Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità


1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, é data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione é ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.


Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione é il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), é il seguente:
«Art. 1. - 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
(omissis);
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. lI Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà é estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile;».
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1995, n. 190,supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1997, n. 145.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1994, n. 196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario.
- L'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 338 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57 (Regolamento recante modalità di attuazione dell'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2003, n. 80.


Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, é il seguente:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.».


Art. 2.
Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti


1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilità é conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore é iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, é conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.


Art. 3.
Esercizio del diritto


1. La totalizzazione dei periodi assicurativi é conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo
é, ovvero é stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, é consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Art. 4.
Modalità di liquidazione del trattamento


1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici é determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui é calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento é determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:
a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;
b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi é pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. é comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione é pari alla variazione media quinquennale del PIL;
c) l'importo della pensione annua é determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;
d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.
4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, é determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.


Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo n. 180 del 1997, si veda nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, é il seguente:
«9. Il tasso annuo di capitalizzazione é dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.».
- La tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, é la seguente:


«Tabella A (v. art. 1, comma 6)
Divisori | Età | Valori
21,1869 | 57 | 4,720%
20,5769 | 58 | 4,860%
19,9769 | 59 | 5,006%
19,3669 | 60 | 5,163%
18,7469 | 61 | 5,334%
18,1369 | 62 | 5,514%
17,5269 | 63 | 5,706%
16,9169 | 64 | 5,911%
16,2969 | 65 | 6,136%
Tasso di sconto = 1,5% | |
- Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda
nota alle premesse.


Art. 5.
Pagamento dei trattamenti


1. L'onere dei trattamenti é a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni é effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.


Art. 6.
Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103


1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.


Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda nota alle premesse.
- La legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1990, n. 57.


Art. 7.
Norme finali


1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.


Art. 8.
Disposizioni finanziarie


1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, é il seguente:
«Art. 11 (Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311). - 1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, é autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».


Allegato 1 (articolo 4, comma 3, lettera d))
Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati
1 A - 1 - a
Ptot = P0 * ( ------ ) + P1 * ( ----------- )
A - a A - a
dove:
Ptot= Quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati
P 0= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale
P 1= Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4, comma 3 A= Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista
a= Anzianità contributiva maturata presso l'ente