proprio parere.


Art. 70.
Provvedimenti in casi di somma urgenza.


In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sarà compilato dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sarà dall'ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile. L'ingegnere capo, in tal caso, potrà, dandone avviso telegrafico all'ispettore del compartimento, contemporaneamente disporre la immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni. Entro il più breve termine, e non più tardi di dieci giorni dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmetterà direttamente al Ministero il processo verbale d'urgenza e la perizia giustificativa, quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, dandone contemporaneamente partecipazione all'ispettore del compartimento. Se invece l'approvazione tecnica della perizia sia di competenza di questo, l'ingegnere capo invierà gli atti di cui sopra all'ispettore medesimo, il quale entro due giorni dal ricevimento li rimetterà al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.


Art. 71.
Perizia suppletiva per maggiori spese.


Ove durante l'eseguimento dei lavori ad economia, si riconosca insufficiente la somma presunta, dovrà l'ingegnere capo presentare una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione della eccedenza di spesa. In nessun caso poi la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata; e quando risultassero eccedenze sulla medesima, ne saranno solidamente responsabili l'ingegnere capo, autore della proposta ed il direttore dei lavori ad economia, i quali illegalmente ordinarono le maggiori spese.


Art. 72.
Diniego di approvazione dei lavori intrapresi.


Qualora un'opera intrapresa d'urgenza non riportasse la superiore approvazione, si liquideranno le spese incontrate per la parte eseguita, tenendo presente, in caso di cottimo, le norme dell'art. 54 del capitolato generale.


Art. 73.
Fondi per l'esecuzione dei lavori in economia.


L'assegno dei fondi per le spese ad economia viene fatto dal Ministero con mandati di anticipazione, coll'obbligo di rendiconto da prodursi secondo le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Per anticipare i fondi necessari alla esecuzione in economia dei lavori d'ufficio, comprese le spese di direzione e di sorveglianza, l'amministrazione potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera, e delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, come anche delle somme ritenute sulle rate di pagamento e della cauzione.


Art. 74.
Cottimi.


Pei lavori e per le somministrazioni in economia, devesi procurare, per quanto possibile, di stabilire, con persone idonee, cottivi parziali ed anche totali. Le convenzioni per i cottimi devono contenere:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di eseguimento; d) il termine per darli compiuti;
e) il modo di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'amministrazione di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista, oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli manchi ai patti, nel modo indicato dal precedente art. 27.


Sezione III - Contabilità dei lavori in economia.


Art. 75.
Notamento dei lavori eseguiti ad economia.


Il notamento dei lavori in economia si farà:
1° se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto pei lavori eseguiti ad appalto;
2° se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste, e compilate, secondo il precedente art. 51, sui moduli nn. 5 e 6. Le firme per quietanza potranno essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.


Art. 76.
Classificazione dei notamenti.


Il direttore dell'opera, che viene eseguita in economia, tiene un registro secondo il modello n. 7, nel quale inscrive separatamente per ciascun cottimo le risultanze dei libretti in rigoroso ordine
cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti nel capo II. Sopra altro registro, secondo il modello n. 10, scrive: 1° le partite dei fornitori a credito, di mano in mano che vengono accertate le somministrazioni; 2° tutte le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti, e colla indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per modo che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori. Il registro deve in questa parte rispondere alle prescrizioni dell'art. 375, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.


Art. 77.
Conti dei fornitori.


In base alle risultanze del registro si compilano i conti dei fornitori, i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e si liquidano i crediti di quest'ultimi nella forma stabilita per i conti finali delle imprese.


Art. 78.
Pagamenti.


Sulle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, se ne eseguirà il pagamento ai rispettivi creditori valendosi del modello indicato al precedente art. 57. Potranno per altro pagarsi degli acconti tanto sui lavori, quanto sulle somministrazioni, mediante buoni (modello n. 11) indicanti: 1° il nome e cognome dell'operaio fornitore; 2° le qualità delle somministrazioni; 3° la quantità coi relativi fattori. I buoni potranno essere rilasciati dagli assistenti, ma saranno liquidati dal direttore, il quale ne terrà conto per le debite detrazioni nel pagamento di saldo. Tanto dei pagamenti sui certificati e sulle liste, quanto dei pagamenti in acconto sui buoni, si farà annotazione sul registro, di cui al precedente art. 76. Qualora il Ministero lo riconosca opportuno, e quando trattisi di grandi lavori da eseguirsi in economia, si potrà affidare il servizio dei pagamenti ad un agente pagatore colle norme stabilite dallo speciale regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi di acqua, approvato con R.D. del 7 marzo 1895, n. 86.


Art. 79.
Quietanze.


Ogni pagamento dovrà farsi direttamente ai creditori od a chi legalmente li rappresenta. Ciascun riscotente rilascia quietanza, firmandola od apponendovi il segno di croce se illetterati. La quietanza è vidimata da chi eseguisce il pagamento e da due testimoni idonei in caso di riscotenti illetterati.
Nelle occasioni straordinarie che richiedano grandi masse di lavoratori basterà che due testimoni conosciuti attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali basta che le vidimazioni siano poste a piè di ognuna di esse. Se il pagamento di una lista si eseguisce a diverse riprese, la vidimazione si farà ciascuna volta, indicando, il numero d'ordine delle partite pagate.


Art. 80.
Giustificazione di minute spese.


Per le minute spese per le quali è consuetudine di non lasciare quietanza, basterà che il direttore ne presenti la nota debitamente da lui firmata, indicando per ogni titolo di spesa: 1° la condizione del
ricevente e possibilmente il nome e cognome; 2° l'oggetto della spesa; 3° l'importo; 4° la data.


Art. 81.
Rendiconto mensile delle spese.


I rendiconti mensili che devono presentarsi, qualora non sia esaurito il fondo avuto in anticipazione,
devono essere corredati dai certificati sullo avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti, delle fatture e liste debitamente quietanzate, e corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si inscrivono i pagamenti, come al precedente art. 76. Questi rendiconti, conformi al modello n. 12, sono firmati dal direttore dei lavori e confermati dall'ingegnere capo. Qualora a nessuno dei due sia stata fatta l'anticipazione, i rendiconti sono firmati anche dall'ufficiale
responsabile dell'anticipazione. Essi devono trasmettersi dal direttore o dall'agente pagatore all'ingegnere capo entro i primi due giorni di ciascun mese, e dall'ingegnere capo al Ministero entro altri tre giorni.


Art. 82.
Rendiconto finale delle spese.


Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepilogherà tutte le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto deve essere unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, la quale determini i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. L'ingegnere capo deve espressamente confermare, o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. Per i lavori eseguiti a cottimo, si dovrà unire al rendiconto la liquidazione finale, ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione a senso delle disposizioni contenute nel capo VI del presente regolamento. Qualora siano stati acquistati attrezzi, mezzi di opera, materiali, ecc., e ne siano avanzati dopo il compimento dei lavori, si noteranno in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna, col valore approssimativo che essi hanno nello stato in cui si trovano.


Art. 83.
Liquidazione dei lavori eseguiti a rischio di un appaltatore.


Per i lavori eseguiti ad economia a rischio di un appaltatore, la liquidazione finale tanto dei lavori eseguiti in amministrazione, quanto di quelli fatti per cottimo, deve anche contenere la liquidazione del loro importo, secondo le basi del contratto stipulato coll'appaltatore a fine di stabilire ove ne sia il caso, l'indennità spettante all'erario per la maggiore spesa sostenuta.


Art. 84.
Riassunto di rendiconti parziali.


Se una opera eseguita ad economia fu divisa in più sezioni, l'ingegnere capo dovrà compilare un
conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.


CAPO V - Norme generali per la tenuta dei documenti contabili.


Art. 85.
Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri.
Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni,
saranno a fogli riumerati e firmati nel frontespizio dall'ingegnere capo. Per i registri di contabilità saranno anche rigorosamente osservate le prescrizioni dell'art. 52. è assolutamente vietata ogni lacerazione dei fogli.


Art. 86.
Iscrizione dei notamenti di misurazione.


I notamenti dei lavori e delle somministrazioni sui libretti (precedente art. 42), sugli stati dei lavori e delle misurazioni (precedente art. 48) dovranno farsi immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.


Art. 87.
Scritture ad inchiostro.


I notamenti nei libretti, riegli stati, nelle liste ed in ogni altro documento contabile, dovranno sempre scriversi ad inchiostro, senza raschiature, le quali sono assolutamente proibite. Occorrendo qualche correzione o cancellatura, la si dovrà fare per modo da lasciar vedere ciò che vi era recedentemente scritto, apponendovi in margine l'annotazione annullato, se si tratta di cancellature, ed i relativi numeri d'ordine di riferimento in caso di notamenti sostituiti ad altri.


Art. 88.
Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore.


La misurazione e classificazione dei lavori e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore o di chi lo rappresenta legalmente. Salve le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati, di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, saranno al termine di ogni operazione od al fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, sottoscritti da chi esegui la misurazione e classificazione e dell'appaltatore o da chi per esso. La firma dell'appaltatore nel libretto riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese, salvo le disposizione dell'articolo 90.


Art. 89.
Eccezioni dell'appaltatore.


L'appaltatore avrà facoltà all'atto della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati, le riserve e domande che crederà del proprio interesse. L'ufficiale direttore v'inscrive le proprie controsservazioni. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi di firmare i documenti contabili, lo si inviterà per iscritto a firmarli entro il termine perentorio di quindici giorni, e qualora non vi si presti nel detto termine, si farà espressa dichiarazione di tale circostanza nel documento, e si avranno come accertati i fatti e le circostanze registrate. Le riserve e le domande,
di cui nel presente articolo non avranno efficacia, e saranno considerate come non avvenute, ove non siano ripetute nel registro di contabilità nei termini e modi indicati nei precedenti artt. 53 e 54.


Art. 90.
Firma dei funzionari ed agenti.


Ciascun funzionario od agente per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, firma i documenti contabili in segno della verità ed esattezza delle cifre ed operazioni che ha rilevate, notate, o verificate, e delle quali è responsabile. L'ufficiale direttore conferma o rettifica, previe le opportune verificazioni, le dichiarazioni dei suoi subalterni, e firma ogni documento contabile.
L'ingegnere capo appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità in prova del riscontro fattone.


CAPO VI - Collaudazione dei lavori.
Sezione I - Disposizioni preliminari.


Art. 91.
Oggetti della collaudazione.


La collaudazione di un'opera ha per iscopo di verificare e certificare:
1° se l'opera fu eseguita in perfetta regola d'arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;
2° se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate;
3° se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro, e colle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste;
4° se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto;
5° se nella gestione delle opere ad economia siasi avuto cura degli interessi dell'amministrazione.
Nell'atto della collaudazione si esaminano inoltre le domande dell'appaltatore, sulle quali non sia gi[a intervenuta una risoluzione definitiva in via contenziosa, dopoché il collaudatore abbia verificato che tali domande siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e modi stabiliti dal presente regolamento, mentre nessuna altra domanda o riserva potrà, ai sensi dell'art. 54, essere presa in veruna considerazione.


Art. 92.
Nomina del collaudatore.


Ricevuti i documenti di cui al precedente art. 65, il Ministero delega il collaudatore o la commissione collaudatrice a cui trasmette i documenti medesimi. Il Ministero nomina pure il collaudatore o la commissione collaudatrice pei lavori eseguiti da altre amministrazioni governative, ed il cui collaudo debba essere compiuto dal genio civile. Per i lavori invece d'interesse di altre amministrazioni od enti morali nelle spese dei quali il Governo contribuisca sotto qualsiasi forma e che debbano, ai termini di legge, essere collaudati dal genio civile, procede alla collaudazione l'ispettore del compartimento od un suo delegato. Non potrà mai essere nominato collaudatore chi abbia, comunque preso parte alla redazione dei progetti od alla sorveglianza o direzione dei lavori. A giudizio insindacabile dell'amministrazione, per determinate opere il collaudatore o la commissione collaudatrice può essere
nominato all'inizio o durante la esecuzione dei lavori. In tal caso il collaudatore, o la commissione di collaudo, ha facoltà di procedere, anche nel corso dei lavori, a verifiche successive. La presente disposizione è pure applicabile a tutte le opere già appaltate alla data del presente decreto.


Art. 93.
Avviso ai creditori.


Designato il collaudatore, il Ministero o l'ispettore di compartimento ne dà avviso al prefetto, il quale cura la pubblicazione, nei comuni in cui l'opera fu eseguita, dell'avviso prescritto dall'art. 360 della legge sui lavori pubblici, per invitare coloro i quali vantassero crediti verso l'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, a presentare, entro un termine prefisso, i titoli dei loro crediti. L'avviso sarà pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorso questo termine il prefetto trasmetterà all'ingegnere capo i risultati dell'anzidetto avviso colle prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati. L'ingegnere capo inviterà l'impresa a tacitare quelli fra i reclami presentati che riconoscerà attendibili e poscia rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.


Art. 94.
Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore.


Al collaudatore l'ingegnere capo trasmetterà:
a) la minuta del progetto approvato completo in tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle perizie supplementari, se ve ne furono;
b) tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento, e quelli che fossero richiesti dal collaudatore.


Art. 95.
Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.


Esaminati i documenti comunicatigli, il collaudatore fissa, senza alcun ritardo, il giorno in cui procederà alla visita di collaudo e ne informa l'ingegnere capo. Questi ne dà tosto avviso all'appaltatore ed agli ufficiali suoi dipendenti, che ebbero parte nella direzione e sorveglianza dei lavori, ed, ove d'uopo, anche al personale giornaliero che vi fosse stato applicato, affinché intervengano alla visita di collaudazione. Eguale avviso sarà dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni, od enti morali che, per speciali disposizioni dovessero intervenire al collaudo. L'avviso all'appaltatore sarà in doppio originale, sopra uno dei quali egli apporrà la sua firma in prova della ricevuta notificazione. La notificazione all'appaltatore sarà fatta al suo domicilio legale per atto di usciere, quando egli non abbia restituito firmato l'avviso predetto. Alla collaudazione di opere eseguite per un pubblico servizio, deve essere invitato ad intervenire il funzionario che ha la direzione locale di quel servizio. Esso ha diritto di fare osservazioni sul modo con cui i lavori furono eseguiti, e di richiedere che siano iscritte nel verbale. Così pure alla collaudazione delle opere d'interesse di altre amministrazioni che, ai termini delle leggi vigenti, debba essere fatta da un funzionario del genio civile, sarà sempre invitato ad intervenire l'ingegnere che ha avuto la direzione dei lavori. Se il funzionario o l'ingegnere di cui ai precedenti due comma, malgrado l'invito ricevuto non interviene o non si fa rappresentare, il collaudo avrà luogo egualmente, ma se ne dovrà far cenno nel processo verbale.


Sezione II - Visita e procedimento di collaudazione.


Art. 96.
Estensione delle verificazioni di collaudo.


La verificazione del buon eseguimento di una opera ha quella estensione che il collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in piena regola. L'appaltatore non avrà diritto a chiedere alcun indennizzo quando essendo nel capitolato speciale fissato un termine entro il quale il collaudo debba compiersi, le relative operazioni, in conseguenza delle verificazioni di cui sopra, non potessero, per cause indipendenti dalla volontà dell'amministrazione, condursi a compimento entro il termine stabilito.


Art. 97.
Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo.


L'appaltatore deve, a propria cura e spesa, mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti ed in generale tutte quelle operazioni che si ravviseranno necessarie dal collaudatore. Rimane pure a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per stabilire quelle parti dell'opera, che fossero state alterate nell'eseguire tali verificazioni. Nel caso che l'appaltatore manchi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.


Art. 98.
Obblighi dei funzionari che intervengono alla visita.
L'ingegnere capo e gli altri intervenuti alla visita di collaudo coadiuveranno il collaudatore nelle sue operazioni, e gli forniranno gli schiarimenti e le notizie occorrenti intorno ai lavori eseguiti principalmente intorno a quelli che non cadono immediatamente sotto la vista o non si possono verificare.


Art. 99.
Processo verbale di visita.


Della visita di collaudo si compila processo verbale, che dovrà enunciare:
1° la provincia e la località;
2° il titolo dell'opera e l'oggetto del servizio;
3° la data e l'importare del progetto, e delle successive varianti ed aggiunte;
4° la data del contratto degli atti supplementari, e quella delle rispettive loro approvazioni;
5° l'importo delle somme autorizzate;
6° il nome, cognome e la paternità dell'appaltatore;
7° le date dei processi verbali di consegna, di appalto e di ultimazione dei lavori;
8° il tempo prescritto per l'esecuzione, coll'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni;
9° la data e l'importare del conto finale;10° la data di nomina, il nome, cognome e grado del collaudatore;
11° i giorni della visita di collaudo;
12° il nome e cognome degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non intervennero.
Saranno inoltre dal collaudatore descritti nel processo verbale i rilievi fatti, le singole operazioni e le verificazioni compiute, il numero e la profondità dei saggi pratici e i risultati ottenuti. I punti in cui ebbero luogo i saggi saranno riportati sui disegni di esecuzione. Il processo verbale, oltreché dal collaudatore e dall'appaltatore o dal suo rappresentante, deve firmarsi anche dall'ingegnere capo, se intervenuto, dal direttore dei lavori e dai funzionari o rappresentanti intervenuti in seguito all'invito di cui all'art. 95. Deve pure essere firmato da quegli assistenti la cui testimonianza sia invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di talune opere. Quando per lavori ferroviari di grande importanza sia nel capitolato speciale fissato un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo avrà luogo dopo spirato il detto periodo, salvo a completare gli atti di collaudo dopo ultimata la liquidazione dei lavori. Di tale circostanza dovrà essere fatta espressa menzione nel verbale di visita.


Art. 100.
Relazioni.


Sui dati di fatto, risultanti nel processo verbale di visita, il collaudatore, ponendoli a confronto con quelli del progetto e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali, esponendo, in forma particolareggiata, colla scorta dei pareri dell'ingegnere capo:
a) se l'opera sia o no collaudabile;
b) sotto quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) la liquidazione delle penali e delle multe;
f) il credito liquido dell'appaltatore. In relazione separata e segreta il collaudatore esporrà poi il suo parere sulle domande dell'impresa di cui all'ultimo comma del precedente art. 91. Inoltre, tenuto conto del modo col quale i lavori furono condotti e delle domande e riserve dell'impresa, il collaudatore, dirà se, a suo parere, l'appaltatore sia da reputarsi negligente o di malafede e ciò per gli ulteriori provvedimenti a termini dell'art. 79 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.


Art. 101.
Discordanza fra la contabilità e la esecuzione.


In casi di discordanza sotto qualsiasi rapporto fra la contabilità e lo stato di fatto, si estenderanno
maggiormente le verificazioni per apportare poi le opportune rettifiche nel conto finale. Ove poi le
discordanze fossero gravi o per entità o per numero, si sospenderanno le operazioni di collaudo, ed il
collaudatore ne riferirà al Ministero, presentandogli le sue proposte.


Art. 102.
Difetti e mancanze nella esecuzione.


Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo alla esecuzione dei lavori, si avrà a distinguere:
a) se siano tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile;
b) se i difetti e le mancanze siano di poca entità e riparabili in breve tempo;
c) se non siano pregiudizievoli alla stabilità dell'opera ed alla regolarità del servizio, e si possano lasciar sussistere senza inconveniente. Nel primo caso non si farà luogo all'emissione del certificato di collaudo, e si procederà ai termini dell'art. 106. Nel secondo caso il collaudatore prescriverà specificatamente all'appaltatore i lavori di riparazione e di completamento da eseguirsi, assegnandogli un termine per compierli; e non rilascerà il certificato di collaudo, sino a che da apposita dichiarazione dell'ingegnere capo risulti che l'appaltatore abbia completamente e lodevolmente eseguiti i lavori prescrittigli. Nel terzo caso il collaudatore emette il certificato di collaudo, ma determina la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve defalcarsi dall'avere dell'appaltatore.


Art. 103.
Eccedenza su quanto fu autorizzato ed approvato.


Se il collaudatore riscontra lavori o parti di lavori, meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzati, secondo il precedente art. 20, li ammetterà nella contabilità solamente quando li riconosca indispensabili per l'esecuzione dell'opera, e quando nello stesso tempo l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, stia entro i limiti delle spese approvate, altrimenti egli sospenderà il rilascio del certificato di collaudo e ne riferirà al Ministero, proponendo quei provvedimenti che crederà opportuni. L'ammissione delle opere non autorizzate fatta dal collaudatore, non libera i funzionari del genio civile dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguite.


Art. 104.
Certificato di collaudo.


Il collaudatore emetterà poi per le opere regolarmente eseguite, il certificato, nel quale, premesse le indicazioni dei numeri 1, 2, 4, 5, 6, 9 del precedente art. 99 e le date del processo verbale e della relazione:
a) riassumerà per sommi capi il costo dell'opera o del servizio accennando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b) determinerà, ove ne sia il caso, la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni che deve rifare all'amministrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare all'amministrazione per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; l'importo delle penalità stabilite nel capitolato speciale;
c) dichiarerà, salve le rettifiche che potrà fare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquidato dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera, e sotto quali condizioni.


Art. 105.
Obblighi per determinati risultati.


Se tra gli obblighi dell'appaltatore vi sia quello di ottenere determinati risultati, come ad esempio, il grado di vegetazione delle opere così dette di verde e simili, in tale caso, ove nulla osti, può avere luogo la collaudazione. Però il collaudatore, quando non sia diversamente stabilito nei capitoli speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole, alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato dell'ingegnere capo e propone le somme da trattenersi, frattanto, a garanzia dell'amministrazione.


Art. 106.
Opere non collaudabili.


Ove non siavi luogo al collaudo, l'ufficiale collaudatore ne informa l'autorità che lo ha incaricato del collaudo, trasmettendogli per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni colle proposte dei provvedimenti di cui al precedente art. 100.


Art. 107.
Osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.


Il certificato di collaudo viene in seguito comunicato per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio che gli sarà stabilito nell'atto della comunicazione, e che non potrà essere maggiore di giorni 20. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, fermo il disposto del penultimo comma dell'art. 54 e dell'ultimo alinea dell'art. 64. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo indicato nel precedente articolo 54. Se l'appaltatore non firmerà il certificato nel termine fissatogli o in quanto lo sottoscriverà senza accompagnarlo da domande formulate nel modo sopra indicato, il certificato di collaudo e le risultanze di esso si avranno da lui come definitivamente accettate. Il collaudatore riferirà sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, previe quelle ulteriori informazioni che crederà opportuno di assumere e quelle nuove visite che crederà di eseguire.


Art. 108.
Semplificazione delle operazioni di collaudo.


Nei casi ordinari, quando trattisi di lavori di non grande importanza, o non sianvi riserve da parte dell'appaltatore, o queste siano di poco conto, le operazioni di collaudo di cui ai precedenti artt. 99, 100 e 107, potranno, a giudizio dell'ufficiale collaudatore, essere contenute in due ed anche in unico atto.


Art. 109.
Ulteriori provvedimenti amministrativi.


Condotte a termine le operazioni del suo mandato, il collaudatore trasmetterà al Ministero o ispettore di compartimento, secondo i casi, i documenti ricevuti a sensi del precedente articolo 92, e quelli contabili di cui al precedente art. 94, comma b, unendovi: 1
° il processo verbale di visita;
2° le relazioni di cui al precedente art. 100;
3° il certificato di collaudazione, quando sia stato il caso di emetterlo;
4° il certificato dell'ingegnere capo per le correzioni ordinate dal collaudatore, a norma del precedente art. 102;
5° la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. Il collaudatore restituirà poi all'ingegnere capo gli altri documenti da lui avuti e non rassegnati al Ministero od all'ispettore di compartimento. Il Ministero, preso ad esame l'operato e le deduzioni del collaudatore, sentito, quando ne sia il caso, il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici o dell'ispettore di compartimento, e del consiglio di Stato, e premessa la revisione contabile degli atti, delibererà sull'ammissibilità del certificato di collaudazione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori, di cui al precedente art. 93. Le deliberazioni del Ministero saranno senza indugio notificate all'appaltatore.


Art. 110.
Svincolo della cauzione.


Contemporaneamente all'emissione del decreto di approvazione del collaudo si procederà colle cautele prescritte dalle leggi in vigore, e sotto le riserve previste dall'art. 1639 del codice civile , alla restituzione della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione dei lavori, ed allo svincolo della sicurtà.


Sezione III - Disposizioni particolari sui collaudi.


Art. 111.
Commissioni collaudatrici.


Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente, ma i verbali e la relazione sono firmati da tutti i membri della commissione. Se peraltro vi sia dissenso tra i membri della commissione ciascuno di essi ha facoltà di esporne le ragioni nel firmare gli atti e di formulare le sue conclusioni.


Art. 112.
Mancato intervento dell'appaltatore.


Quando, malgrado le comunicazioni di cui al precedente art. 95, l'appaltatore od il suo legale rappresentante, non intervenga alla visita di collaudo, questa circostanza non sarà di ostacolo alla esecuzione della visita stessa, e non ne infirmerà, le conseguenze. Alla visita dovranno in questo caso assistere due testimoni estranei all'amministrazione, e la relativa spesa sarà posta a carico dell'appaltatore. Sarà per altro assegnato, nei modi indicati dall'art. 95, all'appaltatore un termine per prendere cognizione del processo verbale di visita e del certificato di collaudo, per gli effetti del presente regolamento.


Art. 113.
Spese di visita a carico dell'appaltatore.
Staranno ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita degli ufficiali dell'amministrazione, per accertare la lodevole correzione delle mancanze riscontrate dal collaudatore come al precedente articolo 102, o per una ulteriore collaudazione cagionata dai difetti o dalle mancanze medesime. Tali spese saranno prelevate dal pagamento a saldo dell'impresa.


Art. 114.
Collaudazione dei lavori per servizi di ordinaria manutenzione.


La collaudazione che a determinati periodi di tempo dovrà farsi delle opere di ordinaria conservazione delle cose di uso od esercizio perenne e con consumo di provviste pressoché continuo, come le manutenzioni stradali, l'illuminazione e manutenzione dei fari e simili, è affidata agli ingegneri capi delle rispettive province, salvo i casi in cui l'amministrazione disponga altrimenti. Quando il canone annuo dovuto all'impresa oltrepassa le lire 12.000.000, il collaudo dell'ultimo anno sarà fatto dall'ispettore di compartimento o da un suo delegato.


Art. 115.
Collaudi di opere concesse all'industria privata o ad enti morali.


Le norme prescritte dal presente regolamento sono pure applicabili alla collaudazione di opere concesse all'industria privata o ad enti morali, osservate per le strade ferrate le disposizioni speciali contenute nell'art. 258 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.


Art. 116.
Certificati di regolare esecuzione per parte dell'ufficiale direttore.


Pei lavori non eccedenti l'importo di lire 12.000.000 e tranne nel caso in cui il Ministero abbia disposto diversamente non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato dell'ingegnere direttore che ne attesti la regolare esecuzione. L'anzidetto limite di spesa di lire 12.000.000 si intende riferibile al costo definitivo dei lavori netto di ribasso. L'emissione del certificato di regolare esecuzione nel caso di cui sopra, si fa sempre sotto la responsabilità dell'ingegnere capo, il quale ha il dovere di confermare il certificato stesso, dopo essersi accertato della regolare esecuzione dei lavori. Se i lavori sono stati condotti sotto l'immediata direzione dell'ingegnere capo, la conferma del certificato sarà fatta dall'ispettore del compartimento o da un suo delegato. Se il direttore locale dei lavori non è un ingegner del genio civile, il certificato sarà emesso o da un ingegnere delegato dall'ingegnere capo, o dall'ingegnere capo stesso. Restano però ferme le prescrizioni del regio decreto 2 ottobre 1873, n. 1686 per i lavori ai locali demaniali di un importo minore di lire 2.000.000.


Art. 117.
Approvazione degli atti di collaudo.


Finché non oltà di far procedere ad una nuova collaudazione e gli atti precedenti non potranno essere invocati dall'appaltatore in appoggio delle sue pretese. Il collaudo di un'opera, e l'approvazione di esso non tolgono all'appaltatore quella responsabilità, che può al medesimo derivare dal suo contratto e dalle leggi.


CAPO VII - Disposizioni generali e transitorie.


118. Contratti a corpo od a forfait.
Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai contratti a corpo (od a forfait) in tutto ciò che sia compatibile con la natura di tali contratti.


Art. 119.
Applicabilità del presente regolamento ai lavori di strade ferrate.


Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai lavori, alle spese e provviste, di conto dello Stato per le strade ferrate, in quanto non sia altrimenti disposto dai relativi speciali regolamenti. Ove ne sia il caso s'intenderanno sostituiti ai funzionari del genio civile indicati nel presente regolamento, i corrispondenti funzionari del regio ispettorato generale delle strade ferrate.
Le attribuzioni peraltro affidate col presente regolamento agli ispettori di compartimento, s'intendono, per tutto ciò che riguarda i lavori di costruzione di ferrovie, deferite all'amministrazione centrale del regio ispettorato generale delle strade ferrate.


Art. 120.
Abrogazione delle norme precedenti.


Sono abrogate tutte le disposizioni dei vigenti regolamenti in quanto vengano modificate da quelle contenute nel presente, e salvo le eccezioni di cui ai precedenti artt. 41 e 119.